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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00351/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28180-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1498/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 28180 sez.

M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] deducendo la mancanza della formula esecutiva; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'opposto deducendo di aver rinunciato al precetto prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava alla rifusione delle spese di lite l'opposto virtualmente soccombente; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di limitarsi a dichiarare estinto il giudizio e liquidare le spese, senza statuizione condannatoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con la notificazione della rinuncia, effettuata prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, si era determinato l'effetto estintivo con cessazione già intervenuta della materia del contendere; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; come osservato dal Tribunale, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207); la rinuncia al precetto è atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio si riferisce la giurisprudenza evocata in memoria da parte controricorrente (Cass., 09/10/2017, n. 23620); nella fattispecie, la stessa rinuncia è stata pacificamente notificata dopo la notifica dell'opposizione, sicché correttamente è stata applicato il principio della soccombenza virtuale quale sopra richiamato; l'ulteriore giurisprudenza citata in ricorso (Cass., 10/10/2006, n. 21707, cui adde ad esempio Cass., 06/03/2018, n. 5250), si riferisce, poi, all'esclusione del potere di compensazione delle spese in caso di rinuncia agli atti, e dunque anch'essa non è pertinente e, anzi, per altro verso conferma la conclusione anticipata; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28180-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1498/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28180 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] deducendo la mancanza della formula esecutiva; il Tribunale, davanti al quale resisteva l'opposto deducendo di aver rinunciato al precetto prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava alla rifusione delle spese di lite l'opposto virtualmente soccombente; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di limitarsi a dichiarare estinto il giudizio e liquidare le spese, senza statuizione condannatoria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con la notificazione della rinuncia, effettuata prima dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, si era determinato l'effetto estintivo con cessazione già intervenuta della materia del contendere; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; come osservato dal Tribunale, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207); la rinuncia al precetto è atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio si riferisce la giurisprudenza evocata in memoria da parte controricorrente (Cass., 09/10/2017, n. 23620); nella fattispecie, la stessa rinuncia è stata pacificamente notificata dopo la notifica dell'opposizione, sicché correttamente è stata applicato il principio della soccombenza virtuale quale sopra richiamato; l'ulteriore giurisprudenza citata in ricorso (Cass., 10/10/2006, n. 21707, cui adde ad esempio Cass., 06/03/2018, n. 5250), si riferisce, poi, all'esclusione del potere di compensazione delle spese in caso di rinuncia agli atti, e dunque anch'essa non è pertinente e, anzi, per altro verso conferma la conclusione anticipata; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso
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