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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12503/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27800/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1562/8/2019, depositata il 20 febbraio 2019 .

Oggetto: tassa di ancoraggio Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 11210/46/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico contro il diniego di rimborso di tassa di ancoraggio 2009/2014.

La CTR osservava in particolare, nel merito della controversia ed assorbentemente, che non sussisteva la violazione del Regolamento CEE 4055/1986 affermata dalla società contribuente, posto che la maggiorazione di aliquota del tributo de quo prevista per le navi oltre un certo tonnellaggio con destinazione/provenienza verso/da Paesi extra UE deve considerarsi giustificata dai maggiori oneri delle [OSCURATO:PERSONA] italiane imposti dal loro ancoraggio (controlli doganali, personali e sanitari), secondo una logica non compensativa, ma contributiva alle maggiori spese pubbliche occorrenti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo quattro motivi, con subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Capitaneria di Porto di Napoli ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale.

PQM La Corte dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27800/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1562/8/2019, depositata il 20 febbraio 2019 . Oggetto: tassa di ancoraggio Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 11210/46/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico contro il diniego di rimborso di tassa di ancoraggio 2009/2014. La CTR osservava in particolare, nel merito della controversia ed assorbentemente, che non sussisteva la violazione del Regolamento CEE 4055/1986 affermata dalla società contribuente, posto che la maggiorazione di aliquota del tributo de quo prevista per le navi oltre un certo tonnellaggio con destinazione/provenienza verso/da Paesi extra UE deve considerarsi giustificata dai maggiori oneri delle [OSCURATO:PERSONA] italiane imposti dal loro ancoraggio (controlli doganali, personali e sanitari), secondo una logica non compensativa, ma contributiva alle maggiori spese pubbliche occorrenti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo quattro motivi, con subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Resistono con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Capitaneria di Porto di Napoli ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con il quale dà atto dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia. Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, con compensazione delle spese, tenuto conto della ragione che ha provocato tale evento processuale. PQM La Corte dichiara estinto
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