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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25723/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto aggravato.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione sulla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato riconosciuto daglr agenti operanti che avevano visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza, giudicati pienamente affidabili ed attendibili con esaustiva motivazione, oltre che dalle SIT di tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato il ricorrente a prelevare un borsone ( contenente la refurtiva) nei pressi dell'esercizio depredato.

Quanto al secondo motivo, inerente a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue ed esaurienti argomentazioni, collegate al disvalore complessivo della condotta e alla personalità del reo ( valore della merce trafugata, reiterazione delle condotte in un breve arco temporale, pluralità di precedenti penali).

E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 12 giugno 2024 IliConsigiere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato riconosciuto daglr agenti operanti che avevano visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza, giudicati pienamente affidabili ed attendibili con esaustiva motivazione, oltre che dalle SIT di tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato il ricorrente a prelevare un borsone ( contenente la refurtiva) nei pressi dell'esercizio depredato. Quanto al secondo motivo, inerente a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue ed esaurienti argomentazioni, collegate al disvalore complessivo della condotta e alla personalità del reo ( valore della merce trafugata, reiterazione delle condotte in un breve arco temporale, pluralità di precedenti penali). E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 12 giugno 2024 IliConsigiere este
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