CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41 procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; ILSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano - ritenuta la mc)ntinuazione delle condotte contestate con quelle giudicate con sentenza irrevocabile dal Iribunale di Lodi il 15 settembre 2017 - confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione e lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: la identificazione del Rinati sarebbe stata fondata su una "ricognizione per immagini" effettuata visionando le foto estratte dai sistemi di videosorveglianza, senza alcuna valutazione dell'attendibilità soggettiva della persona che aveva effettuato il riconoscimento e senza l'indicazione di elementi di conferma esterni. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, confermando analoga valutazione del ‹-ibunale, riteneva che gli elementi tratti dalle immagini di videosorveglianza fossero univoci nell'indicare nel ricorrente l'autore delle condotte contestate. Il ragionamento posto a fondamento dell'identificazione si sottrae ad ogni censura anche tenuto conto del fatto che il riconoscimento per immagini configura una prova atipica idonea da sola a consentire l'identificazione. Nel caso in esame, peraltro, la individuazione trova conforto nelle conferme esterne e, segnatamente, nel fatto che l'auto ritratta dalle telecamere fosse proprio quella in possesso del Rinaldi e che, al momento del controllo, il ricorrente avesse la disponibilità dello stesso giubbotto immortalato dalle riprese (pag. 2 della sentenza impugnata). 2.2.Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione dell'aumento per la continuazione: la Corte di appello riteneva che l'aumento per la continuazione (di un anno e sei mesi di reclusione) disposto in relazione ai reati oggetto di questo procedimento sarebbe sproporzionato rispetto a quello disposto in relazione ai reati-fine già giudicati; si deduceva, inoltre, che non vi era stata nessun rivalutazione della entità degli aumenti per la continuazione già individuati dalla sentenza del tribunale di Lodi per i reati-fine. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma sul punto contestato che in tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione. (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114 - 02). Ritenuto quindi che la mancata riduzione degli aumenti per la continuazione decisi dal •fribunale di Lodi costituisce espressione legittima della discrezionalità della Corte di appello, deve altresì ritenersi che la decisione in ordine alla definizione dell'aumento per la continuazione relativa al reati per cui si sia stata adeguatamente motivata valorizzando la complessiva gravità delle condotte e la negativa personalità del Rinaldí emergente dai plurimi precedenti specifici (pag. 4 della sentenza impugnata) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.