CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2024
Cassazione n. 10998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Lombisani) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova. Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e di quelle innominate, dalla Corte di merito argomentato in maniera congrua con riferimento alla gravità del fatto (pagg. 3 e 4 sent.); lo stesso è a dirsi dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa per lo stesso ordine di ragioni. Nulla aggiunge alle prospettazioni difensive la memoria del 3 gennaio 2024, che si limita ad evidenziare la mancata considerazione nella proposta dell'[OSCURATO:PERSONA] del terzo motivo di ricorso (attenuanti generiche), formulando argomenti a sostegno dell'ammissibilità anche degli altri motivi di censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliej-e estensore Il PrViente ni Ange ostanzo DEPOSITATI\ [OSCURATO:PERSONA]` .15 MA k 2024 Il