CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché il motivo prospettato nell'interesse del Coco, relativo al contributo offerto dal ricorrente all'attività di detenzione a fine spaccio resa in concorso con gli altri due imputati, è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il secondo capoverso di pagina 2 della sentenza impugnata laddove, con valutazione sintetica ma altrettanto inappuntabile, si stigmatizzano gli elementi a sostegno del concorso alla luce delle emergenze istruttorie acquisite); parimenti è a dirsi in relazione alla sollecitata derubricazione del reato e al mancato riconoscimento delle generiche, aspetti rivendicati in termini assolutamente sovrapponibili nelle tre diverse impugnazioni, atteso che, sul primo versante, la motivazione adottata, resa attraverso una lettura globale e sinergica delle componenti in fatto emerse dalla vicenda a giudizio siccome filtrate alla luce del portato dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e degli indici rilevatori della stessa non merita censura alcuna ( essendo stata messa in evidenza l'inconciliabilità della tesi difensiva alla luce non solo e tanto del dato ponderale della sostanza detenuta ma dei parametri in fatto legati alle connotazioni, soggettive, strutturali e organizzative ritenute coerentemente indicative della intensità dell'attività di cessione a terzi riferibile agli imputati) mentre in relazione alle generiche, l'argomentare svolto in sentenza ( legato ai precedenti riferiti altre imputati) porta la relativa considerazione all'infuori dei binari propri dei vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]