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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 35049/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27/05/2024, il G.u.p. del Tribunale di Napo i ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, a sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni, s i mesi e venti giorni di reclusione (sostituita con la detenzione domiciliare) ed 1.200,00 di multa per i reati di rapina impropria aggravata in concorso di qui al capo a) dell'imputazione, ricettazione in concorso di un'autovettura di Cui al capo d) dell'imputazione e ricettazione in concorso di due t'arghe di autovettura di cui al capo e) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napo i, ha proposto # personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la natura apparente e «non adeguata» della motivazione «quanto all'indicazione delle condizioni che hanno indotto il Giudice a non applicare alcuna delle formule di p oscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p.».

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è st to proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte ci cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impu nazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del r corso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difeksivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensor la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, RvJ 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01).

Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 03, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nor4 -ié, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inaminissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27/05/2024, il G.u.p. del Tribunale di Napo i ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, a sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni, s i mesi e venti giorni di reclusione (sostituita con la detenzione domiciliare) ed 1.200,00 di multa per i reati di rapina impropria aggravata in concorso di qui al capo a) dell'imputazione, ricettazione in concorso di un'autovettura di Cui al capo d) dell'imputazione e ricettazione in concorso di due t'arghe di autovettura di cui al capo e) dell'imputazione. 2. Avverso l'indicata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napo i, ha proposto # personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la natura apparente e «non adeguata» della motivazione «quanto all'indicazione delle condizioni che hanno indotto il Giudice a non applicare alcuna delle formule di p oscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p.». 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è st to proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte ci cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impu nazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del r corso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difeksivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensor la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, RvJ 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 03, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nor4 -ié, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inaminissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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