Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:T:2021:829
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0157_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 18 novembre 2021 –
RG / Consiglio
(Causa T‑157/21)
«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA], dall’altra – Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione – Meccanismo di consegna sulla base di un mandato d’arresto – Persona arrestata e detenuta in [OSCURATO:PERSONA] dopo la fine del periodo di transizione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo transitorio – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Decisione relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo internazionale – Presa in considerazione del contenuto stesso dell’accordo internazionale
(Art. 263, 4° comma, TFUE)
(v. punto 21)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA], dall’altra – Ricorso proposto da una persona ricercata sul fondamento di un mandato d’arresto europeo emesso prima del periodo di transizione e contemplato da detto accordo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione del Consiglio 2020/2252)
(v. punti 26, 27, 29-32)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo internazionale – Esclusione
(Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione del Consiglio 2020/2252)
(v. punti 35, 37-41)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TUFE, diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU 2020, L 444, pag. 2
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Commissione europea.
3)
RG è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande d’intervento.
4)
RG, il Consiglio, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande d’intervento.