CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38656/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 15 ottobre 2020, in parziale ri- forma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Salerno il 28 novembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sino al 12 giugno 2016, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia ed alla confisca del denaro sequestrato, ha revocato la confisca, con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia la mancata assoluzione dell'imputato, in ragione della assenza della prova della destinazione della coltivazione e della de- tenzione alla cessione ad altri. 2.2. Con il secondo motivo si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La prima delle due riferite doglianze, infatti, è assertiva, generica e me- ramente reiterativa di tema già posto nell'impugnazione di merito e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza impugnata), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo si mira ad introdurre la denunzia di una ipotetica violazione di legge che non risulta essere stata in precedenza dedotta. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]