CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08155/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13490/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via Sistina 125 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, -intimata- nel procedimento n. 13490/217 avverso la sentenza n. 7618/2016 emessa dalla CTR del Lazio e depositata il 29/11/2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha opposto gli avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del classamento e conseguente attribuzione di nuova rendita catastale ad alcuni immobili di sua proprietà. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio ha ritenuto inammissibile, in quanto proposto utilizzando per la notifica alla controparte esclusivamente il sistema di posta elettronica certificata, vale a dire una modalità non prevista in via generale dal vigente ordinamento, dal momento che il processo telematico, al momento della decisione, era stato introdotto soltanto in via sperimentale in alcune regioni, ma non nel Lazio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a un motivo. Non si è costituita l'Agenzia delle entrate. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art 4 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, il quale dispone che "la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge". La parte deduce che la sentenza impugnata si è posta in diretto contrasto con la predetta norme di legge la parte deduce che sostenere la non ammissibilità di una notifica a mezzo PEC nel processo tributario significa introdurre l'idea di un federalismo in materia di giustizia tributaria, che è inaccettabile. Il motivo è infondato. L'atto di appello è stato proposto il 12 Febbraio 2016 per impugnare la sentenza pubblicata il 28 settembre 2015, ed è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC).La norma di riferimento non è l'art 4 del DPR 68/2005, invocato dal ricorrente, ma l'art. 1 della legge 53/1994, nonché il DM 4 agosto 2015 e il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, del 15 dicembre 2016 (G.U. 22/12/2016, n. 298) che dispone l'avvio del processo telematico, per la Regione Lazio dal 15 aprile 2017. La legge n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, "la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata" (nel senso della validità della notifica del ricorso per cassazione direttamente da parte del difensore a mezzo posta elettronica certificata cfr. Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4783; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2016, n. 1682). Si ricava, quindi, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato il comma 3 bis della L. n. 53 del 1994, art. 3 non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. La legge n. 53 del 1994, art. 3 bis, u.c. quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 della suddetta legge 53/1994 art. 3 bis le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario. Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Lazio a il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 aprile 2017 in virtù Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016 (G.U. 22/12/2016, n. 298) In tal senso questa Corte si è già pronunciata (v. Cass. 15109/2018) Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice d'appello, alla data del 12 febbraio 2016 la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, camera di consiglio del 19 gennaio 2022. i IL PRESIDENTE