CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Caserta, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dell' Amministratoreunico e legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],c.f. [OSCURATO:PERSONA] 94H21 B963H, rapp.to e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo(C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71E13 B963L), in sostituzione del precedente difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura ad litem conferita ai sensi dell'art.83 cpc (per le comunicazioni pec: [OSCURATO:EMAIL]).RicorrentecontroComune di Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tem-pore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale chesi deposita in via telematica contestualmente al controricorso, dagli avvo-cati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65H15 E919Y), [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75P59 F537G) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63M05I480J) dell'[OSCURATO:PERSONA] di Milano e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/2026re (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65B14 H501X) di Roma ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 249 depositata il 4febbraio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di Milano, dopo aver affidato nel 2019 il servizio diconsegna porta a porta di tessere elettorali alla [OSCURATO:SOCIETA]., revocava l'ag-giudicazione e risolveva l'appalto, in quanto, a seguito della denunciasporta da tal [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, titolare della ditta “Fo-ti express”, di smarrimento di 1153 tessere elettorali, era emerso chel'aggiudicataria aveva subappaltato il servizio senza autorizzazione.[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva quindi in giudizio il Comune davanti al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l'inesistenza del proprio inadempimentoe il grave inadempimento del Comune, con conseguente condanna di que-st'ultimo al pagamento di una fattura già emessa per tessere consegnateed al risarcimento del danno da lucro cessante, corrispondente al guada-gno perduto a causa della risoluzione del contratto.Nel frattempo, veniva iniziato un procedimento penale a carico del le-gale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, per il delitto previsto epunito dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646.2.- Il primo Giudice, disattendendo implicitamente l'istanza di so-spensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale,formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., definiva la causa respingendo la domanda attorea.3.- Avverso tale decisione proponeva appello la CIS in base a duemezzi.Numero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/2026Resisteva il Comune che concludeva per la reiezione dell'impugnazio-ne e proponeva appello incidentale, onde ottenere l'applicazione disattesadal primo Giudice.La Corte territoriale respingeva il gravame principale e accoglievaquello incidentale proposto dal Comune.Il secondo Giudice disattendeva il primo motivo di appello di CIS, colquale questa aveva lamentato che il Tribunale avesse tratto la convinzionedell'esistenza del subappalto dalle sole dichiarazioni rese dal Foti in sededi denuncia, senza tener conto che lo stesso le aveva poi corrette, sul pre-supposto di essersi confuso nell'affermarsi inizialmente subappaltatore, inquanto CSI aveva concluso con “[OSCURATO:PERSONA]” un mero contratto di depo-sito e custodia delle tessere elettorali.La Corte osservava, al contrario, che il mezzo non coglieva la ratiodecidendi della prima decisione, posto che il Giudice non aveva tratto lapropria convinzione, circa l'esistenza del subappalto, dalle dichiarazioni re-se dal Foti nella denuncia di smarrimento, ma aveva rilevato che non po-tesse dubitarsi che l'affidamento a CSI del “Servizio di recapito tessereelettorali” comprendesse in sé anche le prestazioni necessariamente edindefettibilmente ancillari alla consegna, quali il deposito e la custodia del-le cose da recapitare: affermazione che non era stata censurata dall'ap-pellante principale.Quanto al secondo mezzo, col quale CIS si doleva della mancata so-spensione del giudizio civile in attesa dell'esito di quello penale, la Corteosservava che la questione era superata dalla conclusione stessa di talegiudizio.Aggiungeva, poi, che la tesi – apparentemente formulata dall'appel-lante – della erroneità della prima sentenza in quanto contrastante conl'esito del giudizio penale, era del tutto infondata.Infatti, al di là della formulazione del dispositivo, fondato sull'art. 530cod. proc. pen., senza espresso richiamo al suo secondo comma, emerge-Numero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/2026va chiaramente dalla lettura della motivazione che l'assoluzione del D'A-lonzo, legale rappresentante di CSI, era dipesa dal fatto che il Tribunalepenale aveva ritenuto non raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, laprova della sussistenza del subappalto, e non dal fatto che l'inesistenza diquest'ultimo fosse stata in qualsiasi modo positivamente accertata: dondel'assenza di qualsiasi preclusione in sede civile derivante dal giudicato pe-nale.4.- Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione CISs.r.l., affidando il gravame ad un motivo.Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazio-ne e, comunque, per la sua infondatezza.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Con l'unico motivo di ricorso – intitolato “Error in iudicando. Vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 112, 118 e 132 disposizioni attuati-ve c.p.c., dell'art. 21 comma 1 primo periodo della legge 13 settembre1982 n. 646 (legge Rognoni – [OSCURATO:PERSONA]) e dell'art. 24 Costituzione in rela-zione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.” – la ricorrente deduce chenon sarebbe comprensibile l'iter logico che aveva portato il primo Giudicea non sospendere il processo a causa della pendenza del giudizio penale.La Corte, inoltre, avrebbe erroneamente interpretato la sentenza dellaTerza Sezione penale del Tribunale di Milano, con la quale il legale rappre-sentante di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato assolto non con formula dubitativa, ai sensidell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., ma con formula piena, aisensi del primo comma di tale disposizione.Pertanto, se il Tribunale avesse sospeso il processo, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbepotuto produrla in quel giudizio, come pure producibile era nel giudizio diappello.Numero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/20266.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Anzitutto, come è dato notare dalla semplice lettura della sentenzagravata (e riassunta nella precedente parte narrativa), la Corte di meritoha respinto il primo motivo di appello, osservando che il primo giudice nonaveva affatto desunto il subappalto solo dalla denuncia del Foti, ma eragiunto a tale conclusione affermando che non potesse dubitarsi che l'affi-damento a CSI del “Servizio di recapito tessere elettorali” comprendessein sé anche le prestazioni, necessariamente ed indefettibilmente ancillarialla consegna, quali il deposito e la custodia delle cose da recapitare: pas-saggio motivazionale che l'appellante non aveva censurato.Il rigetto del primo motivo di appello è rimasto privo di critica nel pre-sente giudizio di cassazione.È, pertanto, evidente che la questione della sussistenza di un subap-palto tra CSI e Foti è coperta dal giudicato interno (rilevabile d'ufficio an-che in sede di legittimità), in quanto la sentenza di secondo grado si reggesu due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a fondare la decisio-ne: la prima afferma che il subappalto era sussistente, ben potendo averead oggetto anche le sole attività accessorie di deposito e custodia delletessere elettorali; la seconda asserisce che l'istanza di sospensione erasuperata dalla definizione del giudizio penale e che la sentenza penale nonaveva efficacia di giudicato nel processo civile.La ricorrente impugna solo quest'ultima ratio, ma non la prima, con laconseguente inammissibilità del mezzo, come correttamente eccepito dalresistente a pagina 7-9 del controricorso.7.- Secondariamente, la ricorrente non ha trascritto integralmente lasentenza penale e nemmeno si è doluta della violazione o della falsa appli-cazione degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., che – com'è noto – sonoapplicabili nei limiti della compatibilità anche all'interpretazione del giudi-cato (ex multis: Cass., sez. I, 19 maggio 2023, n° 13887, con menzioneNumero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/2026di altri precedenti, in tema di interpretazione del giudicato civile, i cuiprincipi sono nondimeno applicabili anche a quello penale).Tanto premesso, è noto che l'operazione ermeneutica è integralmenterimessa al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soloper violazione dei canoni interpretativi e non per favorire un'interpretazio-ne diversa da quella, del tutto plausibile, data dal giudice del merito(Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n° 16057).Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudicato di assoluzione pe-nale non avesse alcuna efficacia nella causa civile, dato che, ad integrareun inadempimento giustificativo della risoluzione del contratto, bastaval'affidamento anche solo di alcune attività (quali quelle di deposito e cu-stodia) ricomprese nell'oggetto dell'appalto principale (sentenza pagina10).Nel giungere a tale conclusione la Corte ha, dunque, perfettamente os-servato l'art. 654 del cod. proc. pen. (il quale prevede che la sentenza di-battimentale penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio ci-vile “quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesselegittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fattimateriali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertatisiano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale…”), come inter-pretato dall'orientamento di legittimità, secondo il quale non è la formulaassolutoria piena ad imporre, o quella assolutoria dubitativa a precludere,l'effetto vincolante del giudicato penale in sede civile, ma è la valutazionedi rilevanza in sede civile dei fatti materiali accertati in sede penale a co-stituire il discrimine tra l'effetto vincolante e la libera valutazione (Cass.,sez. I, 29 novembre 2004, n° 22484).Infatti, nell'ambito dei fatti materiali assunti dal giudice penale a pre-messa giuridica o logica della decisione, può accadere che alcuni di essi sisiano rivelati non decisivi per la configurazione del reato contestato, purconservando una rilevanza ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudiceNumero registro generale 18281/2025Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 22945/2026Data pubblicazione 09/07/2026civile, con la conseguenza che, in tal caso, dall'assoluzione dalla penaleresponsabilità non discende l'automatica conseguenza della preclusione al-la cognizione della domanda da parte del giudice civile.8.- Da ultimo, il motivo sarebbe del tutto infondato, in quanto l'art.654 cod. proc. pen. sancisce l'efficacia del giudicato penale “[n]ei confron-ti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costi-tuito o che sia intervenuto nel processo penale”.Ora, nella presente vicenda non risulta in alcun modo, né è stato alle-gato, che il Comune abbia partecipato al giudizio penale come parte civile.9.- All'inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente arifondere le spese di lite in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 de 2014 ed al valore indeterminabile della lite –si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente a rifon-dere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso for-fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dàdel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino