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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23576/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 26/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 02/11/2018, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 440 di multa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e chiedere, in subordine, di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Ferma la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, è possibile pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato.

Risulta dagli atti che, in data 27/09/2021, il querelante-persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella successiva data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Terrasini dichiarava di accettare detta remissione.

Si è in presenza di reato procedibile a querela.

Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato in mancanza di diverso accordo tra le parti P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A OSTIN C:CH I O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 26/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 02/11/2018, riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 440 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e chiedere, in subordine, di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Ferma la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, è possibile pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato. Risulta dagli atti che, in data 27/09/2021, il querelante-persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di Sant'[OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella successiva data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Terrasini dichiarava di accettare detta remissione. Si è in presenza di reato procedibile a querela. Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato in mancanza di diverso accordo tra le parti P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A OSTIN C:CH I O [OSCURATO:PERSONA]
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