CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 39473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 5 maggio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Alessandria i! 17 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione dell'art. 186, commi 2, lett. c, e 2-sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72 grammi / litro alla prima prova e 1,73 g. / I. alla seconda prova), fatto commesso il 2 febbraio 2017, in orario notturno, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena di giustizia, oltre alla confisca dell'auto nell'occasione condotta ed alla sospensione della patente di guida. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge. Rappresenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello, da celebrarsi nelle forme camerali senza presenza delle parti, in ragione dell'emergenza sanitaria, per l'udienza del 5 maggio 2021 è stato notificato al Difensore il 31 marzo 2021 ma all'imputato solo il 3 maggio 2021 (come da allegato n. 2 al, ricorso), cioè solo due giorni prima dell'udienza, e che non è stato possibile rappresentare tale nullità poiché non era stata chiesta la trattazione in presenza ed era già scaduto il termine di cinque giorni per il rituale deposito di memorie; si segnala anche che in quel momento l'imputato era assistito non dà Difensore di fiducia ma di ufficio con il quale aveva avuto, in realtà, solo occasionali rapporti nel corsc del giudizio di primo grado e che, in ogni caso, il breve termine di due giorni non era tale da poter segnalare la nullità alla Corte territoriale. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell'Il giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che- il reato non è prescritto (fatto, 2 febbraio 2017 + 5 anni = 2 febbraio 2022 + 252 gg. di sospensione come indicati nella scheda ex art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen. = 12 ottobre 2022), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. In effetti, il, decreto di citazione per il giudizio di appello del 25 marzo 2021 per l'udienza del 5 maggio 2021 risulta essere stato notificato tempestivamente (il 31 marzo 2021) al Difensore, mentre all'imputato soltanto due giorni prima dell'udienza; all'udienza in appello, assente il Difensore (all'epoca di ufficio, quello di fiducia risulta nominato il 14 giugno 2021) ed assente l'imputato, l'inosservanza del termine non è stata rilevata né sollevata. Posto che costituisce principio consolidato quello per cui «In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rileyata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello» (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220), la tesi del ricorrente non è condivisibile. Infatti, avendo il Difensore ricevuto regolare e tempestivo avviso in proprio il 31 marzo 2021, tenuto conto del tipo di nullità individuabile nel caso di specie (essendosi in presenza del mancato rispetto del termine minimo a comparire e non già di omissione della notificazione) e della peculiarità della celebrazione del rito camerale non partecipato in regione dell'emergenza pandemica, senza che sia stata richiesta la trattazione orale, il mancato rispetto del termine a comparire per l'imputato (notifica avvenuta, in effetti, solo due giorni prima dell'udienza) si sarebbe potuto e dovuto diligentemente far valere dalla parte interessata con memoria scritta, strumento sempre esperibile ai sensi dell'art. 121 cod. proc peri., anche al di là del termine di cinque giorni di cui all'art. 611 cod. proc. pen., memoria che, invece, non risulta essere stata presentata. Inoltre, risultano congetturali, come segnalato dal P.G. nella requisitoria, e generici i riferimenti del ricorrente alla occasionalità dei rapporti intrattenuti dall'imputato con il Difensore di ufficio durante il giudiziO•di primo grado. 2.Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento