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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25130/2026

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e d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;considerato che il ricorrente reitera i medesimi motivi esposti con il gravamee disattese dalla corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui dovevaessere confermata l’affermazione di responsabilità (alle pagine 3-5, dove sirimarca -tra l’altro- che l’impugnazione non considera quanto registrato dalletelecamere posizionate sul luogo degli eventi e nei territori di confine fra laprovincia di Varese e la Svizzera, che vedevano l’imputato supportare gliesecutori materiali della rapina negli spostamenti, effettuare un sopralluogonell’imminenza del fatto e sostanzialmente svolgere la funzione di palostazionando nell’area di sosta tra Cremenaga e Luino).

I giudici hanno altresìrimarcato (alla pag. 6) che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsimarginale, in ragione dell’apporto logistico, strumentale e di sostegnoqualitativamente essenziale alla realizzazione della rapina);rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, noncontraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta, ilricorrente reitera le medesime doglianze di merito in punto di responsabilità e diprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito.

Da ciò discende l’inammissibilitàdei motivi in esame, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);considerato che il terzo motivo di ricorso, che si rivolge al trattamentosanzionatorio, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che escludendola recidiva ha ridotto la pena, pur negando le circostanze attenuanti genericheper l’assenza di elementi positivi e per i precedenti dell’imputato, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non esplicitando specificheragioni critiche, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuarei rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato lecircostanze attenuanti generiche è conforme ai principi di diritto affermati daquesta Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementio circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soliprecedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es.

Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 -01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;considerato che il ricorrente reitera i medesimi motivi esposti con il gravamee disattese dalla corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui dovevaessere confermata l’affermazione di responsabilità (alle pagine 3-5, dove sirimarca -tra l’altro- che l’impugnazione non considera quanto registrato dalletelecamere posizionate sul luogo degli eventi e nei territori di confine fra laprovincia di Varese e la Svizzera, che vedevano l’imputato supportare gliesecutori materiali della rapina negli spostamenti, effettuare un sopralluogonell’imminenza del fatto e sostanzialmente svolgere la funzione di palostazionando nell’area di sosta tra Cremenaga e Luino). I giudici hanno altresìrimarcato (alla pag. 6) che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsimarginale, in ragione dell’apporto logistico, strumentale e di sostegnoqualitativamente essenziale alla realizzazione della rapina);rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, noncontraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta, ilricorrente reitera le medesime doglianze di merito in punto di responsabilità e diprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito. Da ciò discende l’inammissibilitàdei motivi in esame, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);considerato che il terzo motivo di ricorso, che si rivolge al trattamentosanzionatorio, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che escludendola recidiva ha ridotto la pena, pur negando le circostanze attenuanti genericheper l’assenza di elementi positivi e per i precedenti dell’imputato, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non esplicitando specificheragioni critiche, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuarei rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato lecircostanze attenuanti generiche è conforme ai principi di diritto affermati daquesta Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementio circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soliprecedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 -01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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