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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01597/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28914/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. peli., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in adesione all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui all' odierno procedimento e quelli di cui sentenza n. 1001/2020, divenuta irrevocabile.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano entrambi esclusivamente violazione dell'art. 133 c.p. quanto al trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate.

In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01).

Nel caso i giudici del merito hanno, con corretti argomenti giuridici, ampiamente argomentato quanto insussistenza dell'unicità del disegno criminoso non solo in ragione del prolungato iato temporale, ma anche alla luce della differenza dei concorrenti e dei luoghi, nonché sottolineando come la identità dello schema operativo non fosse sintomatica della preventiva programmazione unitaria (v. f. 6).

3.2. I ricorsi proposti dai difensori degli altri imputati, genericamente inerenti al trattamento sanzionatorio, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., risultano proposti per motivi non sono consentiti atteso che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso I,a sentenza emessa ex art.599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le cloglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 — 01)

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28914/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. peli., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in adesione all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui all' odierno procedimento e quelli di cui sentenza n. 1001/2020, divenuta irrevocabile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano entrambi esclusivamente violazione dell'art. 133 c.p. quanto al trattamento sanzionatorio. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 - 01). Nel caso i giudici del merito hanno, con corretti argomenti giuridici, ampiamente argomentato quanto insussistenza dell'unicità del disegno criminoso non solo in ragione del prolungato iato temporale, ma anche alla luce della differenza dei concorrenti e dei luoghi, nonché sottolineando come la identità dello schema operativo non fosse sintomatica della preventiva programmazione unitaria (v. f. 6). 3.2. I ricorsi proposti dai difensori degli altri imputati, genericamente inerenti al trattamento sanzionatorio, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., risultano proposti per motivi non sono consentiti atteso che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso I,a sentenza emessa ex art.599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le cloglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 — 01) 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembr
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