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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09160/2023

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29973/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 338/09/2013 , depositata il 2 5 ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IRAP 2005 R.G.

N.29973/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. In data 16 ottobre 2008 veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo esercente l’attività di medico odontoiatra, da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n. 880010100608, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto contribuente, un maggior reddito quantificato in € 128.477,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 48.010,00, ed un valore della produzione pari ad € 137.849,00, con conseguente recupero delle maggiori imposte IRPEF, IRAP e relative addizionali, nonché con applicazione di sanzioni ed interessi.

2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 01/01/2010, depositata il 15 gennaio 2010, accoglieva il ricorso, ed annullava l’atto impositivo.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 338/09/2013, pronunciata il 24 maggio 2012 e depositata in segreteria il 25 ottobre 2013, rigettava l’appello e condannava l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza camera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del R.G.

N.29973/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/controricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore – determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –non è superiore ad € 100.000,00.

7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29973/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 338/09/2013 , depositata il 2 5 ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IRAP 2005 R.G. N.29973/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. In data 16 ottobre 2008 veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo esercente l’attività di medico odontoiatra, da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n. 880010100608, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto contribuente, un maggior reddito quantificato in € 128.477,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 48.010,00, ed un valore della produzione pari ad € 137.849,00, con conseguente recupero delle maggiori imposte IRPEF, IRAP e relative addizionali, nonché con applicazione di sanzioni ed interessi. 2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 01/01/2010, depositata il 15 gennaio 2010, accoglieva il ricorso, ed annullava l’atto impositivo. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 338/09/2013, pronunciata il 24 maggio 2012 e depositata in segreteria il 25 ottobre 2013, rigettava l’appello e condannava l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza camera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del R.G. N.29973/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/controricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore – determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –non è superiore ad € 100.000,00. 7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ru
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