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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 31582/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al secondo motivo di ricorso e la declaratoria d'inammissibilità del primo motivo; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Palermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa.

Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Palermo, in data 11 febbraio 2020, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione emesso e notificato in pari data.

Non riteneva applicabile in suo favore la previsione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto «migrante irregolare, la cui condotta non poteva essere considerato occasionale».

2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denunzia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 98, per mancata applicazione della clausola di riserva del giustificato motivo. [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha considerato la reale situazione in cui versava l'imputato, domiciliato presso un centro di accoglienza per stranieri indigenti, chiaro indice dell'impossibilità di osservare l'ordine d'allontanamento dal territorio nazionale per la mancanza di mezzi economici necessari all'acquisto del titolo di viaggio.

A rendere ancora più difficoltoso l'allontanamento, ad avviso della difesa, l'ulteriore circostanza costituita dal diffondersi della pandemia da Covid-19 e l'entrata in vigore del D.L. n. 6 del 2020 che ha previsto, tra le misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica, la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea.

Entrambe le circostanze, siccome obiettive e conoscibili dal giudicante, avrebbero dovuto integrare il giustificato motivo che esclude la punibilità.

2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione apparente, comunque, illogica, inferendo la non occasionalità della condotta esclusivamente dal suo status di «migrante irregolare».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al secondo motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile nel resto.

4. Con memoria depositata in data 21 aprile 2022, la difesa è tornata a insistere sulla fondatezza di entrambi i motivi dedotti, associandosi - quanto al secondo di essi - alle considerazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 4/( [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, nei limiti chiariti nel prosieguo e che, pertanto, la sentenza debba essere annullata con rinvio.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato l'esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»; in precedenza Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264936; Sez. 1, n. 34245 del 08/07/2010, Caceres, Rv. 248341; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, Farina, Rv. 234883).

L'odierno ricorrente, al contrario, non ha allegato concreti elementi utili da cui desumere il giustificato motivo.

Nessun rilievo, infatti, può attribuirsi alla circostanza che fosse egli domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Carità, essendosi chiarito, in tema di giustificato motivo e condizioni ostative alla possibilità di adempiere, che non è sufficiente «la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (cfr. Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212; Sez. 1 n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282216 ).

In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il richiamo alla situazione di disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate.

Del pari privo di pregio il riferimento all'emergenza pandemica, considerato che l'ordine di allontanamento violato, emesso in data 11 febbraio 2020, è decisamente antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 6 del 2020, avvenuta il 23 febbraio 2020.

Il ricorrente, che non nega di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante la disposta espulsione, si è limitato ad allegare astratte difficoltà derivanti dalla disciplina emergenziale.

E, tuttavia, non può attribuirsi rilevanza esimente a situazioni manifestamente strumentali a evitare l'affermazione di penale responsabilità per l'omissione già consumata (cfr. Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810).

1.2. E', di contro, fondata la seconda censura.

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore.

Non è, poi, superfluo ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577).

In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

A tali criteri di giudizio non si è attenuto il Giudice di pace che ha valorizzato, come indice di «non occasionalità» della condotta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, il mero stato di «migrante, irregolare», rendendo dunque una motivazione meramente apparente, siccome ha omesso verificare se detto elemento, nella vicenda concreta posta alla sua attenzione, avesse assunto una specifica connotazione idonea a giustificare la scelta di non applicare la causa estintiva.

2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di particolare tenuità del fatto con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al secondo motivo di ricorso e la declaratoria d'inammissibilità del primo motivo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Palermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Palermo, in data 11 febbraio 2020, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione emesso e notificato in pari data. Non riteneva applicabile in suo favore la previsione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto «migrante irregolare, la cui condotta non poteva essere considerato occasionale». 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 98, per mancata applicazione della clausola di riserva del giustificato motivo. [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha considerato la reale situazione in cui versava l'imputato, domiciliato presso un centro di accoglienza per stranieri indigenti, chiaro indice dell'impossibilità di osservare l'ordine d'allontanamento dal territorio nazionale per la mancanza di mezzi economici necessari all'acquisto del titolo di viaggio. A rendere ancora più difficoltoso l'allontanamento, ad avviso della difesa, l'ulteriore circostanza costituita dal diffondersi della pandemia da Covid-19 e l'entrata in vigore del D.L. n. 6 del 2020 che ha previsto, tra le misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica, la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea. Entrambe le circostanze, siccome obiettive e conoscibili dal giudicante, avrebbero dovuto integrare il giustificato motivo che esclude la punibilità. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione apparente, comunque, illogica, inferendo la non occasionalità della condotta esclusivamente dal suo status di «migrante irregolare». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al secondo motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile nel resto. 4. Con memoria depositata in data 21 aprile 2022, la difesa è tornata a insistere sulla fondatezza di entrambi i motivi dedotti, associandosi - quanto al secondo di essi - alle considerazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 4/( [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, nei limiti chiariti nel prosieguo e che, pertanto, la sentenza debba essere annullata con rinvio. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato l'esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»; in precedenza Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264936; Sez. 1, n. 34245 del 08/07/2010, Caceres, Rv. 248341; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, Farina, Rv. 234883). L'odierno ricorrente, al contrario, non ha allegato concreti elementi utili da cui desumere il giustificato motivo. Nessun rilievo, infatti, può attribuirsi alla circostanza che fosse egli domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Carità, essendosi chiarito, in tema di giustificato motivo e condizioni ostative alla possibilità di adempiere, che non è sufficiente «la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (cfr. Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212; Sez. 1 n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282216 ). In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il richiamo alla situazione di disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. Del pari privo di pregio il riferimento all'emergenza pandemica, considerato che l'ordine di allontanamento violato, emesso in data 11 febbraio 2020, è decisamente antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 6 del 2020, avvenuta il 23 febbraio 2020. Il ricorrente, che non nega di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante la disposta espulsione, si è limitato ad allegare astratte difficoltà derivanti dalla disciplina emergenziale. E, tuttavia, non può attribuirsi rilevanza esimente a situazioni manifestamente strumentali a evitare l'affermazione di penale responsabilità per l'omissione già consumata (cfr. Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810). 1.2. E', di contro, fondata la seconda censura. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore. Non è, poi, superfluo ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). A tali criteri di giudizio non si è attenuto il Giudice di pace che ha valorizzato, come indice di «non occasionalità» della condotta ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, il mero stato di «migrante, irregolare», rendendo dunque una motivazione meramente apparente, siccome ha omesso verificare se detto elemento, nella vicenda concreta posta alla sua attenzione, avesse assunto una specifica connotazione idonea a giustificare la scelta di non applicare la causa estintiva. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di particolare tenuità del fatto con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Giudice
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