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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 04459/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2-6.194q avverso la sentenza in data30.3.2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza pronunciata in data 30.3.2021 per avere il Tribunale di Bergamo, nel pronunciare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.

Igs. 74/2000 stante l'indicazione, sulla base di fatture relative ad operazioni inesistenti, di elementi passivi fittizi per l'ammontare di C 1.033.131,00 nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'anno 2011, omesso di disporre la confisca dei beni dell'imputato.

Osserva il ricorrente come la confisca suddetta, prevista dall'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 introdotto dal decreto legislativo 158 del 2015, sia obbligatoria allorquando sia pronunciata la condanna per uno dei reati contemplati dallo stesso d.

Igs. 74/2000 senza che risulti necessaria l'individuazione specifica dei beni da apprendere, riservata alla fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Deve essere al riguardo rilevato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, seppur abrogata dall'art. 14 del d.

Igs. 24 settembre 2015, n. 158, è stata riproposta nel comma 1 dell'inedito art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 - introdotto proprio dal decreto n. 158 citato - che recependo il contenuto dell'art. 322 ter cod. pen., ha stabilito che: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".

Ne consegue che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi dell'art. 12 bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo, ivi compreso, quindi, quello di cui all'art.2 oggetto della sentenza impugnata.

E ciò senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen., attesa appunto l'identità della lettera dell'art. 12-bis de quo con quella dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., richiamato nell'art. 1, comma 143 citato, e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni.

La sentenza impugnata che ha omesso tout court di provvedere alla confisca, deve essere annullata limitatamente a tale punto con rinvio al Tribunale di Bergamo per la necessaria valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo limitatamente alle statuizioni sulla confisca.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2-6.194q avverso la sentenza in data30.3.2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza pronunciata in data 30.3.2021 per avere il Tribunale di Bergamo, nel pronunciare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 stante l'indicazione, sulla base di fatture relative ad operazioni inesistenti, di elementi passivi fittizi per l'ammontare di C 1.033.131,00 nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'anno 2011, omesso di disporre la confisca dei beni dell'imputato. Osserva il ricorrente come la confisca suddetta, prevista dall'art. 12 bis d. Igs. 74/2000 introdotto dal decreto legislativo 158 del 2015, sia obbligatoria allorquando sia pronunciata la condanna per uno dei reati contemplati dallo stesso d. Igs. 74/2000 senza che risulti necessaria l'individuazione specifica dei beni da apprendere, riservata alla fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Deve essere al riguardo rilevato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, seppur abrogata dall'art. 14 del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, è stata riproposta nel comma 1 dell'inedito art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 - introdotto proprio dal decreto n. 158 citato - che recependo il contenuto dell'art. 322 ter cod. pen., ha stabilito che: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Ne consegue che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi dell'art. 12 bis, d. Igs. n. 74 del 2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo, ivi compreso, quindi, quello di cui all'art.2 oggetto della sentenza impugnata. E ciò senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen., attesa appunto l'identità della lettera dell'art. 12-bis de quo con quella dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., richiamato nell'art. 1, comma 143 citato, e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni. La sentenza impugnata che ha omesso tout court di provvedere alla confisca, deve essere annullata limitatamente a tale punto con rinvio al Tribunale di Bergamo per la necessaria valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo limitatamente alle statuizioni sulla confisca. Così dec
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