CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 05500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5626/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],367, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2412/2021 depositata il16/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania, per ottenere la risoluzione del contratto relativo alla cessione dell’attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste, quotidiani periodici, libri, articoli per fumatori, articoli di cancelleria, cartoleria e forniture per ufficio, non avendo l’acquirente provveduto al pagamento del saldo. Ritualmente costituitosi, il Palella rilevò di aver corrisposto il saldo del prezzo nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] (che evocava in giudizio), padre dell’attore, e svolsedomanda riconvenzionale per il rimborso di quanto pagato all’Agenzia delle Entrate. In esito all’istruttoria, il giudice adito rigettò la domanda attrice e quella riconvenzionale del Palella, condannando l’attore e l’interveniente al pagamento delle speseprocessuali. Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catania riformò la sentenza del Tribunale, dichiarando la risoluzione del contratto di cessione di azienda stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto pubblico notaio Mandanici del 4/12/2012 per inadempimento del Palella, che condannò altresì alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi. Il giudice di secondo grado ritenne inesistente una qualche procura idonea a conferire a [OSCURATO:PERSONA] il potere di riscuotere somme in nome e per conto del figlio, che non aveva mai ratificato l’operato del padre, né ne aveva approfittato. E neppure avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell’art. 1189 c.c., giacché, nella specie, l’apparenza non sarebbe stata giustificata, una volta che il contratto era stato dal Palella stipulato con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale egli si era impegnato al pagamento del saldo del prezzo. Contro la predetta sentenza (n. 2412/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con distinti controricorsi, per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza di discussione, tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1188, 1189, 2033, c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. per omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio. La Corte distrettuale si sarebbe limitata a non condividere il ragionamento del Tribunale, deducendo fatti non costituenti un ragionamento logico contrapposto, costruendo una motivazione apparente, graficamente esistente ma, in realtà, priva dei motivi in fatto e diritto della decisione, delle ragioni e dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. In particolare, avrebbe omesso di esaminare più fatti storici, principali e secondari, la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali, i quali avevano costituito oggetto di discussione tra le parti e che, oltre ad avere carattere decisivo, sarebbero stati idonei a determinare un esito diverso della controversia. Inoltre, con riguardo agli assegni consegnati, sarebbe stato evidente un falso materiale e ideologico, rispetto al quale il ricorrente aveva proposto querela di falso, ex art. 221 c.p.c. 2) Con il secondo mezzo, il Palella si duole della violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., in relazione agli artt. 1189, 2° comma, 1453 e 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso tra le parti. I giudici di secondo grado, in violazione del principio della conservazione dei rapporti contrattuali, sotteso dall’art. 1455 cc, avrebbero valutato l'inadempimento in maniera avulsa dal contesto, senza alcun collegamento con l’interesse soggettivo dello stesso creditore. La Corte avrebbe preso in considerazione astrattamente solo due criteri ex parte creditoris, ossia il ritardo di qualche mese nel pagamento e l’entità dell’inadempimento. 3) La Corte deve previamente delibare la questione relativa alla querela di falso, proposta in calce al primo motivo di ricorso. Rispetto agli assegni considerati dai giudici di merito, la querela di falso è improponibile. Nel giudizio di cassazione, infatti, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (Sez. 5, n. 24846 del 6 novembre 2020; Sez. 3, n. 2343 del 29 gennaio 2019). 4) Il primo motivo è inammissibile. 4.1) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “in seno al contratto di cessione il Palella, che aveva già corrisposto al venditore [OSCURATO:PERSONA], prima della stipula dell’atto, l’importo di €. 110.000,00, si è obbligato a corrispondere al predetto il saldo del prezzo, non avendo il Torrisi indicato il nominativo di altro soggetto, quale legittimato a riscuoterlo. Non sussiste, del resto, alcuna procura che conferiva a [OSCURATO:PERSONA] il potere di riscuotere somme in nome e per conto del figlio, essendo ben conscio il Palella di essersi obbligato a versare il prezzo nelle mani del venditore, che, per come è pacifico, non ha mai ratificato l’operato del padre, né ne ha approfittato. E neppure può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell’art. 1189 c.c., a tenore del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Disposizione, questa, che trova applicazione, per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui venga effettuato a persona che appare legittimata a riceverlo per conto del creditore. L’efficacia liberatoria, infatti, è in tal caso connessa al fatto che vi sia una situazione di apparenza, e che tale situazione sia stata posta in essere dal comportamento colposo, positivo o negativo, del creditore, che abbia fatto sorgere nel debitore in buona fede una ragionevole presunzione della esistenza dei poteri rappresentativi dell'accipiens (da ultimo, v. Cass. n. 2765/2019). Ora, nel caso di specie, l’apparenza non è giustificata (sotto il profilo della buona fede del solvens) dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il solo presente nella fase delle trattative e nell’affiancamento del Palella nella fase successiva alla vendita, evidente essendo che il contratto venne dal Palella stipulato con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale egli si era impegnato al pagamento del saldo del prezzo. Inoltre, non può certo ritenersi che il padre del venditore apparisse legittimato a ricevere il pagamento, tanto più che lo stesso Palella aveva intestato gli assegni circolari al venditore ancor prima della stipulazione del contratto . Infine, non risulta posto in essere da parte del Torrisi alcun comportamento che potesse far sorgere nel debitore la ragionevole presunzione della esistenza dei poteri rappresentativi in capo a [OSCURATO:PERSONA], essendo la gestione delle trattative da parte del predetto affatto superata dalla stipulazione del contratto con [OSCURATO:PERSONA], unico proprietario dell’azienda”. 4.2) La motivazione della Corte d’appello non è apparente, la ricostruzione del fatto ha una sua logica e la censura del ricorrente finisce per ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale lo stesso giudice di secondo grado ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4.3) È dunque inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 5) Il secondo motivo è inammissibile. Sul punto della gravità dell’inadempimento, la sentenza impugnata ha testualmente affermato “E siffatto inadempimento è sì grave – in considerazione della rilevanza dell’importo nell’economia contrattuale, oltre che del lungo tempo trascorso dalla scadenza dell’obbligazione - da giustificare la pronuncia della risoluzione del contratto.” 5.1) Pur in maniera alquanto sbrigativa, la Corte d’appello ha dunque motivato in ordine alla gravità dell’inadempimento, con un’argomentazione oggettivamente riscontrata negli atti di causa. La relativa valutazione non è sindacabile in questa sede. Va infatti rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei rispettivi antistatari. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che