CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ReggioCalabria;- intimati -avverso la sentenza n. 4156 del 9 maggio 2024 del Consiglio di Stato,Sezione Terza;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25novembre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;Numero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/20261. La società “[OSCURATO:SOCIETA].” ad ottobre del 2018 chiese al prefetto di ReggioCalabria l’iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblicaamministrazione, di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 giugno 2020 negò larichiesta iscrizione e, contestualmente, adottò nei confronti della societàrichiedente una c.d. informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’articolo91 d.lgs. 159/11.2. Il suddetto provvedimento venne fondato dalla Prefettura su molteplicielementi, così riassumibili:-) a carico della Cemar era già stata adottata una informazioneantimafia interdittiva nel 2013, divenuta inoppugnabile;-) tre soci della Cemar erano stati indagati per il reato di intestazionefittizia di beni aggravata dalla finalità di agevolazione dell'associazionemafiosa;-) due soci della Cemar erano altresì soci d’una società (la [OSCURATO:SOCIETA].) le cui restanti quote erano riconducibili, per il tramite diprestanome, a tale [OSCURATO:PERSONA], persona pregiudicata perassociazione mafiosa;-) tutti i soci della Cemar erano parenti di persone gerenti attivitàeconomiche anch’esse destinatarie di interdittive antimafia;-) l’ex amministratore unico della Cemar aveva percepito redditi daplurime società destinatarie di interdittive antimafia.2. Nel 2020 la Cemar impugnò il suddetto provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’impugnazione dedusse che:-) l’informativa antimafia del 2020 era la mera “riedizione”dell’informativa emessa sette anni prima (2013);-) i soci della Cemar erano stati assolti dai reati loro ascritti;-) quando i soci della Cemar acquistarono le quote della società“[OSCURATO:PERSONA]” ignoravano che il titolare di una di esse fosse ilprestanome di [OSCURATO:PERSONA], persona aderente ad una associazionemafiosa; in ogni caso tale quota era stata confiscata, sicché la compagineNumero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026sociale della [OSCURATO:PERSONA] risultava composta dai soci della Cemar edall’Agenzia del Demanio;-) quei parenti dei soci della Cemar, già imputati per il reato diassociazione mafiosa, erano stati assolti in via definitiva da questa Corte;l’unico di essi che risultava condannato lo era stato per il reato di “trasportoabusivo” commesso trent’anni prima.3. Con sentenza 378/2023 il Tar della Calabria rigettò il ricorso.La sentenza fu impugnata dalla società soccombente.4. Con sentenza 9 maggio 2024 n. 4156 il Consiglio di Stato rigettò ilgravame.Il Consiglio di Stato osservò che:-) correttamente il Prefetto aveva ritenuto indice sintomatico di“rischio di infiltrazioni” la partecipazione dei soci della Cemar ad una società(la [OSCURATO:PERSONA]) riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], condannato perassociazione mafiosa; né aveva rilievo l’avvenuta confisca della quota a luiriconducibile, in quanto di per sé non dimostrativa di una “volontàemendativa” dei soci della Cemar;-) irrilevante era l’assoluzione dei soci della Cemar dai reati loroascritti, in quanto quel che rilevava ai fini dell’adozione d’una c.d.”interdittiva” era la instaurazione di rapporti commerciali e societari conpersona condannata per associazione mafiosa;-) l’avvenuta assoluzione dai reati loro ascritti di persone imparentatecon i soci della Cemar era irrilevante, perché l’esistenza di tali rapporti nellamotivazione del provvedimento prefettizio impugnato non era decisiva, maaveva solo “valore ausiliario o complementare”;-) quel che rilevava ai fini del rigetto dell’impugnazione era che i socidella Cemar si erano “mossi in un contesto relazionale e imprenditorialecertamente critico a fini antimafia, intessendo in modo consapevole relazionieconomiche di oggettiva complicità affaristica con soggetti contigui odorganici ad ambienti malavitosi”;Numero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026-) in ogni caso la Cemar non aveva impugnato il capo di sentenza concui il T.A.R. ritenne adeguato e idoneo il complesso indiziario postodall'Amministrazione a base del provvedimento interdittivo (e, quindi, lamotivazione dello stesso che vi fa richiamo), limitandosi a lamentaresoltanto un'omessa pronuncia sulla censura di presunta violazionedell'obbligo di motivazione.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla societàCemar s.r.l. con ricorso fondato su due motivi contenenti plurime censure.[OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso (pp. 19-32 del ricorso).Con una prima censura la società ricorrente lamenta la “violazione dellagiurisdizione della Corte costituzionale”, per avere il Consiglio di Statoritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaleda essa prospettata.La (alquanto confusa) illustrazione della censura si può così riassumere:-) sia in primo grado che in appello la Cemar aveva instato affinchéfosse sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 84, 89-bis,91 e 92 d. lgs. 159/11, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117, commaprimo, Cost., quest’ultima quale norma interposta rispetto all’art. 7 CEDU;-) il Consiglio di Stato rigettò l’istanza, sul presupposto che laquestione fosse stata già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza57/2020;-) tale statuizione fu erronea, in quanto la Cemar aveva prospettatola lesione di parametri costituzionali ulteriori e diversi rispetto a quelli presiin esame dalla sentenza 57/2020 della Consulta;-) inoltre il Consiglio di Stato aveva violato l’art. 267 TFUE,omettendo di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea laquestione della compatibilità col diritto comunitario dell’art. 91 d. lgs.159/11;Numero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026-) tali questioni erano rilevanti e non manifestamente infondate, inquanto l’intera normativa sulla “interdittiva antimafia” si fonda su norme inbianco, lesive del principio di legalità.L’illustrazione motivo prosegue quindi con una lunga esposizione (pp. 22-32) delle circostanze di fatto dimostrative dell’assenza di legami tra i socidella Cemar ed ambienti malavitosi, addotte a dimostrazione della tesi percui le norme del d. lgs. 159/11 possano prestarsi alle interpretazioni piùdisparate ed afflittive per i cittadini, ad arbitrio della pubblicaamministrazione.La ricorrente, infine, ha concluso instando (p. 50 del ricorso) affinché questaCorte:a) sollevi questione di legittimità costituzionale delle norme sopraindicate, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma primo, Cost.;b) “rimetta gli atti [sic] alla “Corte di giustizia dell’Unione Europea invia pregiudiziale ex art. 267 TFUE”.1.2. Nella parte in cui censura il mancato rilievo d’una questione dilegittimità costituzionale il motivo è inammissibile.Applicare una norma costituzionalmente illegittima è un error in iudicando,non uno “sconfinamento di giurisdizione”, e come tale non è sindacabile inquesta sede.Infatti il giudizio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza di unaquestione di legittimità costituzionale “rimane confinato entro i limiti internidella rispettiva giurisdizione e non rientra, perciò, nell'ambito del controlloche l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione” (in identichefattispecie, Cass., Sez. Un., 8 aprile 2022, n. 11547; Cass., Sez. Un., 30luglio 2018, n. 20168; Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7929, alle cuimotivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.).1.3. L’istanza rivolta a sollecitare questa Corte affinché sollevi questione dilegittimità costituzionale degli artt. 84, 89-bis, 91 e 92 d. lgs. 159/11 èmanifestamente infondata.N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero registro generale 26688/2024Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/20261.3.1. Le norme di cui la società ricorrente denuncia l’illegittimitàcostituzionale disciplinano il contenuto della “comunicazione antimafia” edella “informativa antimafia” (art. 84 d. lgs. 150/11); le circostanzeindicative d’un tentativo di infiltrazione mafiosa (ibidem); il fondamento delpotere prefettizio di adozione dell’interdittiva antimafia (art. 89-bis);l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere l’informativaantimafia prima di stipulare i contratti del tipo e del valore ivi indicato (art.91); la procedura per l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia daparte del prefetto e le guarentigie dell’interessato (art. 92).1.3.2. La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme è inprimo luogo inammissibile per difetto di rilevanza.Infatti nella presente sede si può discutere unicamente della violazione, daparte del Consiglio di Stato, delle norme sulla giurisdizione, non delladisciplina del provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo,disciplina che non è destinata a trovare applicazione nel presente giudizioper la sua estraneità al sindacato esercitabile dalle Sezioni Unite (Sez. U,Ordinanza n. 8572 del 26/03/2021; Sez. U., 09/04/2020, n. 7762, inidentica fattispecie).1.3.3. In ogni caso e ad abundantiam questa Corte non ravvisa alcuncontrasto che appaia “non manifestamente infondato” tra le norme indicatedalla ricorrente ed i parametri costituzionali da essa evocati.1.3.4. Non vi è contrasto con l’art. 3 Cost., il quale - come ripetutamenteaffermato dalla Corte costituzionale - non è affatto un letto di Procuste cheimponga una indiscriminata parità di trattamento, ma è la norma chegarantisce la isonomia, ovvero la parità di trattamento a parità dipresupposti (così, excerptae multarum, Corte cost. 181/24, in tema di nonviolazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna, a fronte dispecifiche esigenze lavorative; Corte cost. 108/23, in tema di non violazionedel principio di eguaglianza tra contribuenti, a fronte di indici differenziati dicapacità contributiva; Corte cost. 276/16, in tema di non violazione delNumero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026principio di uguaglianza, per l’esclusione dell’elettorato passivo solo inpresenza di condanne penali eccedenti una determinata misura).E va da sé che non sarebbe assimilabile la posizione dell’impresacommerciale per la quale ricorra una delle circostanze elencate dall’art. 84d. lgs. 150/11, rispetto all’impresa che ne sia esente.1.3.4. Non vi è contrasto con l’art. 24 Cost., dal momento che avverso iprovvedimenti prefettizi è concessa la tutela giurisdizionale dinanzi algiudice amministrativo.1.3.5. Quanto al parametro costituzionale di cui all’art. 111 Cost., la totalemancanza di illustrazione impedisce a questa Corte di valutarne la nonmanifesta infondatezza.1.3.6. Infine, la ricorrente deduce che le norme sopra indicate del d. lgs.150/11 contrasterebbero con l’art. 117 Cost. (quale norma interpostarispetto agli artt. 6 e 7 CEDU), perché attribuirebbero “a favore dell’Autoritàamministrativa e dello Stato in modo sproporzionato, irragionevole espropositato, una invasione indiscriminata e sproporzionale [sic] sui dirittidell’uomo che non è più giustificata in base al principio di effettività e diproporzionalità” (p. 22 del ricorso).Anche tale dubbio appare manifestamente infondato: quanto all’art. 6 CEDU(diritto ad un equo processo) basterà richiamare quanto appena detto alprecedente § 1.3.4; quanto all’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege) basteràricordare che:a) il provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia ha solo naturacautelare e preventiva, “in funzione di difesa della legalità dallapenetrazione della criminalità organizzata nell'economia” (Cort cost.101/23, 180/22, 178/21, 57/20);b) non costituisce una sanzione penale, ma determina solol'incapacità (parziale e tendenzialmente temporanea) dell'imprenditore aintrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (Corte cost. 109/25,101/23, 118/22, 178/21);N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero registro generale 26688/2024Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026c) soprattutto, per i fini di cui all’art. 7 CEDU, può essere emanatosolo in presenza delle circostanze di fatto analiticamente indicate dallalegge, il che esclude in radice una violazione del principio di tassatività.1.4. [OSCURATO:PERSONA] parte in cui prospetta la violazione dell’art. 267 TFUE ilmotivo è inammissibile.Non costituisce infatti violazione del limite esterno della giurisdizione ladecisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso lanecessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, comegià ripetutamente affermato da questa Corte (in identica fattispecie, Sez. U,Ordinanza n. 28470 del 30/09/2022; Sez. U, Ordinanza n. 17339 del27/05/2022; Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass., Sez. Un.,24 gennaio 2022, n. 1996; Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2022, n. 2879;Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2022, n. 5121; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021,n. 21641; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass., Sez. Un., 15novembre 2018, n. 29391; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2017, n. 30301,alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.).1.5. Infine, quanto alla istanza di “trasmissione degli atti alla Corte digiustizia dell’Unione europea”, essa è: a) inammissibile per la ragione giàindicata al precedente § 1.3.2; b) inammissibile per totale mancanza diillustrazione; c) manifestamente infondata2. Il secondo motivo di ricorso (pp. 32-38).Col terzo motivo la Cemar sostiene che la sentenza impugnata avrebbeviolato il limite esterno della giurisdizione amministrativa, attribuendosifunzioni legislative e creando una norma inesistente.Nella illustrazione del motivo si deduce che tale violazione sarebbeconsistita nel creare “apposite fattispecie indiziarie (…) al di fuori dellalegge, e sulla base di sospetti e congetture contrastanti con la realtàeffettiva risultante da provvedimenti giudiziari passati in giudicato, cheN.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero registro generale 26688/2024Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026scollegamento totale e netto” tra i soci della Cemar e le persone condannateper associazione mafiosa.2.1. Il motivo è inammissibile.L’art. 91, sesto comma, d. lgs. 159/11 stabilisce che ai fini della“informazione antimafia” il Prefetto può desumere il tentativo diinfiltrazione mafiosa da “concreti elementi da cui risulti che l'attivitàd'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose oesserne in qualche modo condizionata”.Lo stabilire se il Prefetto abbia correttamente individuato e valutato questi“concreti elementi” costituisce un giudizio sul fatto, e qualunque erroreeventualmente commesso dal giudice amministrativo su tale questionesarebbe un error in iudicando. Non si “crea una norma” sol perché si ritengadimostrato o non dimostrato il rischio che un’attività d’impresa possa“agevolare attività criminose o esserne condizionata” (così, in identichefattispecie, Sez. U, Ordinanza n. 7581 del 15/03/2023; Sez. U, Ordinanza n.18671 del 09/09/2020; Cass. SU ord. 26 agosto 2019, n. 21689; Cass. SU26 novembre 2018, n. 30526, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art.118, primo comma, disp. att. c.p.c.).3. Il terzo motivo di ricorso (pp. 38-50).Col terzo motivo la Cemar sostiene che la sentenza impugnata avrebbeviolato il principio di effettività della “tutela giurisprudenziale” (rectius,giurisdizionale), per avere “omesso di effettuare quel doveroso vagliogiurisdizionale pieno ed effettivo dell’ampio potere discrezionale attribuito alPrefetto”.Nell’illustrazione del motivo si deduce - in sintesi - che tale principio sarebbestato violato per avere il Consiglio di Stato “preso per buono” quantoipotizzato nelle informative di polizia; per avere trascurato l’esito assolutoriodei procedimenti penali a carico dei soci della Cemar; per non avereconsiderato la tempistica con la quale i soci della Cemar acquisirono lequote della società partecipata da un prestanome di persona aderente adorganizzazioni criminali; per avere confermato un provvedimento prefettizioN.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero registro generale 26688/2024Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026fondato su “labilissimi sospetti”; per aver dato rilievo ad un legame diparentela tra i soci della Cemar e persona condannata in sede penale trentaanni addietro e per fatti di modesto rilievo.3.1. Il motivo è inammissibile.Quel che la società ricorrente censura, infatti, è il modo col quale il Consigliodi Stato ha vagliato prove, indizi e fatti: un’attività che rappresenta l’ubiconsistam del giudizio demandato al giudice amministrativo, ed il cui esito,se in tesi sbagliato, non costituisce un “diniego di giurisdizione”, masemplicemente un errore di giudizio, come tale non sindacabile in questasede.A seguire la tesi della ricorrente, infatti, si perverrebbe al paradosso chequalsiasi decisione giuridicamente scorretta del giudice amministrativodiverrebbe censurabile in sede di legittimità, quel che la legge nonconsente.3.2. Non giova alla ricorrente il richiamo alla decisione di questa Corte n.32559 del 2023.Quella decisione aveva infatti ad oggetto il caso in cui il giudiceamministrativo ritenga di estromettere dal giudizio un soggetto portatore diun interesse legittimo: un’ipotesi, dunque, ben diversa da quella oggi inesame, i cui princìpi pertanto non vengono qui in rilievo.4. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste in intimate tuttele controparti.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 26688/2024N.R.G.: 26688/24Camera di consiglio del 25 novembre 2025 Numero sezionale 406/2025Numero di raccolta generale 8698/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte di cassazione, addì 25 novembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]Ascola)