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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 31842/2026

Testo disponibile della fonte

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stevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Udine del 16 marzo 2022, impugnata dapersona ex art. 494 e 61, n. 2, cod. pen. (capo 1) e truffa ex art. 640 cod. pen.(cap. 2,3,4), riducendo il risarcimento del danno in favore della parte civile.La sentenza fa seguito ad annullamento con rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 13344 del05/03/2025, della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 6 giugno2024, per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio diappello.2.

L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso, articolatoin tre motivi.2.1 Con il primo, il difensore deduce inosservanza di norme processuali:- per l’omessa notifica all'imputato, nel domicilio eletto, dell’avviso dideposito della motivazione della sentenza di appello, avviso invece notificato aldifensore di ufficio;- per la nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decretodi citazione a giudizio per l’appello e la mancata applicazione del principio dinullità derivata, che avrebbe comportato - si sostiene - la nullità della sentenzadi primo grado.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza di normeprocessuali, con riguardo all’art. 48 cod. proc. pen., in pendenza della richiesta dirimessione del processo.La sentenza di primo grado è stata pronunciata in pendenza delprocedimento scaturito dal ricorso per rimessione, laddove il presenteprocedimento avrebbe dovuto essere dichiarato sospeso.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza di normeprocessuali per mancata rinnovazione dell’istruttoria, dopo il mutamento dellapersona fisica del [OSCURATO:PERSONA].All'udienza del 28 maggio 2021, l’imputato aveva avanzato espressarichiesta di rinnovazione del dibattimento, ma a tale attività non si è proceduto,in violazione del principio, consacrato dalle Sezioni Unite nella sentenza Bajrami,secondo cui il giudice che delibera la sentenza deve essere lo stesso che haassunto le prove, a pena di nullità assoluta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2.È manifestamente infondato il primo motivo.2.1.

La motivazione della sentenza di appello è stata depositata il 6febbraio 2026, entro il termine di novanta giorni assunto per il deposito deimotivi, decorrente dalla pubblicazione della decisione (10 novembre 2025), evenuto a scadere l’8 febbraio 2026, sicché non era dovuta alcuna notificaall’imputato, ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.In ogni caso il ricorso, depositato il 24 marzo 2026, è stato correttamentevalutato tempestivo, in quanto il termine di quarantacinque giorni perimpugnare, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della sentenza, èvenuto a scadere il 25 marzo successivo.2.2.

Il secondo motivo, relativo all'omessa notifica del decreto di citazionein appello, è generico e manifestamente infondato.A seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione è statoemesso nuovo decreto di citazione per l’appello, notificato a mani proprie il 27agosto 2025.La deduzione difensiva secondo cui tale notifica non avrebbe consentitouna adeguata conoscenza del giudizio è del tutto genericamente formulata.La nullità rilevata dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione erarelativa al solo giudizio di appello, tant'è che, annullata la sentenza impugnata,veniva disposto in sede rescindente il rinvio degli atti ad altra Sezione della Corted'appello di Trieste.Il principio di derivazione delle nullità posto dall'articolo 185 cod. proc.pen. non è pertinente al caso.Per certo l'annullamento non avrebbe potuto estendersi al giudizio diprimo grado perché all’evidenza non conseguente a quello in cui si era verificatala nullità e non inficiato da alcuna autonomo vizio patologico.3.Il secondo motivo è manifestamente infondato.La sospensione del procedimento, correlata alla presentazione di una istanzadi rimessione ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., è facoltativa ai sensi delprimo comma dell’art. 47 cod. proc. pen.; è invece obbligatoria, ai sensi delsuccessivo secondo comma, in presenza della duplice condizione: a) che si siapervenuti alla fase delle conclusioni e della discussione della fase processuale(non essendo consentito emettere il decreto che dispone il giudizio o lasentenza); b) che il giudice che procede abbia avuto notizia che la richiesta dirimessione è stata assegnata alle Sezioni Unite ovvero ad una Sezione dellaCorte diversa da quella di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.La Corte di appello, con ragionamento giuridicamente corretto, haevidenziato che la sospensione, meramente facoltativa all’udienza del 16dicembre 2020, fissata per l’espletamento dell’istruttoria, era stata ritualmentedisposta, prima dello svolgimento delle conclusioni, all’udienza del 19 febbraio2021, in cui il procedimento era meramente rinviato all’udienza del 28 maggio2021, in attesa delle determinazioni della Corte di cassazione sulla istanza dirimessione.4.

Il terzo motivo, relativo alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dopo ilmutamento della persona fisica del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, è manifestamenteinfondato.Va puntualizzato che non rileva nella specie il disposto dell’art. 495,comma 4-ter cod. proc. pen. introdotto con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.La disposizione - che ha positivizzato i principi affermati delle Sez.

U n.41736 del 30/05/2019, Bajrami - non si applica, in ragione della normatransitoria di cui all’art. 93-bis d.lgs. cit., quando è chiesta la rinnovazionedell’esame di una persona che abbia reso precedenti dichiarazioni in dataanteriore al 1 gennaio 2023 e, nella specie, il giudizio di primo grado si èconcluso il 16 marzo 2022.Nondimeno, occorre tenere conto dei principi affermati dalla citatasentenza Bajrami, in forza dei quali:(a) il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiedeche il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lostesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermorestando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudicediversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati orevocati (Rv. 276754 - 01);(b) l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuiscealle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente leragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originariacomposizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt.190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità dellarinnovazione stessa (Rv. 276754 - 02);(c) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, ilconsenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originariacomposizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cuiripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non piùpossibile (Rv. 276754 - 03);(d) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice,la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previaindicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella listaritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Rv. 276754 - 04).Dall’esame degli atti – sempre accessibili ove sia dedotto un error inprocedendo, come affermato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 – 01 - emerge che, all’udienza del 28 maggio 2021, in cui mutava lapersona fisica del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, la difesa dell’imputato si limitava achiedere l’escussione di testi mai escussi in precedenza – Feri e Mazzoleni - manon anche la rinnovazione dell’istruttoria.L’imputato personalmente, all’udienza del 10 settembre 2021, avanzavauna generica istanza di rinvio onde potere aggiornare il difensore “in meritoall’attività istruttoria fin qui compiuta”.Solo dopo una serie di rinvii, all’udienza del 14 gennaio 2022, il nuovodifensore avanzava istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione dei sopraindicati principi,hadisatteso la richiesta perché tardiva, non motivata e riguardante la testimonianzadi soggetti non indicati in lista.5.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Udine del 16 marzo 2022, impugnata dapersona ex art. 494 e 61, n. 2, cod. pen. (capo 1) e truffa ex art. 640 cod. pen.(cap. 2,3,4), riducendo il risarcimento del danno in favore della parte civile.La sentenza fa seguito ad annullamento con rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 2, con sentenza n. 13344 del05/03/2025, della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 6 giugno2024, per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio diappello.2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso, articolatoin tre motivi.2.1 Con il primo, il difensore deduce inosservanza di norme processuali:- per l’omessa notifica all'imputato, nel domicilio eletto, dell’avviso dideposito della motivazione della sentenza di appello, avviso invece notificato aldifensore di ufficio;- per la nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decretodi citazione a giudizio per l’appello e la mancata applicazione del principio dinullità derivata, che avrebbe comportato - si sostiene - la nullità della sentenzadi primo grado.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza di normeprocessuali, con riguardo all’art. 48 cod. proc. pen., in pendenza della richiesta dirimessione del processo.La sentenza di primo grado è stata pronunciata in pendenza delprocedimento scaturito dal ricorso per rimessione, laddove il presenteprocedimento avrebbe dovuto essere dichiarato sospeso.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza di normeprocessuali per mancata rinnovazione dell’istruttoria, dopo il mutamento dellapersona fisica del [OSCURATO:PERSONA].All'udienza del 28 maggio 2021, l’imputato aveva avanzato espressarichiesta di rinnovazione del dibattimento, ma a tale attività non si è proceduto,in violazione del principio, consacrato dalle Sezioni Unite nella sentenza Bajrami,secondo cui il giudice che delibera la sentenza deve essere lo stesso che haassunto le prove, a pena di nullità assoluta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito siespongono.2.È manifestamente infondato il primo motivo.2.1. La motivazione della sentenza di appello è stata depositata il 6febbraio 2026, entro il termine di novanta giorni assunto per il deposito deimotivi, decorrente dalla pubblicazione della decisione (10 novembre 2025), evenuto a scadere l’8 febbraio 2026, sicché non era dovuta alcuna notificaall’imputato, ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.In ogni caso il ricorso, depositato il 24 marzo 2026, è stato correttamentevalutato tempestivo, in quanto il termine di quarantacinque giorni perimpugnare, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della sentenza, èvenuto a scadere il 25 marzo successivo.2.2. Il secondo motivo, relativo all'omessa notifica del decreto di citazionein appello, è generico e manifestamente infondato.A seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione è statoemesso nuovo decreto di citazione per l’appello, notificato a mani proprie il 27agosto 2025.La deduzione difensiva secondo cui tale notifica non avrebbe consentitouna adeguata conoscenza del giudizio è del tutto genericamente formulata.La nullità rilevata dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione erarelativa al solo giudizio di appello, tant'è che, annullata la sentenza impugnata,veniva disposto in sede rescindente il rinvio degli atti ad altra Sezione della Corted'appello di Trieste.Il principio di derivazione delle nullità posto dall'articolo 185 cod. proc.pen. non è pertinente al caso.Per certo l'annullamento non avrebbe potuto estendersi al giudizio diprimo grado perché all’evidenza non conseguente a quello in cui si era verificatala nullità e non inficiato da alcuna autonomo vizio patologico.3.Il secondo motivo è manifestamente infondato.La sospensione del procedimento, correlata alla presentazione di una istanzadi rimessione ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., è facoltativa ai sensi delprimo comma dell’art. 47 cod. proc. pen.; è invece obbligatoria, ai sensi delsuccessivo secondo comma, in presenza della duplice condizione: a) che si siapervenuti alla fase delle conclusioni e della discussione della fase processuale(non essendo consentito emettere il decreto che dispone il giudizio o lasentenza); b) che il giudice che procede abbia avuto notizia che la richiesta dirimessione è stata assegnata alle Sezioni Unite ovvero ad una Sezione dellaCorte diversa da quella di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.La Corte di appello, con ragionamento giuridicamente corretto, haevidenziato che la sospensione, meramente facoltativa all’udienza del 16dicembre 2020, fissata per l’espletamento dell’istruttoria, era stata ritualmentedisposta, prima dello svolgimento delle conclusioni, all’udienza del 19 febbraio2021, in cui il procedimento era meramente rinviato all’udienza del 28 maggio2021, in attesa delle determinazioni della Corte di cassazione sulla istanza dirimessione.4. Il terzo motivo, relativo alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dopo ilmutamento della persona fisica del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, è manifestamenteinfondato.Va puntualizzato che non rileva nella specie il disposto dell’art. 495,comma 4-ter cod. proc. pen. introdotto con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.La disposizione - che ha positivizzato i principi affermati delle Sez. U n.41736 del 30/05/2019, Bajrami - non si applica, in ragione della normatransitoria di cui all’art. 93-bis d.lgs. cit., quando è chiesta la rinnovazionedell’esame di una persona che abbia reso precedenti dichiarazioni in dataanteriore al 1 gennaio 2023 e, nella specie, il giudizio di primo grado si èconcluso il 16 marzo 2022.Nondimeno, occorre tenere conto dei principi affermati dalla citatasentenza Bajrami, in forza dei quali:(a) il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiedeche il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lostesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermorestando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudicediversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati orevocati (Rv. 276754 - 01);(b) l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuiscealle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente leragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originariacomposizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt.190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità dellarinnovazione stessa (Rv. 276754 - 02);(c) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, ilconsenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originariacomposizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cuiripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non piùpossibile (Rv. 276754 - 03);(d) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice,la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previaindicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella listaritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Rv. 276754 - 04).Dall’esame degli atti – sempre accessibili ove sia dedotto un error inprocedendo, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 – 01 - emerge che, all’udienza del 28 maggio 2021, in cui mutava lapersona fisica del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, la difesa dell’imputato si limitava achiedere l’escussione di testi mai escussi in precedenza – Feri e Mazzoleni - manon anche la rinnovazione dell’istruttoria.L’imputato personalmente, all’udienza del 10 settembre 2021, avanzavauna generica istanza di rinvio onde potere aggiornare il difensore “in meritoall’attività istruttoria fin qui compiuta”.Solo dopo una serie di rinvii, all’udienza del 14 gennaio 2022, il nuovodifensore avanzava istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione dei sopraindicati principi,hadisatteso la richiesta perché tardiva, non motivata e riguardante la testimonianzadi soggetti non indicati in lista.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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