CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 31686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18185/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], G.V.G. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANIA n. 656/2021 depositata il 25/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Catania che ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui è subentrata nel corso del giudizio d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto revocato ex art. 2901 c.c. la vendita del 23.5.2008 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un complesso industriale sito in Ragusa, e condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] del saldo passivo del conto corrente ammontante ad € 175.237,30, oltre interessi. 2.- Con l’appello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano dedotto l’errata statuizione di condanna al pagamento del saldo passivo del conto corrente disposta dal Tribunale alla luce dei due motivi di gravame: 1) la nullità del contratto contenente le condizioni economiche da applicare al conto corrente per violazione della forma scritta richiesta stante che il predetto contratto recava la sottoscrizione della sola [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche della Banca; 2) la nullità delle condizioni economiche pattuite, con addebito illegittimo (per interessi e commissioni) per complessivi € 179.602,88, a fronte di un credito apparente di € 175.237,80; 3) la conseguente erroneità della statuizione sulla domanda di revocatoria. 3.-La Corte di merito - espletata una CTU contabile al fine di verificare se le condizioni economiche negoziate con il contratto in atti ed applicate dalla Banca in costanza di rapporto superassero o meno i tassi soglia previsti dalla normativa antiusura –ha respinto l’appello osservando che: a) le parti, prima delle indagini delegate al CTU, hanno posto a base delle reciproche domande il contratto di conto corrente datato 7.1.2011, ed infatti a detto contratto le appellanti hanno fatto riferimento per dedurre, nell’atto d’appello, l’usurarietà delle clausole economiche negoziate, applicabili al rapporto di conto corrente acceso il 27.2.2003. b) era infondata l’eccezione di nullità del contratto di c/c 7.1.2011 alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi in materia di contratti bancari cosiddetti «mono firma» che ne esclude l’invalidità dovendosi intendere il requisito formale non in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (v. Cass. 16070/2018; Cass n. 30885/2018), comportamenti concludenti che, nella specie, erano integrati oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalla manifestazione di volontà esternata dalla Banca ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (quali le comunicazioni degli estratti conto); c) era inammissibile la doglianza relativa all’applicazione di interessi sopra la soglia di usura ai sensi della L. n. 108/1996, poiché: (i) parte appellante sulla base del contratto di c/c in atti (del 7.1.2011) e degli estratti conto completi depositati dalla Banca nel grado precedente, aveva dedotto in appello la nullità della convenzione degli interessi e degli oneri pattuiti per il servizio di affidamento in quanto nel complesso superavano il tasso soglia previsto per detta tipologia di contratto chiedendo di ricalcolare il credito della Banca previa ricostruzione dei rapporti di dare e di avere per tutta la durata del contratto; (ii) ferma la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 26242/2014) circa la rilevabilità d’ufficio della nullità in quanto emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti, nella specie l’eccezione si basava su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato dalle appellanti, posto che la produzione dei [OSCURATO:PERSONA] (a carico di parte appellante ex Cass.n.19597/2020) sulla base dei quali andava verificata l'illiceità dei tassi per superamento del tasso di usura, era stata tardiva in quanto era avvenuta solo in appello laddove andavano prodotti entro il termine decadenziale di cui all’art. 183 comma VI c.p.c., conseguentemente la disposta CTU doveva ritenersi esplorativa (oltre che errata); (iii) in ogni caso, poiché l’eccezione di usurarietà sollevata dagli appellanti postulava l’esistenza di un contratto scritto con il quale i contraenti avevano concordato l’applicazione di tassi d’interessi sopra soglia fin dalla accensione del rapporto, e quindi anche prima del 7.1.2011, le appellanti non avevano dato la prova che gli interessi negoziati dall’accensione al [OSCURATO:DATA_NASCITA] fossero sopra soglia, atteso che detto contratto originario non era stato prodotto nel grado precedente e parte appellante si era pure opposta alla sua produzione (per inammissibilità) in questo grado da parte della Banca; conseguentemente, poiché era onere delle appellanti produrre tempestivamente (nel grado precedente) il contratto del 27.2.2003, in difetto di detta produzione la domanda doveva ritenersi non provata, essendo principio pacifico quello secondo cui l'usura si presenta suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (secondo Cass., sezioni unite, n. 24675/2017); per tale ragione la relazione del c.t.u. era «viziata nella interpretazione della domanda di parte appellante, ed errata nel calcolo degli interessi spettanti alla Banca» in quanto il CTU, nel dare atto che il contratto di conto corrente in atti (del 7.1.2011) era applicabile al rapporto dalla sua approvazione (7.1.2011) all’estinzione e che gli interessi convenzionali in esso pattuiti (così come quelli applicati) erano sotto soglia per tutto il periodo di vigenza di detto contratto, aveva errato ad applicare al rapporto per il periodo antecedente al 7.1.2011 il tasso legale poiché aveva travalicato il mandato ricevuto e frainteso la domanda «che, come già detto, non ha ad oggetto la nullità della convenzione degli interessi ultralegali per difetto di pattuizione scritta ex art 1284 c.c. bensì l’usurarietà degli interessi pattuiti, e ciò avrebbe dovuto indurre il CTU ad astenersi da ogni calcolo diverso da quello certificato dalla Banca conforme alle scritture contabili e riportato negli estratti conto, mancando la prova che ilcontratto di conto corrente, dalla sua accensione e fino al 6.1.2011, fosse affetto da usurarietà originaria oltre che sopravvenuta, e ciò a maggior ragione dopo che il medesimo ausiliario aveva accertato e dato atto che le clausole economiche negoziate con il contratto del 7.1.2011 non integravano ipotesi di “nuova usura originaria”»; (iv) in definitiva non v’era alcuna prova che per il periodo antecedente al 7.1.2011 fossero stati pattuiti interessi sopra la soglia di usura, onde restava confermato nella misura liquidata dal primo giudice, il credito della banca nei confronti delle appellanti, nonché la disposta revocatoria avendo gli appellanti puntato alla riforma della stessa esclusivamente attraverso l’accertamento negativo del credito o comunque il suo notevole ridimensionamento e, quindi, l’auspicato venir meno dell’eventus damni o –ancor prima- dell’interesse ad agire in revocatoria stante che il credito residuato apprezzabile sarebbe stato solo quello derivante dal mutuo fondiario, già garantito dall’iscrizione ipotecaria. 3.-Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo e corredato di memoria. Ha resistito Società per la gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 1284 III comma c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1421 c.c. e 345 comma III c.p.c., nonché degli artt. 101 II comma c.p.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. Le ricorrenti precisano di voler impugnare solo il capo della sentenza che riguarda il rigetto della dedotta nullità parziale del contratto in ragione delle illeggittime condizioni economiche che avevano regolamentato il rapporto di c/c n. 10784 per il periodo compreso tra la data di avvio del medesimo (27.02.2003) e quella della stipula dell’unica lettera/contratto inatti (07.01.2011) perché superanti la soglia dell’usura. Deducono, perciò, che dal momento che il CTU nominato nel grado di appello, pur in mancanza di un espressa eccezione da parte di questa difesa sul punto, aveva rilevato, ex officio, con riferimento al rapporto di c/c 10782, la carenza di qualsivoglia pattuizione per il periodo compreso tra la data di avvio del rapporto, 27.02.2003, e quella del 07.01.2011 (data stipula dell’unica lettera contratto in atti), la Corte d’appello avrebbe errato a non accogliere detto rilievo d’ufficio, in quanto non eccepito dalle parti e sebbene fossero allegati tutti gli elementi costitutivi dell’eccezione in parola, così confermando il quantum reclamato dalla banca, e accogliendo la pedissequa domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita. Invero l’accertamento del CTU, «vertendo sulla carenza di valida pattuizione relativa agli interessi c.d. “ultralegali” è riconducibile all’alveo normativo di cui all’art. 1284 III comma c.c., che è norma imperativa» laddove tutti gli elementi dai quali evincere la violazione di una norma imperativa erano allegati in atti, quindi la statuizione della Corte di Appello in punto censurato alle risultanze della CTU erano erronee essendo la lettera/contratto e gli estratti conto relativi al c/c n. 10782 versati in atti dalla stessa banca, già nel giudizio di primo grado. 2. – Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei riportati motivi, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché agli atti non risulta depositata, in violazione dell’art.369 co.2 n. 2) c.p.c., la relazione di notifica della sentenza gravata, asseritamente avvenuta in data 19.4.2021, deposito di cui nel ricorso neppure si dà atto. 3. Va data invero continuità al principio consolidato secondo cui « La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez. Un. n. 21349/2022.; cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790, 19475 e 27313 del 2024, e n. 23982/2025). 3.1- Peraltro, nella specie, la relata di notifica della sentenza in questione in questione non risulta neppure altrimenti nella disponibilità di questa Corte, onde scongiurare la declaratoria di improcedibilità in conformità a quanto già affermato nei precedenti richiamati, secondo cui l’improcedibilità non può essere dichiarata ove la predetta documentazione risulti, comunque, nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. (che nella specie, invero non l’ha prodotta), ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Infine - fermo quanto precede - poiché nella specie la notifica del ricorso risulta - dalla relata di notifica in calce allo stesso - essere avvenuta in data 18.6.2021, l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (25.3.2021, giovedì), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata del 26.5.2021) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 17014 del 2024). 3.2 - Perciò deve essere confermato anche in questo caso il principio per cui « Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato» (così da ultimo Cass.n.23982/2025) e altresì quello per cui «il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art.369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda» ( per tutte Cass. n. 23982/2025 cit.). 4. – E’ appena il caso di aggiungere che il motivo di gravame proposto parrebbe inammissibile perché non si confronta con le rationes sui cui si regge il rigetto della nullità parziale del contratto per superamento della soglia di usura, che, ferma la rilevabilità d’ufficio della nullità in quanto emerga dalle rituali allegazioni e produzioni delle parti, riguardano la tardiva allegazione di un fatto costitutivo (avventa secondo la Corte d’appello con la produzione dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei quali andava verificata l'illiceità dei tassi per superamento del tasso di usura) e sulla mancata prova che gli interessi negoziati fossero sopra soglia dall’accensione del conto corrente ( ovvero sulla prova dell’originarietà del tasso usurario in conformità a Cass. Sez. Un. n. 24675/2017), atteso che il contratto originario non era stato prodotto nel grado precedente giacché parte appellante si era pure opposta alla sua produzione in appello (per inammissibilità) da parte della Banca; ragion per cui la relazione del CTU era «viziata nella interpretazione della domanda di parte appellante, ed errata nel calcolo degli interessi spettanti alla Banca». 5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,