CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "-N,„ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione del personale del supermercato Conad è stata posta in essere per conseguire l'impunità per l'indebita sottrazione (pagg. 8/9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] is?Estensore