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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:427
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CO0663_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 maggio 2024 – BCE / [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa C-663/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Oggetto – Determinazione delle spese ripetibili – Inclusione – Ripartizione – Esclusione (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punto 29)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Condanna di più parti alle spese – Portata della condanna nell’ambito di un’impugnazione – Carattere solidale (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punto 29)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Impugnazione – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale dopo l’annullamento della sentenza impugnata – Competenza della Corte a statuire sulle spese del procedimento – Assenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, § 1) (v. punto 34)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione – Metodo – Determinazione sulla base di presunzioni o di congetture – Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punto 42)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 47, 48, 59-61) Dispositivo 1) L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] AS, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo delle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P è fissato in EUR 10393. 2) L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo del procedimento in primo grado relativo al ricorso proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla C & R Invest SIA, dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, dalla GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] SA nella causa T-247/16 è fissato in EUR 31320.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0663_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 maggio 2024 – BCE / [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa C-663/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Oggetto – Determinazione delle spese ripetibili – Inclusione – Ripartizione – Esclusione (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punto 29) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Condanna di più parti alle spese – Portata della condanna nell’ambito di un’impugnazione – Carattere solidale (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punto 29) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Impugnazione – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale dopo l’annullamento della sentenza impugnata – Competenza della Corte a statuire sulle spese del procedimento – Assenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, § 1) (v. punto 34) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione – Metodo – Determinazione sulla base di presunzioni o di congetture – Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punto 42) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 47, 48, 59-61) Dispositivo 1) L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] AS, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo delle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P è fissato in EUR 10393. 2) L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo del procedimento in primo grado relativo al ricorso proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla C & R Invest SIA, dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, dalla GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] SA nella causa T-247/16 è fissato in EUR 31320.
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