Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:427
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0663_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 maggio 2024 –
BCE / [OSCURATO:PERSONA] e a.
(causa C-663/17 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Oggetto – Determinazione delle spese ripetibili – Inclusione – Ripartizione – Esclusione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1)
(v. punto 29)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Condanna di più parti alle spese – Portata della condanna nell’ambito di un’impugnazione – Carattere solidale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1)
(v. punto 29)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Impugnazione – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale dopo l’annullamento della sentenza impugnata – Competenza della Corte a statuire sulle spese del procedimento – Assenza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, § 1)
(v. punto 34)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione – Metodo – Determinazione sulla base di presunzioni o di congetture – Esclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 42)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 47, 48, 59-61)
Dispositivo
1)
L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] AS, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo delle cause C‑663/17 P e C‑665/17 P è fissato in EUR 10393.
2)
L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA], la massa ereditaria del sig. [OSCURATO:PERSONA], la C & R Invest SIA, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché la [OSCURATO:PERSONA] SA devono rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a titolo del procedimento in primo grado relativo al ricorso proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla C & R Invest SIA, dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, dalla GCK [OSCURATO:PERSONA] BV nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] SA nella causa T-247/16 è fissato in EUR 31320.