CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo siculo, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen e del delitto di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 74 del 2000 ragion per cui, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ciluffo lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. ed in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna: rileva il difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale cui ben può provvedersi di ufficio e che, nel caso di specie, era stato sollecitato all'esito del giudizio di appello; richiama la "rado" dell'istituto e l'onere, per il giudice, di motivare sul punto, cui la sentenza in esame si sarebbe invece sottratta; ribadisce, inoltre, la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'invocato beneficio da parte del Ciluffo, assolutamente incensurato, privo di carichi pendenti, e che ha tenuto una condotta corretta sia antecedente che successiva al reato nonché, ancora, le sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. e in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria: rileva che la Corte ha omesso di rispondere alla doglianza difensiva limitandosi a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado e mancando di correlarsi alla specifica censura articolata con l'atto di appello; insiste, quindi, sull'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel ritenere inutilizzabili, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza della S.C.; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di séguito esposte. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa aggravata e del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti: in particolare, il Ciluffo, in qualità di titolare della GC Software di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in tal modo concorrendo nella condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di questa, che aveva presentato i documenti a [OSCURATO:PERSONA] spa, delegata dalla Regione Sicilia all'istruzione della pratica di finanziamento ed alla erogazione delle singole quote di contributi cofinanziati dalla Unione Europea, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto di Euro 195.999,33. 1. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato: nell'atto di appello la difesa si era limitata a richiamare l'orientamento, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ritiene le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. utilizzabili nel giudizio abbreviato (cfr., pagg. 2-3 dell'atto di appello) ed aveva censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso delle indagini preliminari al fine di valutarne compiutamente la posizione e la responsabilità. Se non ché, plurimi erano stati gli elementi che il primo giudice aveva posto a fondamento della affermazione della penale responsabilità del Ciluffo in relazione ai reati a lui ascritti, avendo a tal fine valorizzato le risultanze della informativa della GdF del 13.7.2018 (cfr., pag. 8 della sentenza di primo grado) circa il ruolo fondamentale della ditta dell'imputato nel "produrre" fatture per operazioni inesistenti poiché le indagini avevano dimostrato che essa non era operativa (cfr., pag. 10) ma era una "cartiera" della [OSCURATO:PERSONA] srl e lo stesso Ciluffo una "testa di legno" della Parisi in quanto dipendente della società di cui quest'ultima era legale rappresentante e di cui, tramite la società di cui si era reso intestatario, aveva "gonfiato" i costi. A pag. 11 della sentenza di primo grado il GIP aveva inoltre affermato che "... nonostante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ciluffo alla polizia giudiziaria in diverse occasioni ... è provato che il ruolo rivestito da quest'ultimo è stato, di tutta evidenza, quello di fungere da prestanome della ditta individuale GC Softeare di [OSCURATO:PERSONA], consentendo che venisse utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da rendicontare ai fini della percezione di finanziamenti pubblici con riguardo al progetto FAE". La difesa del Ciluffo, come già accennato, aveva contestato la affermazione del primo giudice sostenendo che nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee dell'indagato sono pienamente utilizzabili: e, tuttavia, correttamente la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto in alcun modo l'interesse del ricorrente a far valere l'errore in cui sarebbe incorso il GUP nel valutare come inutilizzabili le dichiarazioni da lui rese alla PG che, peraltro, nella sentenza di secondo grado, sono qualificate come rese ai art. 351 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.. In definitiva, il motivo è inammissibile sotto un duplice aspetto: in primo luogo perché la responsabilità del ricorrente è stata affermata su elementi diversi ed autonomi; in secondo luogo perché non è stato allegato alcun profilo di interesse dell'imputato a sollevare la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari in forma non "garantita". 2. Il primo motivo è, invece, fondato. Il GUP aveva riconosciuto il Ciluffo responsabile di entrambi i reati a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena; in sede di appello, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore, rassegnando le proprie conclusioni, aveva sollecitato il riconoscimento, in favore del ricorrente, del beneficio della non menzione della condanna ma la Corte territoriale, pur dopo averne dato atto, non ha tuttavia preso in considerazione alcuna la sollecitazione difensiva. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (cfr., Sez. 4 - , n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787 - 01). Di qui, perciò, l'annullamento della sentenza sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame. 3. La fondatezza del primo motivo impone di valutare la intervenuta prescrizione dei reati che si fosse perfezionata successivamente alla sentenza di secondo grado. Diversamente da quanto ritenuto dal PG nelle sue conclusioni, così non è stato per quanto concerne la truffa che, stando alla contestazione, era stata consumata in data 29.2.2016. A diverse conclusioni si deve invece pervenire con riguardo al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti che, in quanto reato istantaneo, si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si registrino plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (cfr., Sez. 3 - n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01; Sez. 3 - , n. 9440 del 24/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282918 - 01). Tanto premesso, va dunque preso atto della prescrizione di tutte le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo K), consumate entro l'anno 2014 con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Spetterà tuttavia ad altra Sezione Corte di appello di Palermo provvedere sulla rideterminazione della pena rimodulando l'aumento che era stato complessivamente operato per tutte le condotte integranti il delitto di cui all'art. 8 D. Lg.vo 74 del 2000 sulla pena base che era stata invece individuata per il delitto di truffa aggravata e, contestualmente, verificare la concedibilità dell'invocato benericio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al capo K), fino a tutto l'anno 2014, perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Codte di appello di Palermo. Annulla altresì con rinvio la sentenza impugnata relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte. Dichiara ina