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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29474/2026

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ale di Catania, in funzione digiudice del riesame cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;sentite la difesa dell’indagato ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania harigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa dellacustodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione adassociazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per ireati fine (le fattispecie di cui all’art. 73 T.U. stup. ascritte al capo 2).Trattasi, per quanto concerne il capo 1, di gravi indizi di colpevolezza inmerito al sodalizio operante in Randazzo (Catania), dall’ottobre 2022 al giugno2023, nei settori della cocaina, del crack e della marijuana, promosso eorganizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazionedell’indagato in qualità di addetto allo spaccio al dettaglio oltre che di depositariodello stupefacente (come evidenziato dal Tribunale).2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattromotivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,(ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Le censure sono state sostenute da memoria depositata il 7 luglio 2026,deducente anche un motivo nuovo ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., a cuisono allegati provvedimenti e documenti per ragioni di specificità del ricorso intermini di c.d.

“autosufficienza”.2.1.

Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 267, 203 e271 cod. proc. pen. e 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv., con modif., con l.12 luglio 1991, n. 203) nonché il difetto assoluto di motivazione, in quantomeramente apparente, in merito alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delleintercettazioni di conversazioni e comunicazioni, anche laddove operate concaptatore informatico, eseguite nel contesto di indagini per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. e aventi a oggetto le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di DaniloGiovanni [OSCURATO:PERSONA], soggetti di vertice e organizzatori del sodalizio ex art. 74 T.U.stup. di cui al capo

1.2.1.1. Con la prima censura si critica l’ordinanza impugnata nella parte incui avrebbe ritenuto utilizzabili le dette intercettazioni in ragione dellamotivazione del provvedimento autorizzativo del 31 ottobre 2022, nonostantesupportata da mere dichiarazioni anonime non verbalizzate.

Sul punto i giudici dimerito si sarebbero limitati a rilevare in termini apodittici la sussistenza anche diemergenze ulteriori, rispetto alle dichiarazioni anonime, e a valorizzare lariorganizzazione del sodalizio mafioso, con il quale l’associazione di cui al capo 1avrebbe avuto relazioni, dopo l’esecuzione di ordinanze cautelari in seno adiverso procedimento.2.1.2.

A ciò si aggiunge con la medesima censura che, in tesi difensiva, daglielementi posti a sostegno del provvedimento autorizzativo non emergerebbe unariorganizzazione del sodalizio di tipo mafioso.

Vi sarebbe solo un genericoriferimento all’attività nel settore degli stupefacenti, relativa però ai rapporti conl’associazione mafiosa, e ai contatti tra esponenti del detto sodalizio e ipromotori-organizzatori dell’associazione ex art. 74 T.U. stup., senza l’emersionedell’utilizzo del c.d. metodo mafioso (in ordine al quale non vi sarebbe specificoriferimento da parte dei giudici di merito).

Per il ricorrente, peraltro, il soggettoammesso allo speciale programma di protezione previsto per i c.d.

«collaboratoridi giustizia» non avrebbe reso dichiarazioni indizianti tali da giustificarel’autorizzazione delle intercettazioni.

Parimenti dicasi quanto agli elementi emersida intercettazioni già in corso a carico di altro soggetto, non specificatamenteindicate, anche circa i frequenti contatti con taluni indagati nel presenteprocedimento, da ritenersi, in tesi difensiva, solo indiretti.2.1.3.

Il secondo motivo si appunta sull’autorizzato utilizzo del captatoreinformatico in violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. con provvedimento deldicembre 2022 e sull’estensione delle dette operazioni di intercettazione conriferimento a un nuovo numero IMEI riferibile a uno degli indagati, dispostad’urgenza l’11 aprile 2023 e poi convalidata con motivazione ritenuta dalla difesaincongrua.

La motivazione sottesa all’autorizzazione all’utilizzo del captatore, perreati in materia di criminalità organizzata, sarebbe stata ritenuta congruadall’ordinanza impugnata con motivazione apparante, facente riferimento allamera adeguatezza della stessa come emergente dal provvedimentoautorizzativo.

Sarebbe altresì generico il riferimento alla necessità delleintercettazioni telematiche al fine di eludere le cautele adoperate dagli indagaticon riferimento alle intercettazioni telefoniche.

In tesi difensiva, invece, lamotivazione dei provvedimenti autorizzativi, operata per relationem rispetto aplurimi atti, non sarebbe tale da superare il vaglio dell’effettiva concretezza especificità.2.2.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in ordine allaritenuta sussistenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazioneall’associazione.In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, glielementi emergenti dalle conversazioni intercettate, a cui il ricorrente fa specificoriferimento, non sarebbero dimostrativi della partecipazione da partedell’indagato al sodalizio, in termini di vincolo associativo.

Da essiemergerebbero, oltre all’insussistenza di una «cassa comune», al più, rapporti difornitura di stupefacente in favore del prevenuto e conseguenti crediti delsodalizio nei suoi confronti, integranti, in tesi difensiva, un tipico rapportonegoziale di fornitura caratterizzato da una relazione atteggiatasi in termini dicredito/debito.

Gli elementi posti a fondamento della ritenuta condottapartecipativa del prevenuto, esplicitata dalla sua presenza alla riunione trasodali, sarebbero tratti da un episodio «postumo», cioè la detta riunione inquanto intervenuta il 23 aprile 2023.A ciò si aggiungerebbe l’assenza di contatti tra l’indagato e gli altri sodali, aeccezione di quelli, di natura meramente parentelare, intrattenuti con il propriocognato [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice del sodalizio.

Sul punto sisostiene che l’unica conversazione diretta tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale sarebbe in realtà intercorsa tra il detto soggetto divertice del sodalizio e [OSCURATO:PERSONA], fratello del prevenuto, per come indicatodalla polizia giudiziariaSarebbe altresì incongruente l’apparato motivazionale sotteso allavalutazione degli elementi di una intercettazione.

Il Tribunale, in considerazionedella tesi difensiva, avrebbe ritenuto la conversazione come avente a oggetto adenaro l’indagato avrebbe dovuto percepire in forza di un sinistro occorsogli enon come provento di spaccio e, ciononostante, avrebbe ritenuto il dato rilevanteai fini dell’accertamento della partecipazione al sodalizio.

Parimenti dicasi quantoal denaro (2.700,00 euro) rinvenuto sulla persona dell’indagato, privo di attivitàlavorativa, in sede di controllo in compagnia del soggetto di vertice del sodalizio,ritenuto dal Tribunale come di probabile ma non riscontrata provenienzadall’attività di spaccio.2.3.

Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge in merito allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, afferenti al pericolo di reiterazione,e l’«omessa/insufficiente» motivazione in ordine ai giudizi di proporzionalità eadeguatezza della misura applicata: la custodia cautelare in carcere in luogodegli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.Il Tribunale avrebbe ritenuto non superato il doppio regime presuntivo di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’insussistenza di elementiutili a tali fini e, comunque, in considerazione del pericolo di reiterazione desuntoda diverse circostanze.

Tra esse, il ricorrente fa riferimento non solo aiprecedenti specifici ma anche al rinvenimento nella disponibilità dell’indagato distupefacente in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare.Premesso quanto innanzi, si deduce la carenza della concretezza edell’attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di associazione ritenutapermanente sino al 2023, e della proporzionalità della misura, rispetto agliarresti domiciliari con sistema elettronico di controllo, non avendo il giudice delriesame esplicitato alcunché sul punto.2.4.

Con il motivo aggiunto si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazionifrutto della prima proroga, disposta con provvedimento del 9 dicembre 2022, perdifetto assoluto di motivazione in quanto facente riferimento, nell’incipit di pag.1, ad atti di un procedimento penale diverso da quello in oggetto, per comeemergente dall’inciso: «visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti diVasta [OSCURATO:PERSONA] + 1 per il delitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90».3.

Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Si deve sin da ora chiarire che la memoria difensiva, il cui contenuto non hala portata di replica rispetto alla memoria depositata dalla Procura generale dellaRepubblica, non potrà essere presa in considerazione, in quanto depositata inviolazione dei termini previsti dall’art. 611, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.,salva la parte in cui con essa si propone il motivo nuovo in quanto, ex art. 311,comma 4, cod. proc. pen., enunciabile fino alla discussione che, nella specie, èavvenuta mediante trattazione orale (vds., quanto alle conseguenze dellatardività della memoria anche con riferimento al giudizio di cassazione definito inesito a trattazione orale, Sez. 4, n. 25491 del 15/05/2026, non mass. sul punto,e Sez. Sez. 6, n. 3256 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 289224 – 01).2.

Sono suscettibili di trattazione congiunta i primi due motivi e il motivonuovo, deducenti violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenutautilizzabilità degli esiti delle attività d’intercettazione.Tutte le censure in esame sono difatti accomunate dall’assorbente profilod’inammissibilità per l’intrinseca aspecificità derivante dall’essere state dedottesenza la specifica indicazione delle conversazioni in rilievo e, più in generale,senza assolvere l’onere di chiarire l’incidenza dei denunciati vizi sul valutatocompendio indiziario, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenutacomplessiva del provvedimento impugnato (vds., ex plurimis: Sez.

U, n. 23868del 23/04/2009, Rv. 243416 – 01, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12960del 17/02/2026, Rv. 289838 – 01, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801– 01, e Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, non mass.).2.1.

Al profilo di cui innanzi, comune a tutte le censura in oggetto, se neaggiungono altri con riferimento alle singole doglianze, tutti autonomamentefondanti l’inammissibilità delle stesse.2.2.

Nel dettaglio, il primo motivo si appunta sulla motivazione delprovvedimento autorizzativo del 31 ottobre 2022 in termini inammissibili sottoplurimi profili.2.2.1.

La censura, come emerge dalla sintesi si cui al paragrafo

2.1.2. dellaricostruzione del fatto processuale, mira a sostituite valutazioni del ricorrente aquelle del Tribunale in merito alla congruità della motivazione del provvedimentoautorizzativo.Ne consegue l’inammissibilità della doglienza laddove lamenta l’inesistenzadella gravità indiziaria: il sindacato di legittimità nell’esame delle questioniprocessuali comprende difatti il potere di esaminare gli atti per verificarel’integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 01).2.2.2.

La censura, laddove si mostra contenuta nei limiti di cui innanziquanto a vizi motivazionali e violazione di legge, è invece articolata nei terminiestrinsecamente aspecifici sintetizzati al paragrafo n. 2.1.1. della precedentericostruzione del fatto processuale.

Ciò in ragione del mancato confronto con laratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato e, quindi, del conseguentevenir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso ilricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anchecon riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).I giudici di merito sono lungi dall’aver omesso di motivare ovvero dall’averargomentato in ragione delle dichiarazioni anonime, quindi in violazione dell’art.267, comma 1-bis, con proc. pen. (in relazione all’art. 203 del medesimo codicedi rito).

Rileva sul punto l’apparato argomentativo che (a pag. 2 e ss.) fariferimento alla motivazione del provvedimento autorizzativo il quale fa perno,oltre che su emergenze di altri procedimenti, cui rinvia per relationem: a) sulledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; c) sulle intercettazionirelative alle utenze utilizzate da soggetto di spicco del sodalizio mafioso, nonchésu elementi inerenti all’arruolamento di «nuove leve», tra cui i soggetti di spiccodel sodalizio ex art. 74, T.U. stup. coindagati del prevenuto.2.3.

Il secondo motivo si appunta sull’utilizzo del captatore informatico perl’esecuzione di intercettazioni di conversazioni tra presenti, assumendo anche laviolazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., quanto al provvedimento deldicembre 2022 e all’estensione delle dette operazioni di intercettazione conriferimento a un nuovo numero IMEI riferibile a uno degli indagati, dispostad’urgenza l’11 aprile 2023 e poi convalidata con motivazione ritenuta dalla difesaincongrua.2.3.1.

Occorre preliminarmente rilevare che il periodo del comma 1 dell’art.267 cod. proc. pen. che si assume violato disponeva (per i procedimenti penaliiscritti dopo il 31 agosto 2020), prima delle modifiche apportate nel 2023, che:«…[…]… Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti medianteinserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica lespecifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delleindagini”».L’art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv., con modif., dallal. 9 ottobre 2023, n. 137) ha modificato tale disposizione nel senso per cui ildecreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento dicaptatore informatico su dispositivo elettronico portatile «espone con autonomavalutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per losvolgimento delle indagini».Come chiarito da Sez. 5, n. 29613 del 23/07/2025, Rv. 288375 – 02,trattasi di nuova formulazione, non escludente la legittimità di una motivazioneper relationem, vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e applicabile ai decretiautorizzativi emessi da tale data, stante l’assenza di una disposizione transitoriae in applicazione del principio tempus regit actum.2.3.2.

Quanto innanzi evidenzia l’aspecificità intrinseca della censura perchéarticolata in considerazione del parametro normativo di cui all’art. 267, comma1, cod. proc. pen. nella formulazione in vigore dal 10 ottobre 2023, facenteriferimento all’esposizione con autonoma valutazione delle ragioni che rendononecessaria, in concreto, la modalità di svolgimento delle indagini con captatore,ma con riferimento a provvedimenti emessi antecedentemente all’ottobre 2023,segnatamente, nel dicembre 2022 e nell’aprile 2023, per i quali dunque la dettaformulazione non opera.Ne consegue l’assorbente profilo d’inammissibilità della doglianza nella partein cui si riferisce tanto al provvedimento autorizzativo quanto alle operazioni diintercettazione sul diverso IMEI riconducibile al medesimo indagato.

Quanto aqueste ultime, peraltro, l’impiego dell’IMEI, costituendo operazione tecnicastrumentale all’individuazione delle utenze bersaglio, non necessita diprovvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto diautorizzazione delle operazioni d’intercettazione (Sez. 6, n. 31938 del18/06/2024, Rv. 286836 – 01).2.3.3.

Deve altresì aggiungersi, quale ulteriore e autonomo profilod’inammissibilità della censura per estrinseca aspecificità, il mancato confrontotanto con la motivazione del Tribunale, facente riferimento all’esigenza di vincerele condotte degli indagati vanificanti l’utilizzo di sistemi di intercettazione“tradizionali”, quanto con lo stesso provvedimento autorizzativo, laddove motivaper relationem non solo alla richiesta di autorizzazione ma anche alla sottostanteestesa annotazione di polizia giudiziaria.2.4.

L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, invero di tutte lecensure (per quanto di seguito evidenziato), determina ex art. 585, comma 4,secondo periodo, cod. proc. pen., l’inammissibilità derivata del motivo aggiunto.La censura è peraltro inammissibile in ragione della mancata connessione aimotivi originariamente proposti laddove si appunta su un differenteprovvedimento, la proroga delle operazioni d’intercettazione autorizzata il 9dicembre 2022.Deve difatti sul punto ribadirsi che il principio generale delle impugnazioniconcernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e imotivi nuovi non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro iprovvedimenti cautelari; in tale materia l’unica diversità attiene difatti solo altermine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorniprima dell’udienza ma è spostato all’inizio della discussione ex art. 311, comma4, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv.284036 – 01, in materia di reali; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295 –01, in merito ai provvedimenti cautelari personali).La censura è comunque manifestamente infondata.Il difetto assoluto di motivazione è articolato in ragione della circostanza percui nel provvedimento di autorizzazione alla proroga si fa riferimento ad atti diun procedimento penale diverso da quello in oggetto.

Trattasi però di un meroerrore materiale presente nell’incipit dell’autorizzazione alla proroga (pag. 1:«visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 per ildelitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90»).

Il provvedimento è invece motivato perrelationem alla relativa richiesta e alla sottostante nota della polizia giudiziariadel 7 dicembre 2022, entrambe specificamente inerenti a indizi di reato afferential procedimento in seno al quale la proroga stessa ha operato.3.

I motivi terzo e quarto sono suscettibili di trattazione congiunta, inquanto, come di seguito evidenziato, caratterizzati dai medesimi profilid’inammissibilità.3.1.

Le censure si appuntano, rispettivamente, sull’accertata gravitàindiziaria della partecipazione del prevenuto al sodalizio sostanzialmente qualestabile acquirente, non anche in ordine all’esistenza e all’operativitàdell’associazione e ai reati fine ascritti all’indagato al capo 2), nonchésull’esistenza delle esigenze cautelari oltre che sui giudizi di proporzionalità eadeguatezza dell’applicata custodia cautelare in carcere.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 17978 del 15/04/2026, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698– 01).3.2.

Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 1 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione del Tribunale, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese con motivazioneesente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica (pag. 4 ess.).

Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltantoapparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n.26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le più recenti,e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresì Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).3.3.

A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, nei termini esplicitati in sededi ricostruzione del fatto processuale, sono articolate in fatto, perché miranti asostituire a quella del Tribunale una diversa valutazione degli elementi probatoriagli atti, compresi quelli emergenti da indagini c.d. tecniche, oltre cheestrinsecamente aspecifiche, in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione e sui relativi limitidi ammissibilità, vds. i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente par.2.2.2.).Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce in termini di gravità indiziaria la sussistenza del sodalizio (ancorchénella specie non contestata) quale associazione promossa e organizzata daSabato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché partecipata, oltre che dalprevenuto, da altri soggetti, emergente anche da intercettazioni e riprese videoeseguite presso i centri operativi costituiti da luoghi nella disponibilità delsoggetto di vertice.

I Giudici del riesame si diffondono altresì sul ruoloconsapevolmente assunto in senso all’associazione dall’indagato in qualità diaddetto allo spaccio al dettaglio e sostanzialmente di depositario dellostupefacente (come precisato dal Tribunale).

Sul punto sono valorizzati diversispecifici riferimenti a plurimi elementi emergenti dalle intercettazioni, circa lostabile e consapevole rapporto tra fornitori e l’indagato, che il ricorrentevorrebbe inammissibilmente rivalutare in termini di meri contatti parentaliovvero negoziali di crediti/debito.

Quanto innanzi è valutato in uno con lacommissione da parte dell’indagato dei reati fine e con la sua presenza, insiemeagli altri sodali, alla riunione operativa tenutasi dagli associati per fronteggiare,anche tramite un’attività di recupero crediti, una situazione di fibrillazione delsodalizio dovuta all’arresto di uno dei soggetti di vertice, [OSCURATO:PERSONA] DaniloGiovanni.

Differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, peraltro, la dettariunione nell’economia dell’iter logico-giuridico del provvedimento impugnato,con il quale la censura non si confronta, non si pone in termini di episodio«postumo», in quanto verificatosi nella permanenza del sodalizio con riferimentoal quale è stata difatti ritenuta la gravità indiziaria a decorrere dall’ottobre 2022al giugno 2023.Parimenti non conferente all’iter argomentativo sotteso all’ordinanzaimpugnata è la dedotta incongruenza dell’apparato motivazionale rispetto allacircostanza per cui, in un caso, i sodali intercettati avrebbero fatto riferimento adenaro che l’indagato avrebbe dovuto conferire dopo averlo percepito in forzanon della cessione di stupefacente bensì di un risarcimento danni per un sinistrooccorsogli.

Il Tribunale, confrontandosi con la specifica doglianza, ha difattivalorizzato l’elemento emergente dell’intercettazione non quanto alla causasottostante alla fonte di guadagno per il prevenuto, nella specie di naturarisarcitoria, bensì ai fini della gravità indiziaria circa i rapporti di stabile fornituradello stupefacente all’indagato per la rivendita.

È stato difatti individuato in talerapporto il riferimento degli interlocutori al denaro che l’indagato avrebbecomunque dovuto consegnare ai sodali.Intrinsecamente aspecifico è invece il profilo di ricorso che, nell’appuntarsisulla ritenuta sussistenza di rapporti tra indagato e più sodali e non solo conl’organizzatore ([OSCURATO:PERSONA]), sostiene che l’unica conversazioneevidenziata dal Tribunale come diretta tra l’attuale ricorrente e il soggetto divertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in realtà intercorsa tra il citatosoggetto e [OSCURATO:PERSONA], altro sodale nonché fratello del prevenuto (per quantosarebbe stato indicato dalla polizia giudiziaria).Sul punto nel ricorso non vi è alcun riferimento a quale sarebbe laconversazione in oggetto e tale intrinseca inammissibilità, decorsi i termini perl’impugnazione, non è suscettibile di essere “sanata” con la memoria depositata,peraltro, come detto, tardivamente (vds., sul punto, Sez. 2, n. 48385 del14/11/2019, Rv. 277600 – 01, con particolare riferimento anche all’allegatadocumentazione).A quello di cui innanzi si aggiunge altra autonoma ragione d’inammissibilitàdel profilo di censura di cui innanzi, laddove lo si intenda come formulato conriferimento alle intercettazioni prog. 222 e 231, i cui elementi emergonodall’ordinanza impugnata.L’intrinseca aspecificità deriva dall’essere stata dedotta la doglianza senzaassolvere l’onere di chiarire l’incidenza del denunciato vizio sul compendioindiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenutacomplessiva del provvedimento impugnato (Vds. i riferimenti giurisprudenziali dicui al precedente par. 2).L’aspecificità assume una particolare rilevanza nella specie in quanto igiudici di merito, circa la partecipazione dell’indagato al sodalizio e, inparticolare, quanto ai suoi rapporti con gli altri sodali, argomenta diffusamentedagli esiti delle altre attività tecniche, tra cui anche una conversazione tra isoggetti di vertice coinvolgente l’attività di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], oltre che dallapartecipazione del prevenuto alla riunione operativa con gli altri sodali, tenutasidopo l’arresto di uno degli organizzatori.Parimenti dicasi, quanto al mancato assolvimento dell’indicato onere, inmerito al riferimento dell’ordinanza impugnata al sequestro di una somma didenaro di non certa provenienza dall’attività di spaccio, ciò anche inconsiderazione della mancata deduzione di una portata disarticolante rispettoall’iter motivazionale fondante la decisione.3.4.

Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e agli operatigiudizi di adeguatezza e proporzionalità, il ricorrente non si confronta conl’ordinanza impugnata, oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca ildoppio regime presuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,e il relativo mancato superamento.Il Tribunale, con apparato argomentativo non sindacabile in sede dilegittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogico, con il quale ilricorrente non si confronta, nel motivare il mancato superamento del relativoregime presuntivo ha peraltro esplicitato gli elementi sottesi al pericolo direiterazione e ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità della sola custodiacautelare in carcere.Il riferimento è, in particolare, in relazione a sodalizio perdurante fino algiugno 2023, oltre alle descritte modalità della condotta di partecipazione: aiprecedenti specifici del prevenuto; al rinvenimento, nella disponibilitàdell’indagato e alla data di esecuzione della misura cautelare, di stupefacente, dimateriale per il confezionamento e di appunti manoscritti, nonché all’identità tradomicilio indicato dalla difesa quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari(con sistema elettronico di controllo) e domicilio dello stesso prevenuto all’attodella commissione dei reati fine e della condotta partecipativa al sodalizio,operante anche tramite basi logistiche costituite da abitazioni di sodali.Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale,sostanzialmente, ha fatto corretta applicazione del principio governante lamateria, con il quale invece il ricorrente non si confronta con censura che,quindi, sotto tale aspetto si manifesta infondata (per la manifesta infondatezza inrelazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principidi diritto governanti la materia, anche nella loro costante letturagiurisprudenziale, oltre a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, explurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si vedaaltresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine ma ha ad oggettoanche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, unavalutazione complessiva, nell’ambito della quale, come avvenuto nella specie, iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissionedel vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza delsodalizio) non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa diplurimis: Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243 – 01).4.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catania, in funzione digiudice del riesame cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAldo Esposito, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;sentite la difesa dell’indagato ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania harigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa dellacustodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione adassociazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per ireati fine (le fattispecie di cui all’art. 73 T.U. stup. ascritte al capo 2).Trattasi, per quanto concerne il capo 1, di gravi indizi di colpevolezza inmerito al sodalizio operante in Randazzo (Catania), dall’ottobre 2022 al giugno2023, nei settori della cocaina, del crack e della marijuana, promosso eorganizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazionedell’indagato in qualità di addetto allo spaccio al dettaglio oltre che di depositariodello stupefacente (come evidenziato dal Tribunale).2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattromotivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,(ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Le censure sono state sostenute da memoria depositata il 7 luglio 2026,deducente anche un motivo nuovo ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., a cuisono allegati provvedimenti e documenti per ragioni di specificità del ricorso intermini di c.d. “autosufficienza”.2.1. Con i primi due motivi si deducono la violazione degli artt. 267, 203 e271 cod. proc. pen. e 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv., con modif., con l.12 luglio 1991, n. 203) nonché il difetto assoluto di motivazione, in quantomeramente apparente, in merito alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delleintercettazioni di conversazioni e comunicazioni, anche laddove operate concaptatore informatico, eseguite nel contesto di indagini per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. e aventi a oggetto le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di DaniloGiovanni [OSCURATO:PERSONA], soggetti di vertice e organizzatori del sodalizio ex art. 74 T.U.stup. di cui al capo 1.2.1.1. Con la prima censura si critica l’ordinanza impugnata nella parte incui avrebbe ritenuto utilizzabili le dette intercettazioni in ragione dellamotivazione del provvedimento autorizzativo del 31 ottobre 2022, nonostantesupportata da mere dichiarazioni anonime non verbalizzate. Sul punto i giudici dimerito si sarebbero limitati a rilevare in termini apodittici la sussistenza anche diemergenze ulteriori, rispetto alle dichiarazioni anonime, e a valorizzare lariorganizzazione del sodalizio mafioso, con il quale l’associazione di cui al capo 1avrebbe avuto relazioni, dopo l’esecuzione di ordinanze cautelari in seno adiverso procedimento.2.1.2. A ciò si aggiunge con la medesima censura che, in tesi difensiva, daglielementi posti a sostegno del provvedimento autorizzativo non emergerebbe unariorganizzazione del sodalizio di tipo mafioso. Vi sarebbe solo un genericoriferimento all’attività nel settore degli stupefacenti, relativa però ai rapporti conl’associazione mafiosa, e ai contatti tra esponenti del detto sodalizio e ipromotori-organizzatori dell’associazione ex art. 74 T.U. stup., senza l’emersionedell’utilizzo del c.d. metodo mafioso (in ordine al quale non vi sarebbe specificoriferimento da parte dei giudici di merito). Per il ricorrente, peraltro, il soggettoammesso allo speciale programma di protezione previsto per i c.d. «collaboratoridi giustizia» non avrebbe reso dichiarazioni indizianti tali da giustificarel’autorizzazione delle intercettazioni. Parimenti dicasi quanto agli elementi emersida intercettazioni già in corso a carico di altro soggetto, non specificatamenteindicate, anche circa i frequenti contatti con taluni indagati nel presenteprocedimento, da ritenersi, in tesi difensiva, solo indiretti.2.1.3. Il secondo motivo si appunta sull’autorizzato utilizzo del captatoreinformatico in violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. con provvedimento deldicembre 2022 e sull’estensione delle dette operazioni di intercettazione conriferimento a un nuovo numero IMEI riferibile a uno degli indagati, dispostad’urgenza l’11 aprile 2023 e poi convalidata con motivazione ritenuta dalla difesaincongrua. La motivazione sottesa all’autorizzazione all’utilizzo del captatore, perreati in materia di criminalità organizzata, sarebbe stata ritenuta congruadall’ordinanza impugnata con motivazione apparante, facente riferimento allamera adeguatezza della stessa come emergente dal provvedimentoautorizzativo. Sarebbe altresì generico il riferimento alla necessità delleintercettazioni telematiche al fine di eludere le cautele adoperate dagli indagaticon riferimento alle intercettazioni telefoniche. In tesi difensiva, invece, lamotivazione dei provvedimenti autorizzativi, operata per relationem rispetto aplurimi atti, non sarebbe tale da superare il vaglio dell’effettiva concretezza especificità.2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in ordine allaritenuta sussistenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazioneall’associazione.In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, glielementi emergenti dalle conversazioni intercettate, a cui il ricorrente fa specificoriferimento, non sarebbero dimostrativi della partecipazione da partedell’indagato al sodalizio, in termini di vincolo associativo. Da essiemergerebbero, oltre all’insussistenza di una «cassa comune», al più, rapporti difornitura di stupefacente in favore del prevenuto e conseguenti crediti delsodalizio nei suoi confronti, integranti, in tesi difensiva, un tipico rapportonegoziale di fornitura caratterizzato da una relazione atteggiatasi in termini dicredito/debito. Gli elementi posti a fondamento della ritenuta condottapartecipativa del prevenuto, esplicitata dalla sua presenza alla riunione trasodali, sarebbero tratti da un episodio «postumo», cioè la detta riunione inquanto intervenuta il 23 aprile 2023.A ciò si aggiungerebbe l’assenza di contatti tra l’indagato e gli altri sodali, aeccezione di quelli, di natura meramente parentelare, intrattenuti con il propriocognato [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice del sodalizio. Sul punto sisostiene che l’unica conversazione diretta tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale sarebbe in realtà intercorsa tra il detto soggetto divertice del sodalizio e [OSCURATO:PERSONA], fratello del prevenuto, per come indicatodalla polizia giudiziariaSarebbe altresì incongruente l’apparato motivazionale sotteso allavalutazione degli elementi di una intercettazione. Il Tribunale, in considerazionedella tesi difensiva, avrebbe ritenuto la conversazione come avente a oggetto adenaro l’indagato avrebbe dovuto percepire in forza di un sinistro occorsogli enon come provento di spaccio e, ciononostante, avrebbe ritenuto il dato rilevanteai fini dell’accertamento della partecipazione al sodalizio. Parimenti dicasi quantoal denaro (2.700,00 euro) rinvenuto sulla persona dell’indagato, privo di attivitàlavorativa, in sede di controllo in compagnia del soggetto di vertice del sodalizio,ritenuto dal Tribunale come di probabile ma non riscontrata provenienzadall’attività di spaccio.2.3. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge in merito allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, afferenti al pericolo di reiterazione,e l’«omessa/insufficiente» motivazione in ordine ai giudizi di proporzionalità eadeguatezza della misura applicata: la custodia cautelare in carcere in luogodegli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.Il Tribunale avrebbe ritenuto non superato il doppio regime presuntivo di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’insussistenza di elementiutili a tali fini e, comunque, in considerazione del pericolo di reiterazione desuntoda diverse circostanze. Tra esse, il ricorrente fa riferimento non solo aiprecedenti specifici ma anche al rinvenimento nella disponibilità dell’indagato distupefacente in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare.Premesso quanto innanzi, si deduce la carenza della concretezza edell’attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di associazione ritenutapermanente sino al 2023, e della proporzionalità della misura, rispetto agliarresti domiciliari con sistema elettronico di controllo, non avendo il giudice delriesame esplicitato alcunché sul punto.2.4. Con il motivo aggiunto si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazionifrutto della prima proroga, disposta con provvedimento del 9 dicembre 2022, perdifetto assoluto di motivazione in quanto facente riferimento, nell’incipit di pag.1, ad atti di un procedimento penale diverso da quello in oggetto, per comeemergente dall’inciso: «visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti diVasta [OSCURATO:PERSONA] + 1 per il delitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90».3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Si deve sin da ora chiarire che la memoria difensiva, il cui contenuto non hala portata di replica rispetto alla memoria depositata dalla Procura generale dellaRepubblica, non potrà essere presa in considerazione, in quanto depositata inviolazione dei termini previsti dall’art. 611, comma 1-quinquies, cod. proc. pen.,salva la parte in cui con essa si propone il motivo nuovo in quanto, ex art. 311,comma 4, cod. proc. pen., enunciabile fino alla discussione che, nella specie, èavvenuta mediante trattazione orale (vds., quanto alle conseguenze dellatardività della memoria anche con riferimento al giudizio di cassazione definito inesito a trattazione orale, Sez. 4, n. 25491 del 15/05/2026, non mass. sul punto,e Sez. Sez. 6, n. 3256 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 289224 – 01).2. Sono suscettibili di trattazione congiunta i primi due motivi e il motivonuovo, deducenti violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenutautilizzabilità degli esiti delle attività d’intercettazione.Tutte le censure in esame sono difatti accomunate dall’assorbente profilod’inammissibilità per l’intrinseca aspecificità derivante dall’essere state dedottesenza la specifica indicazione delle conversazioni in rilievo e, più in generale,senza assolvere l’onere di chiarire l’incidenza dei denunciati vizi sul valutatocompendio indiziario, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenutacomplessiva del provvedimento impugnato (vds., ex plurimis: Sez. U, n. 23868del 23/04/2009, Rv. 243416 – 01, nonché, tra le più recenti, Sez. 2, n. 12960del 17/02/2026, Rv. 289838 – 01, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Rv. 288801– 01, e Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, non mass.).2.1. Al profilo di cui innanzi, comune a tutte le censura in oggetto, se neaggiungono altri con riferimento alle singole doglianze, tutti autonomamentefondanti l’inammissibilità delle stesse.2.2. Nel dettaglio, il primo motivo si appunta sulla motivazione delprovvedimento autorizzativo del 31 ottobre 2022 in termini inammissibili sottoplurimi profili.2.2.1. La censura, come emerge dalla sintesi si cui al paragrafo 2.1.2. dellaricostruzione del fatto processuale, mira a sostituite valutazioni del ricorrente aquelle del Tribunale in merito alla congruità della motivazione del provvedimentoautorizzativo.Ne consegue l’inammissibilità della doglienza laddove lamenta l’inesistenzadella gravità indiziaria: il sindacato di legittimità nell’esame delle questioniprocessuali comprende difatti il potere di esaminare gli atti per verificarel’integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare inmodo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti abase della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 01).2.2.2. La censura, laddove si mostra contenuta nei limiti di cui innanziquanto a vizi motivazionali e violazione di legge, è invece articolata nei terminiestrinsecamente aspecifici sintetizzati al paragrafo n. 2.1.1. della precedentericostruzione del fatto processuale. Ciò in ragione del mancato confronto con laratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato e, quindi, del conseguentevenir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso ilricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anchecon riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).I giudici di merito sono lungi dall’aver omesso di motivare ovvero dall’averargomentato in ragione delle dichiarazioni anonime, quindi in violazione dell’art.267, comma 1-bis, con proc. pen. (in relazione all’art. 203 del medesimo codicedi rito). Rileva sul punto l’apparato argomentativo che (a pag. 2 e ss.) fariferimento alla motivazione del provvedimento autorizzativo il quale fa perno,oltre che su emergenze di altri procedimenti, cui rinvia per relationem: a) sulledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; c) sulle intercettazionirelative alle utenze utilizzate da soggetto di spicco del sodalizio mafioso, nonchésu elementi inerenti all’arruolamento di «nuove leve», tra cui i soggetti di spiccodel sodalizio ex art. 74, T.U. stup. coindagati del prevenuto.2.3. Il secondo motivo si appunta sull’utilizzo del captatore informatico perl’esecuzione di intercettazioni di conversazioni tra presenti, assumendo anche laviolazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., quanto al provvedimento deldicembre 2022 e all’estensione delle dette operazioni di intercettazione conriferimento a un nuovo numero IMEI riferibile a uno degli indagati, dispostad’urgenza l’11 aprile 2023 e poi convalidata con motivazione ritenuta dalla difesaincongrua.2.3.1. Occorre preliminarmente rilevare che il periodo del comma 1 dell’art.267 cod. proc. pen. che si assume violato disponeva (per i procedimenti penaliiscritti dopo il 31 agosto 2020), prima delle modifiche apportate nel 2023, che:«…[…]… Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti medianteinserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica lespecifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delleindagini”».L’art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv., con modif., dallal. 9 ottobre 2023, n. 137) ha modificato tale disposizione nel senso per cui ildecreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento dicaptatore informatico su dispositivo elettronico portatile «espone con autonomavalutazione le ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per losvolgimento delle indagini».Come chiarito da Sez. 5, n. 29613 del 23/07/2025, Rv. 288375 – 02,trattasi di nuova formulazione, non escludente la legittimità di una motivazioneper relationem, vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e applicabile ai decretiautorizzativi emessi da tale data, stante l’assenza di una disposizione transitoriae in applicazione del principio tempus regit actum.2.3.2. Quanto innanzi evidenzia l’aspecificità intrinseca della censura perchéarticolata in considerazione del parametro normativo di cui all’art. 267, comma1, cod. proc. pen. nella formulazione in vigore dal 10 ottobre 2023, facenteriferimento all’esposizione con autonoma valutazione delle ragioni che rendononecessaria, in concreto, la modalità di svolgimento delle indagini con captatore,ma con riferimento a provvedimenti emessi antecedentemente all’ottobre 2023,segnatamente, nel dicembre 2022 e nell’aprile 2023, per i quali dunque la dettaformulazione non opera.Ne consegue l’assorbente profilo d’inammissibilità della doglianza nella partein cui si riferisce tanto al provvedimento autorizzativo quanto alle operazioni diintercettazione sul diverso IMEI riconducibile al medesimo indagato. Quanto aqueste ultime, peraltro, l’impiego dell’IMEI, costituendo operazione tecnicastrumentale all’individuazione delle utenze bersaglio, non necessita diprovvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto diautorizzazione delle operazioni d’intercettazione (Sez. 6, n. 31938 del18/06/2024, Rv. 286836 – 01).2.3.3. Deve altresì aggiungersi, quale ulteriore e autonomo profilod’inammissibilità della censura per estrinseca aspecificità, il mancato confrontotanto con la motivazione del Tribunale, facente riferimento all’esigenza di vincerele condotte degli indagati vanificanti l’utilizzo di sistemi di intercettazione“tradizionali”, quanto con lo stesso provvedimento autorizzativo, laddove motivaper relationem non solo alla richiesta di autorizzazione ma anche alla sottostanteestesa annotazione di polizia giudiziaria.2.4. L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, invero di tutte lecensure (per quanto di seguito evidenziato), determina ex art. 585, comma 4,secondo periodo, cod. proc. pen., l’inammissibilità derivata del motivo aggiunto.La censura è peraltro inammissibile in ragione della mancata connessione aimotivi originariamente proposti laddove si appunta su un differenteprovvedimento, la proroga delle operazioni d’intercettazione autorizzata il 9dicembre 2022.Deve difatti sul punto ribadirsi che il principio generale delle impugnazioniconcernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e imotivi nuovi non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro iprovvedimenti cautelari; in tale materia l’unica diversità attiene difatti solo altermine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorniprima dell’udienza ma è spostato all’inizio della discussione ex art. 311, comma4, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv.284036 – 01, in materia di reali; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295 –01, in merito ai provvedimenti cautelari personali).La censura è comunque manifestamente infondata.Il difetto assoluto di motivazione è articolato in ragione della circostanza percui nel provvedimento di autorizzazione alla proroga si fa riferimento ad atti diun procedimento penale diverso da quello in oggetto. Trattasi però di un meroerrore materiale presente nell’incipit dell’autorizzazione alla proroga (pag. 1:«visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 per ildelitto di cui agli artt. 74 DPR 309/90»). Il provvedimento è invece motivato perrelationem alla relativa richiesta e alla sottostante nota della polizia giudiziariadel 7 dicembre 2022, entrambe specificamente inerenti a indizi di reato afferential procedimento in seno al quale la proroga stessa ha operato.3. I motivi terzo e quarto sono suscettibili di trattazione congiunta, inquanto, come di seguito evidenziato, caratterizzati dai medesimi profilid’inammissibilità.3.1. Le censure si appuntano, rispettivamente, sull’accertata gravitàindiziaria della partecipazione del prevenuto al sodalizio sostanzialmente qualestabile acquirente, non anche in ordine all’esistenza e all’operativitàdell’associazione e ai reati fine ascritti all’indagato al capo 2), nonchésull’esistenza delle esigenze cautelari oltre che sui giudizi di proporzionalità eadeguatezza dell’applicata custodia cautelare in carcere.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 17978 del 15/04/2026, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698– 01).3.2. Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 1 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione del Tribunale, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese con motivazioneesente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica (pag. 4 ess.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltantoapparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n.26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le più recenti,e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresì Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).3.3. A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, nei termini esplicitati in sededi ricostruzione del fatto processuale, sono articolate in fatto, perché miranti asostituire a quella del Tribunale una diversa valutazione degli elementi probatoriagli atti, compresi quelli emergenti da indagini c.d. tecniche, oltre cheestrinsecamente aspecifiche, in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione e sui relativi limitidi ammissibilità, vds. i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente par.2.2.2.).Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce in termini di gravità indiziaria la sussistenza del sodalizio (ancorchénella specie non contestata) quale associazione promossa e organizzata daSabato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché partecipata, oltre che dalprevenuto, da altri soggetti, emergente anche da intercettazioni e riprese videoeseguite presso i centri operativi costituiti da luoghi nella disponibilità delsoggetto di vertice. I Giudici del riesame si diffondono altresì sul ruoloconsapevolmente assunto in senso all’associazione dall’indagato in qualità diaddetto allo spaccio al dettaglio e sostanzialmente di depositario dellostupefacente (come precisato dal Tribunale). Sul punto sono valorizzati diversispecifici riferimenti a plurimi elementi emergenti dalle intercettazioni, circa lostabile e consapevole rapporto tra fornitori e l’indagato, che il ricorrentevorrebbe inammissibilmente rivalutare in termini di meri contatti parentaliovvero negoziali di crediti/debito. Quanto innanzi è valutato in uno con lacommissione da parte dell’indagato dei reati fine e con la sua presenza, insiemeagli altri sodali, alla riunione operativa tenutasi dagli associati per fronteggiare,anche tramite un’attività di recupero crediti, una situazione di fibrillazione delsodalizio dovuta all’arresto di uno dei soggetti di vertice, [OSCURATO:PERSONA] DaniloGiovanni. Differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, peraltro, la dettariunione nell’economia dell’iter logico-giuridico del provvedimento impugnato,con il quale la censura non si confronta, non si pone in termini di episodio«postumo», in quanto verificatosi nella permanenza del sodalizio con riferimentoal quale è stata difatti ritenuta la gravità indiziaria a decorrere dall’ottobre 2022al giugno 2023.Parimenti non conferente all’iter argomentativo sotteso all’ordinanzaimpugnata è la dedotta incongruenza dell’apparato motivazionale rispetto allacircostanza per cui, in un caso, i sodali intercettati avrebbero fatto riferimento adenaro che l’indagato avrebbe dovuto conferire dopo averlo percepito in forzanon della cessione di stupefacente bensì di un risarcimento danni per un sinistrooccorsogli. Il Tribunale, confrontandosi con la specifica doglianza, ha difattivalorizzato l’elemento emergente dell’intercettazione non quanto alla causasottostante alla fonte di guadagno per il prevenuto, nella specie di naturarisarcitoria, bensì ai fini della gravità indiziaria circa i rapporti di stabile fornituradello stupefacente all’indagato per la rivendita. È stato difatti individuato in talerapporto il riferimento degli interlocutori al denaro che l’indagato avrebbecomunque dovuto consegnare ai sodali.Intrinsecamente aspecifico è invece il profilo di ricorso che, nell’appuntarsisulla ritenuta sussistenza di rapporti tra indagato e più sodali e non solo conl’organizzatore ([OSCURATO:PERSONA]), sostiene che l’unica conversazioneevidenziata dal Tribunale come diretta tra l’attuale ricorrente e il soggetto divertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in realtà intercorsa tra il citatosoggetto e [OSCURATO:PERSONA], altro sodale nonché fratello del prevenuto (per quantosarebbe stato indicato dalla polizia giudiziaria).Sul punto nel ricorso non vi è alcun riferimento a quale sarebbe laconversazione in oggetto e tale intrinseca inammissibilità, decorsi i termini perl’impugnazione, non è suscettibile di essere “sanata” con la memoria depositata,peraltro, come detto, tardivamente (vds., sul punto, Sez. 2, n. 48385 del14/11/2019, Rv. 277600 – 01, con particolare riferimento anche all’allegatadocumentazione).A quello di cui innanzi si aggiunge altra autonoma ragione d’inammissibilitàdel profilo di censura di cui innanzi, laddove lo si intenda come formulato conriferimento alle intercettazioni prog. 222 e 231, i cui elementi emergonodall’ordinanza impugnata.L’intrinseca aspecificità deriva dall’essere stata dedotta la doglianza senzaassolvere l’onere di chiarire l’incidenza del denunciato vizio sul compendioindiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenutacomplessiva del provvedimento impugnato (Vds. i riferimenti giurisprudenziali dicui al precedente par. 2).L’aspecificità assume una particolare rilevanza nella specie in quanto igiudici di merito, circa la partecipazione dell’indagato al sodalizio e, inparticolare, quanto ai suoi rapporti con gli altri sodali, argomenta diffusamentedagli esiti delle altre attività tecniche, tra cui anche una conversazione tra isoggetti di vertice coinvolgente l’attività di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], oltre che dallapartecipazione del prevenuto alla riunione operativa con gli altri sodali, tenutasidopo l’arresto di uno degli organizzatori.Parimenti dicasi, quanto al mancato assolvimento dell’indicato onere, inmerito al riferimento dell’ordinanza impugnata al sequestro di una somma didenaro di non certa provenienza dall’attività di spaccio, ciò anche inconsiderazione della mancata deduzione di una portata disarticolante rispettoall’iter motivazionale fondante la decisione.3.4. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e agli operatigiudizi di adeguatezza e proporzionalità, il ricorrente non si confronta conl’ordinanza impugnata, oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca ildoppio regime presuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,e il relativo mancato superamento.Il Tribunale, con apparato argomentativo non sindacabile in sede dilegittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogico, con il quale ilricorrente non si confronta, nel motivare il mancato superamento del relativoregime presuntivo ha peraltro esplicitato gli elementi sottesi al pericolo direiterazione e ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità della sola custodiacautelare in carcere.Il riferimento è, in particolare, in relazione a sodalizio perdurante fino algiugno 2023, oltre alle descritte modalità della condotta di partecipazione: aiprecedenti specifici del prevenuto; al rinvenimento, nella disponibilitàdell’indagato e alla data di esecuzione della misura cautelare, di stupefacente, dimateriale per il confezionamento e di appunti manoscritti, nonché all’identità tradomicilio indicato dalla difesa quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari(con sistema elettronico di controllo) e domicilio dello stesso prevenuto all’attodella commissione dei reati fine e della condotta partecipativa al sodalizio,operante anche tramite basi logistiche costituite da abitazioni di sodali.Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale,sostanzialmente, ha fatto corretta applicazione del principio governante lamateria, con il quale invece il ricorrente non si confronta con censura che,quindi, sotto tale aspetto si manifesta infondata (per la manifesta infondatezza inrelazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principidi diritto governanti la materia, anche nella loro costante letturagiurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, explurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si vedaaltresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine ma ha ad oggettoanche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, unavalutazione complessiva, nell’ambito della quale, come avvenuto nella specie, iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissionedel vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza delsodalizio) non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa diplurimis: Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243 – 01).4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris