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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08757/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, dichiararsi Ihnammissibilità del ricorso, e dal ricorrente che, con atto del 30 novembre 2021, ha insistito per liaccoglimento delliimpugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, il 18 dicembre 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni e quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza, sottoposto a misura cautelare, tratto a giudizio e condannato per la detenzione di una carabina ad aria compressa di provenienza furtiva, sequestrata il 4 ottobre 2019, nel corso di una perquisizione che ha consentito il rinvenimento anche di un quantitativo di marijuana e di strumenti atti al suo sminuzzamento, e custodita, in cantina, all'interno di un involucro in pelle di colore marrone.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stata invocata, con riferimento al delitto di ricettazione, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. che, a suo modo di vedere, sarebbe stata imposta dalla modesta attitudine offensiva dell'arma, nonché dalle modalità di sua custodia e dall'assenza di munizioni, attestanti che egli non intendeva farne utilizzo.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e l'applicazione di un consistente aumento per la continuazione senza considerare che il fatto appare di circoscritto allarme sociale, che egli è incensurato e ben inserito nel tessuto sociale ed economico, che i due reati in contestazione, quantunque concorrenti per l'eterogeneità offensività, sono pressoché sovrapponibili dal punto di vista naturalistico. 3.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 30 novembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile, di rigetto.

2. Nell'escludere l'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., la Corte di appello si è attenuta all'indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di ricettazione, non è applicabile la circostanza della particolare tenuità del fatto, quando oggetto del delitto sia un'arma da sparo, anche nell'ipotesi in cui essa si presenti in cattivo stato di manutenzione che, formatosi in epoca risalente (Sez. 1, n. 3505 del 11/02/1991, Capasso, Rv. 187119; Sez. 2, n. 9672 del 14/6/1985, Franco, Rv. 170818), è stato ribadito in tempi prossimi (Sez. 2, n. 39890 del 23/9/2015, Farris, Rv. 264500) e, ancora, di recente (Sez. 7, n. 32787 del 16/10/2019, dep. 2020, Schiavo, non massinnata; Sez. 7, n. 45622 del 19/04/2018, Boza, non massimata; Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, non massimata) e non risulta smentito da orientamenti di segno contrario.

Tale canone interpretativo — che si palesa convincente e va, pertanto, qui riaffermato — muove, in termini generali, dal rilievo della necessità (segnalata, tre le altre, da Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248119) di considerare, in vista dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto, tutti gli elementi concorrenti, siano essi di natura economica, obiettiva o attinente alla capacità a delinquere dell'agente.

Con riferimento alle armi da sparo, quale è la carabina ad aria compressa, l'intrinseca pericolosità del bene, suscettibile di impiego nella commissione di altri delitti e, comunque, di arrecare pregiudizio all'integrità personale ed alla vita umana, e l'attitudine della condotta illecita a frustrare l'esigenza di ininterrotto controllo sulla circolazione delle armi valgono, di per sé, a qualificarne l'acquisto, in relazione a beni di provenienza delittuosa, in termini di spiccata offensività, in radice incompatibile con l'invocata, particolare tenuità.

Tanto, a prescindere dalle ulteriori connotazioni del fatto, dovendosi avere riguardo alla micidialità dello strumento che, nel caso di specie, aveva potenza di 17,7 joule, largamente superiore al limite, pari a 7,5 joule, che consente il libero commercio delle carabine ad aria compressa, ed irrilevanti restando il luogo di custodia dell'arma e l'omesso rinvenimento dei pallini con i quali essa viene caricata.3.

Privo di pregio è, del pari, il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il percorso argomentativo sotteso alla concreta commisurazione della pena irrogata per il più grave reato di ricettazione e, quindi, a titolo di continuazione.

In proposito, va premesso che «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nel caso in esame, i giudici di merito,, adempiendo all'onere motivazionale che il ricorrente infondatamente lamenta essere stato disatteso, hanno stimato equa una pena base leggermente superiore al minimo edittale (a fronte di un range compreso tra due ed otto anni di reclusione e tra 516 e 10.329 euro di multa, la hanno, invero, fissata in tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa) in ragione della notevole potenza della carabina e delle concorrenti pendenze per gravi reati a carico dell'imputato, protagonista, per di più, di un contegno non pienamente collaborativo.

Così facendo, hanno indicato gli elementi cui hanno riconosciuto prevalenza e svolto un ragionamento la cui complessiva coerenza non è minata dalle circostanze enunciate dal ricorrente, il quale ha ricordato di essere incensurato e stabilmente inserito nel nostro paese, dove vive e lavora, insieme alla sua famiglia, da quasi tre lustri.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello supporta, allo stesso modo, la fissazione nella misura — tutt'altro che esorbitante, sia in termini assoluti che nel rapporto con la pena base — di sei mesi di reclusione e 500 euro di multa dell'aumento per la continuazione con il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, che offende un diverso bene giuridico e, quindi, concorre con quello di ricettazione, onde insussistente si rivela, anche sotto questo residuo profilo, il vizio adombrato dal ricorrente.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, dichiararsi Ihnammissibilità del ricorso, e dal ricorrente che, con atto del 30 novembre 2021, ha insistito per liaccoglimento delliimpugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, il 18 dicembre 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni e quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza, sottoposto a misura cautelare, tratto a giudizio e condannato per la detenzione di una carabina ad aria compressa di provenienza furtiva, sequestrata il 4 ottobre 2019, nel corso di una perquisizione che ha consentito il rinvenimento anche di un quantitativo di marijuana e di strumenti atti al suo sminuzzamento, e custodita, in cantina, all'interno di un involucro in pelle di colore marrone. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stata invocata, con riferimento al delitto di ricettazione, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. che, a suo modo di vedere, sarebbe stata imposta dalla modesta attitudine offensiva dell'arma, nonché dalle modalità di sua custodia e dall'assenza di munizioni, attestanti che egli non intendeva farne utilizzo. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e l'applicazione di un consistente aumento per la continuazione senza considerare che il fatto appare di circoscritto allarme sociale, che egli è incensurato e ben inserito nel tessuto sociale ed economico, che i due reati in contestazione, quantunque concorrenti per l'eterogeneità offensività, sono pressoché sovrapponibili dal punto di vista naturalistico. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 30 novembre 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile, di rigetto. 2. Nell'escludere l'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., la Corte di appello si è attenuta all'indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di ricettazione, non è applicabile la circostanza della particolare tenuità del fatto, quando oggetto del delitto sia un'arma da sparo, anche nell'ipotesi in cui essa si presenti in cattivo stato di manutenzione che, formatosi in epoca risalente (Sez. 1, n. 3505 del 11/02/1991, Capasso, Rv. 187119; Sez. 2, n. 9672 del 14/6/1985, Franco, Rv. 170818), è stato ribadito in tempi prossimi (Sez. 2, n. 39890 del 23/9/2015, Farris, Rv. 264500) e, ancora, di recente (Sez. 7, n. 32787 del 16/10/2019, dep. 2020, Schiavo, non massinnata; Sez. 7, n. 45622 del 19/04/2018, Boza, non massimata; Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, non massimata) e non risulta smentito da orientamenti di segno contrario. Tale canone interpretativo — che si palesa convincente e va, pertanto, qui riaffermato — muove, in termini generali, dal rilievo della necessità (segnalata, tre le altre, da Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248119) di considerare, in vista dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto, tutti gli elementi concorrenti, siano essi di natura economica, obiettiva o attinente alla capacità a delinquere dell'agente. Con riferimento alle armi da sparo, quale è la carabina ad aria compressa, l'intrinseca pericolosità del bene, suscettibile di impiego nella commissione di altri delitti e, comunque, di arrecare pregiudizio all'integrità personale ed alla vita umana, e l'attitudine della condotta illecita a frustrare l'esigenza di ininterrotto controllo sulla circolazione delle armi valgono, di per sé, a qualificarne l'acquisto, in relazione a beni di provenienza delittuosa, in termini di spiccata offensività, in radice incompatibile con l'invocata, particolare tenuità. Tanto, a prescindere dalle ulteriori connotazioni del fatto, dovendosi avere riguardo alla micidialità dello strumento che, nel caso di specie, aveva potenza di 17,7 joule, largamente superiore al limite, pari a 7,5 joule, che consente il libero commercio delle carabine ad aria compressa, ed irrilevanti restando il luogo di custodia dell'arma e l'omesso rinvenimento dei pallini con i quali essa viene caricata.3. Privo di pregio è, del pari, il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il percorso argomentativo sotteso alla concreta commisurazione della pena irrogata per il più grave reato di ricettazione e, quindi, a titolo di continuazione. In proposito, va premesso che «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso in esame, i giudici di merito,, adempiendo all'onere motivazionale che il ricorrente infondatamente lamenta essere stato disatteso, hanno stimato equa una pena base leggermente superiore al minimo edittale (a fronte di un range compreso tra due ed otto anni di reclusione e tra 516 e 10.329 euro di multa, la hanno, invero, fissata in tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa) in ragione della notevole potenza della carabina e delle concorrenti pendenze per gravi reati a carico dell'imputato, protagonista, per di più, di un contegno non pienamente collaborativo. Così facendo, hanno indicato gli elementi cui hanno riconosciuto prevalenza e svolto un ragionamento la cui complessiva coerenza non è minata dalle circostanze enunciate dal ricorrente, il quale ha ricordato di essere incensurato e stabilmente inserito nel nostro paese, dove vive e lavora, insieme alla sua famiglia, da quasi tre lustri. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello supporta, allo stesso modo, la fissazione nella misura — tutt'altro che esorbitante, sia in termini assoluti che nel rapporto con la pena base — di sei mesi di reclusione e 500 euro di multa dell'aumento per la continuazione con il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, che offende un diverso bene giuridico e, quindi, concorre con quello di ricettazione, onde insussistente si rivela, anche sotto questo residuo profilo, il vizio adombrato dal ricorrente. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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