CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3484/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro in forza di procura speciale in calce al ricorso con domicilio presso la Cancelleria di questa Corte, pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 587/31/2015 depositata il 5.6.2015. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srl (ora [OSCURATO:PERSONA] sas) aveva impugnato l’iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposte dichiarate e non versate, effettuata a seguito di ritardato pagamento di una rata e decadenza del beneficio della rateizzazione ex art. 3 bis comma 4 d.lgs. n. 462 del 1997. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso ritenendo che il tardivo pagamento non potesse essere equiparato all’omesso versamento. La CTR Piemonte ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sas affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (rectius, n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 31 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto non era stato notificato alla ricorrente l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione davanti alla CTR, così realizzandosi una violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 101 e 156 c.p.c. in quanto, in assenza di regolare contraddittorio, la sentenza è affetti da nullità. 2. E’ noto che quando vengano denunc iati con il ricorso per cassazione " errores in procedendo ", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, una volta a ccertata l’ammissibilità della doglianza (Cass. n. 24258 del 2020). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in quanto non si dà atto della richiesta di discussione in pubblica udienza quale antecedente logico della comunicazione, né è indicato l’indirizzo presso il quale l’avviso si sarebbe dovuto spedire. L'eccezione deve essere disattesa, essendo state indicate in termini sufficientemente precisi le ragioni di doglianza e apparendo irrilevanti le questioni poste dalla resistente, una voltadedotto che si era tenuta udienza pubblica di discussione per la quale la parte non aveva ricevuto preventiva comunicazione. 3. Deve quindi rinviarsi a nuovo ruolo disponendosi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito davanti alla CTR, ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado, delPiemonte. p.q.m. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito (RG 992/13) davanti alla CTR, ora Corte di G iustizia T ributaria di secondo g