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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32546/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con la sentenza del 30 maggio 2022 indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 18 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di legale rappresentante della "DelCo disinfestazioni s.r.l.", smaltiva illecitamente rifiuti speciali, anche pericolosi (guanti, indumenti monouso e soluzioni acquose contaminate da sostanze pericolose), stoccandoli in modo incontrollato e omettendo di far effettuare dette attività a ditte autorizzate, alla pena di mesi quattro di arresto e di euro 400,00 di ammenda.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e vizi della motivazione nella parte relativa alla conferma del giudizio di responsabilità.

Esaminata la memoria depositata dal ricorrente, con la quale detti rilievi sono stati ribaditi, sostenendone l'ammissibilità e la fondatezza, evidenziando il carattere congetturale della valutazione delle prove sulla base delle quali era stata affermata la responsabilità.

Rilevato che il ricorso è affidato a doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproducono le medesime censure sollevate nel giudizio d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito ha esaminato, con motivazione non manifestamente illogica, le censure della difesa.

La sentenza impugnata adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali è stata desunta in modo non manifestamente illogico la responsabilità dell'imputato per l'illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dalla propria attività di disinfestazione e derattazione, consistenti: nel possesso, al momento del sopralluogo, della sola certificazione nr. 150110, non idonea allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti; nella concreata effettuazione della attività di disinfestazione (non consentita perché non in possesso del codice idoneo allo svolgimento della stessa); nel possesso di strumenti e prodotti atti alla disinfestazione; nel foglio di lavoro comprovante l'effettuazione delle attività di smaltimento non autorizzate del 3 e 17 febbraio 2016 e 24 marzo 2016.

Non rileva, pertanto, come logicamente evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza), il contratto stipulato tra la DelCo e la ditta specializzata in raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti denominata Biosud s.r.I., poiché questo non corrobora lo svolgimento di alcuna attività autorizzata non essendo stata allegata altra necessaria documentazione.

Tali rilievi, idonei a giustificare, sul piano logico, la affermazione di responsabilità del ricorrente, sono stati censurati sul piano della valutazione e della lettura delle prove, che non sono state considerate in modo manifestamente illogico e non sono, quindi, suscettibili di riconsiderazione e rivalutazione sul piano del merito nel 1 L,. giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito dei motivi ai quali è stato affidati.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con la sentenza del 30 maggio 2022 indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 18 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di legale rappresentante della "DelCo disinfestazioni s.r.l.", smaltiva illecitamente rifiuti speciali, anche pericolosi (guanti, indumenti monouso e soluzioni acquose contaminate da sostanze pericolose), stoccandoli in modo incontrollato e omettendo di far effettuare dette attività a ditte autorizzate, alla pena di mesi quattro di arresto e di euro 400,00 di ammenda. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e vizi della motivazione nella parte relativa alla conferma del giudizio di responsabilità. Esaminata la memoria depositata dal ricorrente, con la quale detti rilievi sono stati ribaditi, sostenendone l'ammissibilità e la fondatezza, evidenziando il carattere congetturale della valutazione delle prove sulla base delle quali era stata affermata la responsabilità. Rilevato che il ricorso è affidato a doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproducono le medesime censure sollevate nel giudizio d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito ha esaminato, con motivazione non manifestamente illogica, le censure della difesa. La sentenza impugnata adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali è stata desunta in modo non manifestamente illogico la responsabilità dell'imputato per l'illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dalla propria attività di disinfestazione e derattazione, consistenti: nel possesso, al momento del sopralluogo, della sola certificazione nr. 150110, non idonea allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti; nella concreata effettuazione della attività di disinfestazione (non consentita perché non in possesso del codice idoneo allo svolgimento della stessa); nel possesso di strumenti e prodotti atti alla disinfestazione; nel foglio di lavoro comprovante l'effettuazione delle attività di smaltimento non autorizzate del 3 e 17 febbraio 2016 e 24 marzo 2016. Non rileva, pertanto, come logicamente evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza), il contratto stipulato tra la DelCo e la ditta specializzata in raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti denominata Biosud s.r.I., poiché questo non corrobora lo svolgimento di alcuna attività autorizzata non essendo stata allegata altra necessaria documentazione. Tali rilievi, idonei a giustificare, sul piano logico, la affermazione di responsabilità del ricorrente, sono stati censurati sul piano della valutazione e della lettura delle prove, che non sono state considerate in modo manifestamente illogico e non sono, quindi, suscettibili di riconsiderazione e rivalutazione sul piano del merito nel 1 L,. giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito dei motivi ai quali è stato affidati. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugli
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