CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 20109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25326/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; –controricorrenti – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale di Genova, decidendo sulla domanda avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dichiarò che taluni mappali censiti dal Comune di Ameglia erano di proprietà del pubblico demanio, siccome delimitati dai termini lapidei del 20/5/2009, resi esecutivi dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40/2010 in data 9/2/2010. In particolare, il Tribunale, inquadra l’azione ai sensi dell’art.950 cod. civ. di regolamento dei confini, tenuto conto della demanialità del lido del mare (la riva bagnata dalle acque e normalmente coperta dalle mareggiate) e dell’arenile (la zona bagnata in occasione di mareggiate straordinarie). Avvenuto ritiro naturale del mare, l’arenile residuato, era idoneo agli usi del mare (balneazione e ricovero natanti). Da qui conseguiva, in dissenso all’opinione espressa dal CTU, che anche l’area posta al di là delle mareggiate straordinarie doveva considerarsi appartenente al demanio marittimo, in quanto arenile (residuato dal ritiro delle acque) soggetto agli usi del mare, non potendo considerarsi di ostacolo a un tale accertamento l’edificazione da parte del privato di manufatti, quali muri, cordoli, recinzioni e steccati. 2. La Corte d’appello di Genova rigettò l’impugnazione proposta dalla soccombente attrice 2. 1. La Corte locale, dopo aver affermato che la spiaggia risulta comprensiva, oltre che del lido posto a contatto diretto con le acque, anche dall’arenile, consistente in quel tratto di terraferma che risulti essere il relitto naturale del ritirarsi del mare, funzionale ai pubblici usi del mare, sia pure potenziali, chiarisce la natura ontologica della demanialità che pertiene alla natura stessa del bene, conseguenza dello stato di fatto. Ciò premesso afferma che l’area in controversia doveva considerarsi arenile, senza che ne potesse mutare la natura le opere dell’uomo poste a delimitazione, aventi natura antropica, che non impedivano la funzione tipica di arenile. 3. Avverso la sentenza d’appello ricorre la soccombente appellante sulla base di sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Demanio. 4. Con i primi due motivi, fra loro correlati, la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 822 cod. civ., 28 cod. nav., in combinato disposto con gli artt. 42, co. 2, Cost. e 1 Protocollo n. 1 della Convenzione EDU; nonché difetto insanabile della motivazione con violazione degli artt. 111, co. 7, Cost., 116 e 132 cod. proc. civ. La Corte d’appello, assume la ricorrente, non aveva tenuto conto del fatto che i cordoli erano sati sopravanzati dalle acque solo in casi “eccezionalissimi”, quindi oltre le mareggiate straordinarie, in concomitanza con piogge di intensità particolarmente intensa e l’esondazione di un fiume posto in vicinanza. Di conseguenza la decisione non aveva assolto all’obbligo di rendere compiuta motivazione. 4. 1. Il complesso censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); -a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; - siccome ha gi à avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza, la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Come si è in sintesi sopra riportato la sentenza, con apprezzamento in questa sede non sindacabile, ha reputato non sottratto agli usi del mare il tratto costiero dal quale il mare si era ritirato in occasione anche di mareggiate straordinarie. Ciò in sintonia con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha chiarito che qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 1, n. 6619, 01/04/2015, Rv. 634948). 5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt.822 cod. civ. e 28 cod. nav., in combinato disposto con gli artt. 42, co. 2, Cost. e 1 Protocollo n. 1 Convenzione EDU, assumendosi l’erroneità della decisione per avere reputato assimilabile alle mareggiate straordinarie anche quelle che, per la loro eccezionale intensità, intervengano a modificare, anche solo provvisoriamente lo stato dei luoghi, creando situazioni oggettivamente non ripetibili . La censura è manifestamente infondata, in quanto pone una sub-distinzione, che contrasta con la consolidata interpretazione di demanio marittimo, sopra riportata, non essendo dato distinguere, all’interno della categoria delle mareggiate straordinarie, quelle che debbano reputarsi “ancora più straordinarie”, ritiratesi le quali, peraltro, il tratto di terra rilasciato diviene fruibile per gli usi del mare. 6. Con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, con i quali si denuncia la violazione sempre delle già evocate norme, nella sostanza s’invoca un atipico sindacato di terzo grado. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel g iudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge,una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 8. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versament