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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09870/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 22 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di estorsione.

Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere relativo a questioni di diritto deducibili ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), è anche manifestamente infondato in quanto le doglianze proposte si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, con corretti argomenti logico- giuridici ha sussunto i fatti, per come ricostruiti, nel reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 22 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di estorsione. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere relativo a questioni di diritto deducibili ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), è anche manifestamente infondato in quanto le doglianze proposte si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, con corretti argomenti logico- giuridici ha sussunto i fatti, per come ricostruiti, nel reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 20