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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15937/2026

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, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4274/18/2021, depositata il 18.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026RILEVATO CHE- La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 02820190000022552, avente adoggetto il ruolo straordinario n. 2018/000993, emessa dall'Agenziadelle entrate – Riscossione, a seguito di tre avvisi di recupero dicrediti di imposta indebitamente utilizzati nell’anno 2015;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la motivazione della cartella impugnata, con il riferimento“all’ingente somma richiesta al contribuente di € 844.242,76”,relativa ad indebite operazioni riguardanti crediti d'imposta inesistentiutilizzati in compensazione, era inidonea a giustificare l’iscrizione aruolo straordinario, in quanto non era indicativa di alcun elemento dalquale poter desumere la sussistenza di un concreto pericolo per lariscossione, a norma dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 602 del 1973,anche in considerazione che si trattava di importo dovuto a titoloprovvisorio in pendenza di ricorso nel quale l'attività riscossiva erainibita da un provvedimento cautelare;- il fatto che la somma accertata fosse elevata non era di per séindicativo di un concreto pericolo per la riscossione dovendosi avereriguardo, a tal fine, alla consistenza patrimoniale del contribuente oad un suo eventuale comportamento concomitante o successivo allaverifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossionedell'erario; nella fattispecie non vi era alcun riferimento al patrimoniodel contribuente né in ordine ad eventuali condotte, successiveall'accertamento, indicative di un intento volto ad eludere lariscossione;- l'Agenzia, inoltre, aveva ravvisato il "pericolo per la riscossione" solonell'importo preteso senza tener conto che, nella fattispecie, era stataNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026inibita la riscossione sia a seguito dell’ordinanze di sospensione exart. 47 d.lgs. n. 546/92, sia dalle successive ordinanze di sospensionedel processo, essendo stata presentata querela di falso;- in assenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolostraordinario correttamente i giudici di primo grado avevano annullatola cartella di pagamento, la quale avrebbe dovuto essere supportatada elementi in grado di specificare in che modo la riscossione potevaessere compromessa anche in ragione dei provvedimentigiurisdizionali di sospensione cautelare;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., per vizio di ultrapetizione, non avendo la CTR consideratoche il ricorso introduttivo non conteneva alcuna doglianza in relazionealla mancata specificazione della motivazione posta a sostegnodell’iscrizione a ruolo straordinario, nel senso della mancataesposizione e dimostrazione di atti idonei ad evidenziarel’impossidenza di controparte ovvero la distrazione di beni del suopatrimonio, idonei ad arrecare pregiudizio alle pretese creditoriedell’erario;- il motivo è inammissibile posto che il motivo del ricorso percassazione, con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza diappello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal qualesarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile,allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, inprecedenza, di uno specifico motivo di gravame (Cass. n. 18486 del2020);Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026- il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado nonpuò essere, quindi, prospettato per la prima volta nel ricorso percassazione ove il ricorrente non l'abbia dedotto come specifico motivodi gravame nel giudizio d'appello (Cass. n. 11382 del 2011);- dalla sentenza di primo grado, riportata nella parte di interesse nelcontroricorso (p. 7), risulta che già in quella sede era stata affermatala necessità che "L'iscrizione nei ruoli straordinari trova applicazioneogni qualvolta vi sia un giustificato timore di perdere il creditoerariale nei casi in cui la situazione economico-finanziaria delcontribuente non offra garanzie idonee ed adeguate a soddisfare lapretesa fiscale.

E' evidente che il contribuente e successivamente ilgiudice devono avere la possibilità di riscontrare la sussistenza del'fondato pericolo per la riscossione’.

Il rischio non deve essere soloteorico ma reale ed attuale.

Solo in questo secondo caso può ritenersilegittima l'attivazione del carico straordinario.

Data la straordinarietàdella previsione legislativa è agevole comprendere come il creditoredebba fornire prove del tutto convincenti circa lo stato di forteindebitamento del suo debitore, unitamente ad una valutazione delrequisito soggettivo comportamentale del debitore, il quale deveavere compiuti atti volti al depauperamento del patrimonio,presupposti che non sussistendo nella fattispecie in esame,determinano l'illegittimità dell'atto impugnato”;- l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato di avere censurato già conl’atto di appello l’asserito vizio di ultrapetizione;- con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 27, comma19, d.l. n. 185/2008, 15-bis d.P.R. n. 600/73 e 21-octies L. n.241/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pernon avere la CTR considerato che nel caso di avvisi di recupero dicrediti inesistenti o non spettanti il ruolo straordinario è previsto perlegge, laddove il contribuente non effettui il pagamento entro 60Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026giorni dalla notifica dell’atto di recupero da cui il ruolo origina,essendo in tal caso la valutazione della presenza del “periculum inmora” compiuta direttamente dal legislatore ed essendo superfluol’obbligo dell’Ufficio di esporre le ragioni di siffatta iscrizione cheriguarda l’intera somma, dovendosi ritenere il fondato pericolo diperdere il credito già insito nella condotta del contribuente che, perpagare un'imposta da lui stesso dichiarata dovuta, ha simulato latitolarità di un proprio credito in realtà inesistente, o comunque nonspettante, utilizzandolo in compensazione quale modo di estinzionedel debito erariale diverso dall'adempimento;- il motivo è infondato;- a prescindere dalla novità della questione, non essendo desumibiledagli atti processuali se sia stata proposta nel giudizio di merito,occorre premettere che l’iscrizione nel ruolo straordinario previstodall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 consenteall'Amministrazione finanziaria di procedere, sulla base diaccertamenti non definitivi e, quindi, già nel corso del giudizio diprimo grado, alla riscossione dell'intero importo delle imposte,sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delleimposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni) consentitodalla iscrizione nei ruoli ordinari;- poiché si tratta di una procedura eccezionale, la stessa è giustificatasolo se sussiste un “fondato pericolo per la riscossione” (art. 11,comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973), per cui l’Amministrazione èobbligata ad indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga allaprocedura ordinaria, tale pericolo è ritenuto sussistente e non, quindi,aprioristicamente affermato (Cass. n. 22306/2021; Cass. n.12239/2017);- la decisione impugnata si è attenuta ai suindicati principi, avendoconsiderato non idonea la motivazione contenuta nella cartellaNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026impugnata, riferibile alla sola entità della somma dovuta, e nonpotendosi ritenere che la mera sussistenza di un atto di recupero dicrediti inesistenti o non spettanti sia di per sé sostitutivo dellanecessaria motivazione sul “periculum in mora”;- con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 47 d.lgs. n. 546/92, 29, comma 1, lett. a) e c) d.l. n. 78/10.conv. in l. n. 122/10, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per avere la CTR ritenuto che nell’atto impugnato non vifosse alcuna motivazione sulla preclusione data dalla sospensione exart. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza considerare che l’Ufficio siera espresso in proposito, avendo precisando che "la sospensionegiudiziale non inibisce l'iscrizione a ruolo e la conseguente notificadella cartella di pagamento posto che essa incide solo sulla fasedell'esecuzione dell'atto impositivo, esecuzione che non inizia conl'emissione della cartella di pagamento"; dato che la cartella dipagamento relativa ad atti di recupero di crediti di impostainesistenti, i quali non hanno carattere impo-esattivo, è mero attoprodromico all'esecuzione e non risente della sospensionedell'esecuzione stessa, non essendo rilevante poi che finché questapermane l'esecuzione non sia in concreto possibile, perché in ognicaso la rinnovata notifica della cartella consente di non incorrere indecadenze e consentire la ripresa dell'attività riscossiva una voltavenuto meno il provvedimento cautelare;- con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato cheanche la disposta sospensione del processo tributario attinente agliavvisi di recupero, per la pendenza del giudizio riguardante querela difalso, non incideva sul potere dell’Ufficio di iscrivere a ruolo il carico edi notificare la carella esattoriale, posto che detta sospensione operaNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026con riferimento ai soli atti del processo in cui è disposta e non di altriprocessi né di procedimenti amministrativi quale quello di riscossione;- il terzo motivo e il quarto, che vanno esaminati unitariamente, sonoinfondati;- va ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui ilcontribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzionedell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.n. 546 del 1992, è inibita all’Amministrazione, dopo tale pronuncia,qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, sia quelladisciplinata dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l'iscrizione neiruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi edelle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo,prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di misure cautelariposte a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pursempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolofondante (Cass. n. 21824 del 2023 e n. 40047 del 2021);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, €200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborsoforfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone ladistrazione in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA],avvocato [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4274/18/2021, depositata il 18.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026RILEVATO CHE- La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 02820190000022552, avente adoggetto il ruolo straordinario n. 2018/000993, emessa dall'Agenziadelle entrate – Riscossione, a seguito di tre avvisi di recupero dicrediti di imposta indebitamente utilizzati nell’anno 2015;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la motivazione della cartella impugnata, con il riferimento“all’ingente somma richiesta al contribuente di € 844.242,76”,relativa ad indebite operazioni riguardanti crediti d'imposta inesistentiutilizzati in compensazione, era inidonea a giustificare l’iscrizione aruolo straordinario, in quanto non era indicativa di alcun elemento dalquale poter desumere la sussistenza di un concreto pericolo per lariscossione, a norma dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 602 del 1973,anche in considerazione che si trattava di importo dovuto a titoloprovvisorio in pendenza di ricorso nel quale l'attività riscossiva erainibita da un provvedimento cautelare;- il fatto che la somma accertata fosse elevata non era di per séindicativo di un concreto pericolo per la riscossione dovendosi avereriguardo, a tal fine, alla consistenza patrimoniale del contribuente oad un suo eventuale comportamento concomitante o successivo allaverifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossionedell'erario; nella fattispecie non vi era alcun riferimento al patrimoniodel contribuente né in ordine ad eventuali condotte, successiveall'accertamento, indicative di un intento volto ad eludere lariscossione;- l'Agenzia, inoltre, aveva ravvisato il "pericolo per la riscossione" solonell'importo preteso senza tener conto che, nella fattispecie, era stataNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026inibita la riscossione sia a seguito dell’ordinanze di sospensione exart. 47 d.lgs. n. 546/92, sia dalle successive ordinanze di sospensionedel processo, essendo stata presentata querela di falso;- in assenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolostraordinario correttamente i giudici di primo grado avevano annullatola cartella di pagamento, la quale avrebbe dovuto essere supportatada elementi in grado di specificare in che modo la riscossione potevaessere compromessa anche in ragione dei provvedimentigiurisdizionali di sospensione cautelare;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi;- il contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc. civ., per vizio di ultrapetizione, non avendo la CTR consideratoche il ricorso introduttivo non conteneva alcuna doglianza in relazionealla mancata specificazione della motivazione posta a sostegnodell’iscrizione a ruolo straordinario, nel senso della mancataesposizione e dimostrazione di atti idonei ad evidenziarel’impossidenza di controparte ovvero la distrazione di beni del suopatrimonio, idonei ad arrecare pregiudizio alle pretese creditoriedell’erario;- il motivo è inammissibile posto che il motivo del ricorso percassazione, con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza diappello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal qualesarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile,allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, inprecedenza, di uno specifico motivo di gravame (Cass. n. 18486 del2020);Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026- il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado nonpuò essere, quindi, prospettato per la prima volta nel ricorso percassazione ove il ricorrente non l'abbia dedotto come specifico motivodi gravame nel giudizio d'appello (Cass. n. 11382 del 2011);- dalla sentenza di primo grado, riportata nella parte di interesse nelcontroricorso (p. 7), risulta che già in quella sede era stata affermatala necessità che "L'iscrizione nei ruoli straordinari trova applicazioneogni qualvolta vi sia un giustificato timore di perdere il creditoerariale nei casi in cui la situazione economico-finanziaria delcontribuente non offra garanzie idonee ed adeguate a soddisfare lapretesa fiscale. E' evidente che il contribuente e successivamente ilgiudice devono avere la possibilità di riscontrare la sussistenza del'fondato pericolo per la riscossione’. Il rischio non deve essere soloteorico ma reale ed attuale. Solo in questo secondo caso può ritenersilegittima l'attivazione del carico straordinario. Data la straordinarietàdella previsione legislativa è agevole comprendere come il creditoredebba fornire prove del tutto convincenti circa lo stato di forteindebitamento del suo debitore, unitamente ad una valutazione delrequisito soggettivo comportamentale del debitore, il quale deveavere compiuti atti volti al depauperamento del patrimonio,presupposti che non sussistendo nella fattispecie in esame,determinano l'illegittimità dell'atto impugnato”;- l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato di avere censurato già conl’atto di appello l’asserito vizio di ultrapetizione;- con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 27, comma19, d.l. n. 185/2008, 15-bis d.P.R. n. 600/73 e 21-octies L. n.241/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pernon avere la CTR considerato che nel caso di avvisi di recupero dicrediti inesistenti o non spettanti il ruolo straordinario è previsto perlegge, laddove il contribuente non effettui il pagamento entro 60Numero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026giorni dalla notifica dell’atto di recupero da cui il ruolo origina,essendo in tal caso la valutazione della presenza del “periculum inmora” compiuta direttamente dal legislatore ed essendo superfluol’obbligo dell’Ufficio di esporre le ragioni di siffatta iscrizione cheriguarda l’intera somma, dovendosi ritenere il fondato pericolo diperdere il credito già insito nella condotta del contribuente che, perpagare un'imposta da lui stesso dichiarata dovuta, ha simulato latitolarità di un proprio credito in realtà inesistente, o comunque nonspettante, utilizzandolo in compensazione quale modo di estinzionedel debito erariale diverso dall'adempimento;- il motivo è infondato;- a prescindere dalla novità della questione, non essendo desumibiledagli atti processuali se sia stata proposta nel giudizio di merito,occorre premettere che l’iscrizione nel ruolo straordinario previstodall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 consenteall'Amministrazione finanziaria di procedere, sulla base diaccertamenti non definitivi e, quindi, già nel corso del giudizio diprimo grado, alla riscossione dell'intero importo delle imposte,sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delleimposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni) consentitodalla iscrizione nei ruoli ordinari;- poiché si tratta di una procedura eccezionale, la stessa è giustificatasolo se sussiste un “fondato pericolo per la riscossione” (art. 11,comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973), per cui l’Amministrazione èobbligata ad indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga allaprocedura ordinaria, tale pericolo è ritenuto sussistente e non, quindi,aprioristicamente affermato (Cass. n. 22306/2021; Cass. n.12239/2017);- la decisione impugnata si è attenuta ai suindicati principi, avendoconsiderato non idonea la motivazione contenuta nella cartellaNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026impugnata, riferibile alla sola entità della somma dovuta, e nonpotendosi ritenere che la mera sussistenza di un atto di recupero dicrediti inesistenti o non spettanti sia di per sé sostitutivo dellanecessaria motivazione sul “periculum in mora”;- con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 47 d.lgs. n. 546/92, 29, comma 1, lett. a) e c) d.l. n. 78/10.conv. in l. n. 122/10, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per avere la CTR ritenuto che nell’atto impugnato non vifosse alcuna motivazione sulla preclusione data dalla sospensione exart. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza considerare che l’Ufficio siera espresso in proposito, avendo precisando che "la sospensionegiudiziale non inibisce l'iscrizione a ruolo e la conseguente notificadella cartella di pagamento posto che essa incide solo sulla fasedell'esecuzione dell'atto impositivo, esecuzione che non inizia conl'emissione della cartella di pagamento"; dato che la cartella dipagamento relativa ad atti di recupero di crediti di impostainesistenti, i quali non hanno carattere impo-esattivo, è mero attoprodromico all'esecuzione e non risente della sospensionedell'esecuzione stessa, non essendo rilevante poi che finché questapermane l'esecuzione non sia in concreto possibile, perché in ognicaso la rinnovata notifica della cartella consente di non incorrere indecadenze e consentire la ripresa dell'attività riscossiva una voltavenuto meno il provvedimento cautelare;- con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato cheanche la disposta sospensione del processo tributario attinente agliavvisi di recupero, per la pendenza del giudizio riguardante querela difalso, non incideva sul potere dell’Ufficio di iscrivere a ruolo il carico edi notificare la carella esattoriale, posto che detta sospensione operaNumero registro generale 297/2022Numero sezionale 4038/2026Numero di raccolta generale 15937/2026Data pubblicazione 24/05/2026con riferimento ai soli atti del processo in cui è disposta e non di altriprocessi né di procedimenti amministrativi quale quello di riscossione;- il terzo motivo e il quarto, che vanno esaminati unitariamente, sonoinfondati;- va ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui ilcontribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzionedell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.n. 546 del 1992, è inibita all’Amministrazione, dopo tale pronuncia,qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, sia quelladisciplinata dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l'iscrizione neiruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi edelle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo,prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di misure cautelariposte a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pursempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolofondante (Cass. n. 21824 del 2023 e n. 40047 del 2021);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, €200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborsoforfettario delle spese generali ed accessori di legge, disponendone ladistrazione in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA],avvocato [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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