CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e della parte civile RUSSOMANNO Gerardo, avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnatanell'interesse dell'imputato; l'inammissibilità delricorso proposto nell'interesse della parte civile; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei propri motivi di ricorso, con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute; ed ha altresì insistito per il rigetto o la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, senza domanda sulle spese sostenute nella veste di resistente; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] (cofirmataria del ricorso), che ha insistito, con memoria, anche per l'annullamento della sentenza impugnata e per la inammissibilità del ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 9novembre 2012 dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, appellata dal solo imputato-propongono ricorso per cassazione la parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. per la tutela dei soli interessi civili, e l'imputato, a mezzo dei rispettivi difensori e procuratore speciale, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], 2.1. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; 157, 161 cod. pen.), per avere la Corte territoriale illegittimamente dichiarato prescritto il reato di usura commesso nel 2005, laddove questo doveva ritenersi avvinto in continuazione con quello commesso nel 2010, non prescritto al momento della decisione in grado di appello; 2.2. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. 81 cpv. cod. pen.), per avere la Corte di merito apprezzato la continuazione tra i fatti del 2010 per cui è processo ed altri pregressi episodi di usura consumati in periodi diversi in danno di altri imprenditori del piccolo centro agricolo irpino; 2.3. inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett c., cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito stimato ammissibili i motivi di gravame spesi dall'imputato, privi dei requisiti della necessaria specificità. 3. [OSCURATO:PERSONA], 3.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla determinazione dei singoli aumenti disposti per continuazione rispetto alla pena base già irrogata con sentenza irrevocabile per il più grave reato già giudicato; il ricorrente richiama in proposito la decisione assunta da questa Corte a Sezioni unite n. 47127 del 24/6/2021; 3.1. deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle attenuanti generiche richieste con i motivi di gravame nel merito, negata prevalenza delle stesse sulle aggravanti riconosciute e dosimetria della sanzione calcolata (mesi sei di reclusione, oltre la multa) in aumento rispetto al precedente giudicato.4. Sono successivamente state trasmesse memorie e conclusioni, riportate in epigrafe, per la parte civile Russomanno e memorie di replica con conclusioni dell'imputato, pure in epigrafe riportate. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi propostivanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591 cod. proc. pen., per deficit di concreto interesse (parte civile, primi due motivi) all'impugnazione, manifesta infondatezza (terzo motivo della parte civile e primo dell'imputato), difetto di specificità rispetto alla motivazione spesa dal giudice del merito (secondo motivo dell'imputato). 1. Quanto ai motivi spesi nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dall'auspicato (per chi lo propone) accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444).Orbene, non è dato cogliere nei primi due motivi di ricorso proposti dalla parte civile (peraltro non appellante sul punto della decisione di primo grado che ha tenuto distinti i reati contestati ancorché avvinti in continuazione) alcun concreto interesse alla impugnazione, immutata essendo rimasta la condanna generica dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno subito dalla parte civile per effetto della condotta tenuta dall'imputato. In ogni caso, la Corte, nel dichiarare prescritto uno dei due reati di usura, avvinti in continuazione (quello consumato nel 2005), ha applicato criteri esegetici conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte ed espressi dalle Sezioni unite datate ad oltre un ventennio (n. 2780 del 24/1/1996, Rv. 203977 - 01). Il primo motivo, pertanto, non solo non espone le ragioni dell'interesse concreto a ricorrere, ma è pure manifestamente infondato. 1.2. Del pari è a dirsi per il secondo motivo: non vengono esposte le ragioni dell'interesse a ricorrere, rispetto ad una pronuncia che non appare pregiudicare gli interessi civili della parte privata, offesa e danneggiata dal reato; anche questo motivo, peraltro, palesa infondatezza manifesta, avendo la Corte di merito riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto al precedente giudicato,apprezzando e valorizzando la vicina cronologia tra i fatti oggetto di processo e quelli accertati irrevocabilmente, il comune "bacino di utenza" costituito da piccoli imprenditori di Caposele (Av) ed i medesimi meccanismi funzionali dei fatti. Anche in questo caso, quindi, la Corte territoriale si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di identificazione dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti oggetto di processo e vicende omogenee irrevocabilmente giudicate(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Giacché ciò che deve essere valutato è l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento iniziale della consumazione ed è a quel momento che va ancoratala deliberazione unitaria che consente di ridurre ad unità fittizia le differenti fattispecie. Orbene, tale unitaria ideazione può essere ricostruita, nella generalità dei casi, sulla base di una serie di indici, alcuni dei quali assai significativi, quali: la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità delle violazioni, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). Tuttavia, in questo coacervo, la giurisprudenza, in più occasioni ormai storicizzate, ha avuto modo di precisare che la cronologia costituisce elemento di rilevanza fondamentale, spesso unico, sul quale basare la valutazione ai fini del riconoscimento della continuazione, ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (sin da Sez. 4, 4/6/1990, Fadoni, Rv. 185418) e che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile una programmazione unitaria predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965) 1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso proposto dalla parte civile, che ha rappresentato la genericità dei motivi di gravame spesi nel merito dall'imputato, che appaiono viceversa caratterizzati da critica puntuale (ancorché infondata) alla decisione di primo grado. Anche in questo caso comunque non è dato cogliere l'interesse alla impugnazione, dacché immutata è la condanna dell'imputato ai fini della responsabilità civile nascente da reato. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile è pertanto inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle condanne accessorie ed alla valutazione della soccombenza reciproca. 2. Inammissibile è pure il ricorso dell'imputato, per manifesta infondatezza dei due motivi posti a sostegno della impugnazione. 2.1. Il ricorso, con cui parte ricorrente si duole della immotivata misura dell'aumento disposto per il reato satellite (mesi sei di reclusione, oltre la multa) a titolo di continuazione sulla pena base per fatti già irrevocabilmente accertati, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità rispetto alle diffuse argomentazioni spese dalla Corte di merito per misurare l'entità dell'aumento sulle caratteristiche morfologiche del fatto contestato.Dalla lettura congiunta del testo motivazionale delle due sentenze di merito (la prima irrevocabile, la seconda oggetto di ricorso)si può comprendere con chiarezza quali siano state le ragioni che sorreggono la misura del disposto aumento, peraltro calcolatoex novosolo per "l'unico" aumento nuovo, mentre gli aumenti disposti sul più grave reato-base nell'ambito della sentenza irrevocabile sono rimasti argomentati come in allora per quanto coperti da giudicato (Sez. 1, n. 3744 del 30/11/1992, Rv. 189711; Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021, Rv. 282996-01). L'aumento "nuovo" è stato quindi argomentatovalorizzandone il "peso" in senso niente affatto irragionevole, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. esplicitati in motivazione dalla Corte territoriale (Sez. 1, n. 32870 del 10/6/2013, Rv. 257000-01; Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, Rv. 284005). Con tale argomentare il ricorrente non si confronta. Del resto, neppure ricorre il caso (richiamato in maniera non pertinente con il motivo di ricorso) esaminato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269) che attiene alla necessità (nella specie rispettata) di adeguata motivazione dei singoli aumenti calcolati per continuazione sulla pena base. 2.2. Le medesime ragioni di inammissibilità fondano la sorte processuale del secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, dacché la Corte di merito ha diffusamente argomentato il rigetto delle invocate circostanze attenuanti generiche evocando e valorizzando la durata della condotta, la manifestata professionalità nello specifico settore, oltre alla non occasionalità della condotta, così ricorrendo ai criteri informativi scanditi all'art. 133 del codice penale. L'entità della sanzione disposta quale aumento per continuazione sul precedente giudicato appare inoltre del tutto congruo rispetto alla dimensione offensiva e cronologica della condotta. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private (imputato e parte civile) che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 3.1. La reciproca soccombenza degli avversi ricorsi giustifica la compensazione delle spese di lite; mentre la parte civile non ha chiesto, nella qualità di resistente, la condanna alle spese dell'imputato, avendola invece chiesta solo nella veste di ricorrente,che la vede soccombente.Non vi è dunque spazio per una valutazione disarmonica sulle spese processuali, come recentemente ricordato da questa Corte (Sez. 5, n. 40274 del 5/10/2021, Rv. 282090 - 05). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e che condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur