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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 28525/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 299dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per omessa valutazione della sopravvenuta decisione favorevole al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per violazione dell'obbligo di motivazione individualizzata sulla differenziazione del trattamento cautelare».

Nel giustificare la diversità del trattamento cautelare del [OSCURATO:PERSONA], al quale lo stesso Tribunale del riesame di Catania aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale di Catania avrebbe: «omesso di valutare se la decisione favorevole al coimputato costituisca fatto nuovo rilevante ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; motivato la differenziazione di trattamento in modo del tutto generico e senza analisi comparativa delle posizioni individuali; omesso di considerare specificamente le concrete modalità di esecuzione della misura proposta (arresti domiciliari con braccialetto elettronico)».

Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema della differenziazione delle misure cautelari nei confronti di coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta anzitutto che il Tribunale di Catania, nel valorizzare il «ruolo meno incisivo del [OSCURATO:PERSONA]» (terzultimo capoverso della pag. 1 dell'ordinanza impugnata), non si sarebbe «confronta[to] con gli specifici elementi di fatto che la difesa aveva dedotto a dimostrazione della sovrapponibilità delle due posizioni» - costituiti da: «stessa vicenda processuale, stessa tipologia di condotte contestate, identico contesto spazio-temporale dei fatti» -, e avrebbe omesso di compiere «un'analisi aggiornata e comparativa della posizione dei due soggetti alla luce degli sviluppi processuali successivi (ivi inclusa la medesima confessione)».

In secondo luogo, il Tribunale di Catania non avrebbe «chiarito se la decisone favorevole al coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata su ragioni personali a costui, [...] ovvero su elementi oggettivi comuni a entrambi».

In terzo luogo, il Tribunale di Catania non avrebbe «proced[uto] a quella comparazione analitica che la giurisprudenza di legittimità costantemente richiede». [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sovrapponibilità della propria posizione a quella del coindagato [OSCURATO:PERSONA], atteso che: «[e]ntrambi i soggetti risultano coinvolti nella medesima vicenda processuale, con contestazioni che attengono allo stesso contesto fattuale; entrambi si trovavano, prima dell'intervento del Riesame in favore di [OSCURATO:PERSONA], in identica condizione di detenzione cautelare; entrambi hanno manifestato, nell'arco del procedimento, elementi che depongono per un atteggiamento collaborativo e consapevole rispetto alla propria posizione processuale». 2Le ragioni che hanno indotto a concedere gli arresti domiciliari al [OSCURATO:PERSONA] troverebbero perciò «piena applicazione anche nel caso del [OSCURATO:PERSONA]».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per omessa, apparente e contraddittoria motivazione in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato».

Il Tribunale di Catania avrebbe omesso di «valutare in concreto e con adeguata motivazione individualizzata l'idoneità degli arresti domiciliari corredati dal controllo elettronico a distanza a neutralizzare tale pericolo».

Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema della necessità della motivazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico", il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Catania avrebbe «omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni difensive relative all'idoneità concreta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a neutralizzare il pericolo di reiterazione nel caso di specie», segnatamente: l'indicazione, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, dell'abitazione della madre, «che costituisce sede stabile, distante dai luoghi in cui si sono verificati i fatti oggetto di imputazione»; il fatto «che i reati contestati sono stati commessi al di fuori del domicilio e che l'adozione del controllo elettronico a distanza, unitamente alle prescrizioni del divieto di allontanamento e di contatto con soggetti terzi, sarebbe strumento idoneo a impedire, in concreto, la commissione di ulteriori condotte illecite».

Il Tribunale di Catania non avrebbe preso in esame alcuna di tali argomentazioni e non avrebbe spiegato: «perché il controllo elettronico non sarebbe idoneo a impedire, nel caso concreto, la ripresa di contatti con eventuali complici o la commissione di nuovi fatti illeciti, tenuto conto che i reati contestati non presuppongono la presenza fisica in luoghi determinati incompatibili con la misura domiciliare»; «perché il domicilio della madre non presenti caratteristiche idonee a garantire l'effettiva esecuzione della misura»; «quali specifici elementi della personalità di [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità dei fatti contestati rendano concretamente inefficace il presidio offerto dal braccialetto elettronico».

La motivazione sarebbe, pertanto, meramente apparente, in quanto «priva di confronto con le allegazioni difensive circa l'idoneità del controllo elettronico», con la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale di Catania, inoltre, non avrebbe «operato alcuna verifica in ordine al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare di cui all'art. 3275, commi 1 e 2 c.p.p.», atteso che non avrebbe specificamente motivato perché la misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico" non costituisse «una misura proporzionata al livello di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto della sua giovane età, della condizione di incensuratezza e della confessione resa», oltre che, in generale, delle «caratteristiche dell'indagato e delle condotte contestate». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è fondato.

Si deve anzitutto affermare il principio secondo cui il sopravvenuto meno grave trattamento cautelare di un coindagato o di un coimputato non si può ritenere costituire di per sé un "elemento nuovo" idoneo a giustificare l'applicazione del medesimo meno grave trattamento cautelare ad un altro coindagato o coimputato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056-01; Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Candela, Rv. 214667-01).

Ciò discende dal generale principio dell'autonomia della posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato in materia cautelare, in quanto la valutazione al riguardo dipende dal contributo dato da ciascuno al reato e dalla personalità di ciascuno.

In particolare, l'adozione di regimi cautelari difformi, pur a fronte della contestazione del medesimo fatto reato, ben può risultare giustificata, atteso che la scelta della misura dipende dalla natura e dal grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, le quali - in particolare, quella correlata al pericolo di recidiva -, ben possono variare in ragione sia dell'entità del contributo (materiale o morale) assicurato dal concorrente alla realizzazione del reato sia di profili che attengono alla personalità del singolo.

Affermati tali principi, si deve osservare che il Tribunale di Catania ha argomentato in maniera del tutto congrua e adeguata come il profilo cautelare del [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto diverso rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi aveva agito solo «"da spalla"» del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente maggiore incisività del ruolo di quest'ultimo nella realizzazione del reato rispetto a quello del coindagato.

Con tale elemento dell'entità del contributo assicurato al reato, che è tale da incidere sulla natura e sul grado delle esigenze cautelari - e, quindi, sul regime cautelare applicabile -, e che, come è stato indicato dal Tribunale di Catania, era stato già evidenziato dallo stesso Tribunale in occasione dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della meno grave misura degli arresti domiciliari, il ricorrente ha anche omesso di confrontarsi.

2. Il secondo motivo non è fondato. 4Si deve premettere che, in tema di appello contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale del riesame, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).

In senso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01).

Nel caso in esame, come si è visto esaminando il primo motivo, il Tribunale di Catania ha congruamente e adeguatamente dato conto delle ragioni del mancato rilievo, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dell'elemento nuovo" costituito dalla sopravvenuta applicazione al coindagato [OSCURATO:PERSONA] di tale meno grave misura.

A fronte di ciò, lo stesso Tribunale ha correttamente esposto come gli elementi della giovane età e della condizione di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], nonché della confessione che questi aveva reso - peraltro «a fronte di un quadro indiziario granitico» e senza l'aggiunta di circostanze che non fossero già note agli inquirenti - fossero già stati valutati in occasione dei precedenti provvedimenti, sicché gli stessi elementi non costituivano elementi nuovi che dovessero essere rivalutati in sede di appello cautelare.

In ogni caso, col ribadire l'«indispensabil[ità]» della misura carceraria al fine di contenere il pericolo di reiterazione criminosa «non sussistendo elementi di novità che possano incidere sulle valutazioni già espresse e sulle quali si è formato il giudicato cautelare» (penultimo capoverso della pag. 1 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale di Catania si deve ritenere avere confermato la precedente valutazione di adeguatezza e proporzionalità della suddetta misura e 5la conseguente esclusione dell'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico" (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343-01).

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 299dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per omessa valutazione della sopravvenuta decisione favorevole al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e per violazione dell'obbligo di motivazione individualizzata sulla differenziazione del trattamento cautelare». Nel giustificare la diversità del trattamento cautelare del [OSCURATO:PERSONA], al quale lo stesso Tribunale del riesame di Catania aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale di Catania avrebbe: «omesso di valutare se la decisione favorevole al coimputato costituisca fatto nuovo rilevante ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; motivato la differenziazione di trattamento in modo del tutto generico e senza analisi comparativa delle posizioni individuali; omesso di considerare specificamente le concrete modalità di esecuzione della misura proposta (arresti domiciliari con braccialetto elettronico)». Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema della differenziazione delle misure cautelari nei confronti di coimputati, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta anzitutto che il Tribunale di Catania, nel valorizzare il «ruolo meno incisivo del [OSCURATO:PERSONA]» (terzultimo capoverso della pag. 1 dell'ordinanza impugnata), non si sarebbe «confronta[to] con gli specifici elementi di fatto che la difesa aveva dedotto a dimostrazione della sovrapponibilità delle due posizioni» - costituiti da: «stessa vicenda processuale, stessa tipologia di condotte contestate, identico contesto spazio-temporale dei fatti» -, e avrebbe omesso di compiere «un'analisi aggiornata e comparativa della posizione dei due soggetti alla luce degli sviluppi processuali successivi (ivi inclusa la medesima confessione)». In secondo luogo, il Tribunale di Catania non avrebbe «chiarito se la decisone favorevole al coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata su ragioni personali a costui, [...] ovvero su elementi oggettivi comuni a entrambi». In terzo luogo, il Tribunale di Catania non avrebbe «proced[uto] a quella comparazione analitica che la giurisprudenza di legittimità costantemente richiede». [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sovrapponibilità della propria posizione a quella del coindagato [OSCURATO:PERSONA], atteso che: «[e]ntrambi i soggetti risultano coinvolti nella medesima vicenda processuale, con contestazioni che attengono allo stesso contesto fattuale; entrambi si trovavano, prima dell'intervento del Riesame in favore di [OSCURATO:PERSONA], in identica condizione di detenzione cautelare; entrambi hanno manifestato, nell'arco del procedimento, elementi che depongono per un atteggiamento collaborativo e consapevole rispetto alla propria posizione processuale». 2Le ragioni che hanno indotto a concedere gli arresti domiciliari al [OSCURATO:PERSONA] troverebbero perciò «piena applicazione anche nel caso del [OSCURATO:PERSONA]». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 275, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice, nonché il vizio della motivazione «per omessa, apparente e contraddittoria motivazione in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato». Il Tribunale di Catania avrebbe omesso di «valutare in concreto e con adeguata motivazione individualizzata l'idoneità degli arresti domiciliari corredati dal controllo elettronico a distanza a neutralizzare tale pericolo». Dopo avere richiamato alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema della necessità della motivazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico", il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale di Catania avrebbe «omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni difensive relative all'idoneità concreta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a neutralizzare il pericolo di reiterazione nel caso di specie», segnatamente: l'indicazione, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, dell'abitazione della madre, «che costituisce sede stabile, distante dai luoghi in cui si sono verificati i fatti oggetto di imputazione»; il fatto «che i reati contestati sono stati commessi al di fuori del domicilio e che l'adozione del controllo elettronico a distanza, unitamente alle prescrizioni del divieto di allontanamento e di contatto con soggetti terzi, sarebbe strumento idoneo a impedire, in concreto, la commissione di ulteriori condotte illecite». Il Tribunale di Catania non avrebbe preso in esame alcuna di tali argomentazioni e non avrebbe spiegato: «perché il controllo elettronico non sarebbe idoneo a impedire, nel caso concreto, la ripresa di contatti con eventuali complici o la commissione di nuovi fatti illeciti, tenuto conto che i reati contestati non presuppongono la presenza fisica in luoghi determinati incompatibili con la misura domiciliare»; «perché il domicilio della madre non presenti caratteristiche idonee a garantire l'effettiva esecuzione della misura»; «quali specifici elementi della personalità di [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità dei fatti contestati rendano concretamente inefficace il presidio offerto dal braccialetto elettronico». La motivazione sarebbe, pertanto, meramente apparente, in quanto «priva di confronto con le allegazioni difensive circa l'idoneità del controllo elettronico», con la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di Catania, inoltre, non avrebbe «operato alcuna verifica in ordine al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare di cui all'art. 3275, commi 1 e 2 c.p.p.», atteso che non avrebbe specificamente motivato perché la misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico" non costituisse «una misura proporzionata al livello di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto della sua giovane età, della condizione di incensuratezza e della confessione resa», oltre che, in generale, delle «caratteristiche dell'indagato e delle condotte contestate». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è fondato. Si deve anzitutto affermare il principio secondo cui il sopravvenuto meno grave trattamento cautelare di un coindagato o di un coimputato non si può ritenere costituire di per sé un "elemento nuovo" idoneo a giustificare l'applicazione del medesimo meno grave trattamento cautelare ad un altro coindagato o coimputato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056-01; Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Candela, Rv. 214667-01). Ciò discende dal generale principio dell'autonomia della posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato in materia cautelare, in quanto la valutazione al riguardo dipende dal contributo dato da ciascuno al reato e dalla personalità di ciascuno. In particolare, l'adozione di regimi cautelari difformi, pur a fronte della contestazione del medesimo fatto reato, ben può risultare giustificata, atteso che la scelta della misura dipende dalla natura e dal grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, le quali - in particolare, quella correlata al pericolo di recidiva -, ben possono variare in ragione sia dell'entità del contributo (materiale o morale) assicurato dal concorrente alla realizzazione del reato sia di profili che attengono alla personalità del singolo. Affermati tali principi, si deve osservare che il Tribunale di Catania ha argomentato in maniera del tutto congrua e adeguata come il profilo cautelare del [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto diverso rispetto a quello del [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi aveva agito solo «"da spalla"» del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente maggiore incisività del ruolo di quest'ultimo nella realizzazione del reato rispetto a quello del coindagato. Con tale elemento dell'entità del contributo assicurato al reato, che è tale da incidere sulla natura e sul grado delle esigenze cautelari - e, quindi, sul regime cautelare applicabile -, e che, come è stato indicato dal Tribunale di Catania, era stato già evidenziato dallo stesso Tribunale in occasione dell'applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della meno grave misura degli arresti domiciliari, il ricorrente ha anche omesso di confrontarsi. 2. Il secondo motivo non è fondato. 4Si deve premettere che, in tema di appello contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale del riesame, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01). In senso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01). Nel caso in esame, come si è visto esaminando il primo motivo, il Tribunale di Catania ha congruamente e adeguatamente dato conto delle ragioni del mancato rilievo, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dell'elemento nuovo" costituito dalla sopravvenuta applicazione al coindagato [OSCURATO:PERSONA] di tale meno grave misura. A fronte di ciò, lo stesso Tribunale ha correttamente esposto come gli elementi della giovane età e della condizione di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], nonché della confessione che questi aveva reso - peraltro «a fronte di un quadro indiziario granitico» e senza l'aggiunta di circostanze che non fossero già note agli inquirenti - fossero già stati valutati in occasione dei precedenti provvedimenti, sicché gli stessi elementi non costituivano elementi nuovi che dovessero essere rivalutati in sede di appello cautelare. In ogni caso, col ribadire l'«indispensabil[ità]» della misura carceraria al fine di contenere il pericolo di reiterazione criminosa «non sussistendo elementi di novità che possano incidere sulle valutazioni già espresse e sulle quali si è formato il giudicato cautelare» (penultimo capoverso della pag. 1 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale di Catania si deve ritenere avere confermato la precedente valutazione di adeguatezza e proporzionalità della suddetta misura e 5la conseguente esclusione dell'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico" (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il P.Q.M
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