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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22456/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n.15197/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il qualeconclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione delgiudice italiano.1.

In relazione un’operazione di Interest rate [OSCURATO:PERSONA] (IRS) concluso il17 settembre 2004 con [OSCURATO:PERSONA], a copertura di un mutuo atasso variabile in essere fra la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e la CassaDepositi e prestiti, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizioDexia dinanzi al Tribunale Bologna esponendo di averecommissionato, dopo la sottoscrizione del contratto, appositiapprofondimenti peritali sullo swap strutturato da [OSCURATO:PERSONA].

Precisavache tali approfondimenti avevano disvelato molteplici criticitànell’operato della Banca.

In particolare, era emerso che l’IRS, almomento della sottoscrizione, presentava un valore negativo perl’Ente; nondimeno tale sperequazione delle condizioni di partenza(mark-to-market) non era stata oggetto di informazione da partedella Banca.

L’attrice richiamava, in relazione a questo aspetto, laregola, stabilita dalla Consob, secondo la quale, in relazione a queicontratti che presentino al momento di stipula un valore di mercatonegativo per una delle due controparti, i termini finanziari dellatransazione debbono essere riequilibrati attraverso il pagamento diuna somma di denaro, che prende il nome di up front.

Laddove, pursussistendo tale squilibrio iniziale, non sia stata data al clienteinformazione della circostanza, o non sia stato corrisposto l’up front,Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026si genera il fenomeno dei cc.dd. costi impliciti o occulti (nel senso dioccultati al cliente dall’intermediario).

Tali costi, se applicati adun’Amministrazione, costituiscono indebitamento.L’attrice precisava ancora che la verifica tecnica eseguita avevaquantificato in euro 1.635.708,36 il mark-to-market negativo delloswap, rimasto privo di informazione, compensazione e giustificazionee da considerare quindi quale costo implicito dell’operazione.La Regione esponeva ancora che il tecnico incaricato aveva svoltoanche un’analisi probabilistica per scenari, da cui si desumeva unosquilibrio probabilistico a tutto svantaggio della Regione, che non erastata informata della misura e consistenza dell’alea dell’operazione.Poste tale premesse sulle criticità correlate alla strutturazione delloswap per cui è causa, la Regione chiedeva, in via principale,l’accertamento della responsabilità precontrattuale e/oextracontrattuale della banca ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1440,2043 c.c., 21 TUF e 26 e ss.

Reg.

Consob n. 11522/1998, conconseguente risarcimento dei danni.L’attrice precisava che su tali domande sussisteva pacificamente lagiurisdizione del giudice italiano, che non potrebbe ritenersi scalfitadal fatto che le parti avevamo stipulato tra loro un “accordo quadro”nelle forme dell’ISDA [OSCURATO:PERSONA] (ISDA), indicando in esso ilgiudice inglese quale competente in caso di controversie relative atale contratto.

Secondo l’attrice, anche a volere assimilare l’ISDA al“contratto quadro” previsto dal TUF e dal [OSCURATO:PERSONA],occorreva considerare che esso era stato stipulato soltanto in data 29ottobre 2004, mentre le condotte denunziate avevano avuto luogofino al 17 settembre 2004, data di conclusione dell’operazione illecitaproduttiva dei danni di cui la Regione reclamava il risarcimento.Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sottolineava ancora l’attrice essere un dato ormai acquisito ingiurisprudenza che l’operatività in “derivati” presuppone losvolgimento di attività di consulenza da parte dell’intermediario,connaturata alla stessa negoziazione del contratto.

Ad ogni modo,tenuto conto del fatto che (quantomeno) sino alla data dellanegoziazione dell’IRS la Regione era un cliente retail e non un“operatore qualificato” ex art. 31 comma 2 Reg.

Consob n.11522/1998, la Banca era tenuta al rigoroso rispetto degli obblighiinformativi e delle prescrizioni comportamentali ex artt. 21 TUF e 26e ss. del medesimo Reg.

Consob n. 11522/1998, connaturate allaprestazione di un servizio di negoziazione.Secondo l’attrice, l’accertamento della responsabilità precontrattualee/o extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre, quanto alleconseguenze, alla declaratoria di inefficacia degli effetti dello swap,con la condanna della Banca al risarcimento del danno, di cuicostituivano componenti gli importi pari ai costi impliciti/up front noncorrisposti e tutti gli importi già regolati.

Si chiedeva ancoral’accertamento che la Regione non era vincolata da alcunaobbligazione in dipendenza dello swap in essere, con inibitoria aDexia di esercitare qualsiasi pretesa correlata al “derivato”.In via subordinata rispetto alle domande principali, la Regioneproponeva domanda di nullità, risoluzione del contratto e risarcimentoda inadempimento contrattuale dell’IRS, includendo anche talidomande nella competenza giurisdizionale del giudice adito.2.

Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. replicava, per quanto interessa inquesta sede, che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto gli obiettivi che la Regionesi proponeva di perseguire tramite la sua sottoscrizione: essi hannocertamente stabilizzato il livello dei tassi di interesse dovuti dallaNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Regione sul mutuo sottostante, consentendo ad essa di beneficiare diun’adeguata copertura contro il rischio di incremento dei tassi diinteresse.

Seppure sia stato ex post accertato che la Regione avrebbepotuto astenersi dal ricercare tale copertura, posto che i tassi sonorimasti ai minimi storici, la considerazione non ha alcuna rilevanza aifini del presente giudizio: le condizioni dello [OSCURATO:PERSONA] apparivano, almomento della stipula, perfettamente in linea con quelle chepresentavano i mutui a tasso fisso aventi la medesima durata.In via pregiudiziale la Banca eccepiva il difetto di giurisdizione delgiudice italiano su tutte o, in ogni caso, sulla grande maggioranzadelle domande proposte dalla Regione, essendo lo [OSCURATO:PERSONA] regolatodall’ISDA, soggette quindi alla giurisdizione esclusiva delle Cortiinglesi.

La convenuta osservava che, nonostante la diversaarticolazione proposta nella citazione della Regione, la domandariguardava la nullità dello [OSCURATO:PERSONA], la quale rivestiva, sotto un profilologico, carattere preliminare rispetto a quella concernente la pretesainesatta esecuzione degli obblighi comportamentali nella fase dellasua negoziazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Con il presentare la domandainerente alla nullità dello [OSCURATO:PERSONA] come subordinata rispetto a quellainerente all’accertamento della responsabilità, precontrattuale oextracontrattuale della Banca, la Regione aveva fatto una scelta privadi senso logico, che non si spiegava altrimenti se non con l’intento ditentare di eludere la clausola di giurisdizione dell’Accordo ISDA.Invero, con la propria domanda di responsabilità proposta in viaprincipale, la Regione mirava a conseguire i medesimi risultati chediscenderebbero da una dichiarazione di nullità dello [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, la domanda riguardante l’accertamento diresponsabilità precontrattuale o extracontrattuale per inadempimentoNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026della normativa di settore non può che assumere, secondo unapproccio di prevalenza della sostanza del petitum sulla forma,carattere oggettivamente subordinato rispetto a quella inerente allaverifica della validità dello [OSCURATO:PERSONA], che è dunque la domanda conriferimento alla quale va verificata la sussistenza della giurisdizioneitaliana.Dopo lo svolgimento dell’udienza di prima comparizione e lo scambiotra le parti delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., conprovvedimento in data 7 marzo 2024, il Tribunale di Bolognadisponeva consulenza tecnico contabile sui quesiti indicati nelmedesimo provvedimento.Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. veniva, peraltro, fusa perincorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.A., che si costituiva nel giudizio di merito,con comparsa di intervento in data 26 marzo 2024, facendo proprietutte le difese già articolate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., compresal’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito.Per quanto riguarda tale eccezione, il Tribunale ne riservava ladecisione unitamente all’eventuale merito.3.

Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento preventivo digiurisdizione sulla base di tre motivi.La ricorrente deduce: a) che ha avviato un distinto giudizio nel RegnoUnito, finalizzato ad accertare la piena validità ed efficacia delcontratto derivato; b) che il giudice inglese ha pronunciato sentenzadi merito, con cui ha riconosciuto la piena validità ed efficacia tra leparti del [OSCURATO:PERSONA] e l’idoneità delle informazioni, fornite daDexia alla Regione, ad assolvere gli oneri informativi posti a caricodella Banca dalla normativa italiana.[OSCURATO:PERSONA]Romagna ha depositato controricorso.Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari lagiurisdizione italiana.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo (“sul difetto di giurisdizione del giudice italianosu tutte le domande della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 2,della legge 218/1995, a fronte della clausola di giurisdizionedell’accordo ISDA”), la ricorrente evidenzia che, nel giudizio di merito,la Regione aveva svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le seguenti domande:a) una domanda principale finalizzata ad accertare una suppostaresponsabilità precontrattuale o, in alternativa una responsabilitàextracontrattuale per violazione di obblighi informativi e di condottaapplicabili in relazione al [OSCURATO:PERSONA]; b) una domandasubordinata finalizzata ad accertare la nullità del contratto derivato;c) e una domanda ulteriormente subordinata alternativa finalizzata arichiedere la risoluzione anticipata del [OSCURATO:PERSONA].

Laricorrente sostiene che tutte le domande, sopra riportate, sonosottratte alla giurisdizione del giudice italiano a fronte della clausoladi giurisdizione esclusiva, riportata nell’Accordo ISDA.Si sostiene che la tesi della Regione, secondo cui le proprie domandesarebbero volte ad accertare una supposta responsabilitàprecontrattuale o extra-contrattuale, costituisce niente di più che unespediente per sottrarre la controversia alla clausola di giurisdizione.Infatti, argomenta ancora la ricorrente, gli obblighi di consulenza (chela Regione assume non adempiuti) non trovano giustificazione in undistinto contratto, ma, piuttosto, implicitamente, nel contesto dellanegoziazione del [OSCURATO:PERSONA].

Si fa notare che l’Accordo ISDAinterviene anche su tali questioni, il che le rende, inevitabilmente,Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026questioni relative al medesimo Accordo ISDA, assoggettandone,dunque, la definizione alla giurisdizione esclusiva del giudice inglese.A dire della ricorrente, il fatto che l’Accordo ISDA sia stato stipulatosuccessivamente al [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla questione digiurisdizione, essendo perfettamente concepibile che le parti decidanodi rimettere le controversie che dovessero sorgere da un determinatocontratto ad un giudice straniero anche in un momento successivo alperfezionamento di esso.

Nessuna norma, insomma, impone distipulare simultaneamente l’accordo di deroga della giurisdizione ed ilcontratto cui tale accordo si riferisce.2 Con il secondo motivo (“in via subordinata e condizionata almancato accoglimento del primo motivo di ricorso”) la ricorrentesostiene che il giudice italiano difetta in ogni caso di giurisdizione aisensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 218/1995, riguardando ladomanda principale della Regione l’accertamento di responsabilitàcontrattuali ai sensi dell’accordo ISDA.

Si sostiene che gli obblighidegli intermediari di “informazione cd. attiva circa la natura, i rischi ele implicazioni della singola operazione e di segnalazione delleoperazioni inadeguate” sono obblighi che incombonosull’intermediario in esecuzione del contratto quadro in materia diinvestimenti e che, conseguentemente, se violati, generano unaresponsabilità di tipo contrattuale e non precontrattuale o extra-contrattuale.3 Con il terzo motivo di ricorso (“in via subordinata e condizionata almancato accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso”) sisostiene che, seppure si dovesse riconoscere la giurisdizione delgiudice italiano sulla domanda principale, deve in ogni casoriconoscersi la sussistenza della giurisdizione inglese sulle domandeNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026subordinate della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dellalegge 218/1995.I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.L’analisi della vicenda deve partire dalla pronuncia di queste SS.UU.,n. 14939 del 2023, intervenuta in una causa promossa da un enteterritoriale contro l’attuale ricorrente in relazione a due contratti diinterest rate swap (IRS) suggeriti dalla [OSCURATO:PERSONA].In quella vicenda, l’ente territoriale (la Provincia di Pesaro-Urbino)formulò le seguenti domande: a) in via principale, chiese la condannadella società convenuta al risarcimento del danno per inadempimentodegli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di consulenza; b) invia alternativa, chiese la condanna della convenuta al risarcimentodel danno per responsabilità precontrattuale o aquiliana; c) in viasubordinata, chiese che fosse dichiarata la nullità del contratto diswap stipulato nel 2005 e condannata la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme addebitate all’ente alla Provincia in esecuzione del suddettocontratto di swap.Le Sezioni Unite, in quella occasione, affermarono che «lagiurisdizione si determina in base alla domanda principale, a nullarilevando il contenuto delle domande subordinate.

E nel caso dispecie la Provincia ha proposto in via principale due domandealternative: -) accertamento dell’inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delcontratto di consulenza, per violazione del dovere di informazione e dioffrire contratti adeguati; -) risarcimento del danno da violazione deidoveri di correttezza durante le trattative (cfr. atto di citazione, p. 27,§ 4).

Dunque, è rispetto a tali domande che va valutata lasussistenza della giurisdizione, non rispetto alla domanda di nullitàdel contratto di swap [...].

Non è decisiva in senso contrario laNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026deduzione della ricorrente, secondo cui la subordinazione delladomanda di nullità a quella di inadempimento nel caso di speciesarebbe “artificiosa”.

Infatti, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e la Provinciahanno concluso due contratti: un contratto di consulenza ed uncontratto di swap. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il primo non è statoadempiuto, per violazione degli obblighi informativi precontrattuali, e- in subordine - che il secondo sarebbe comunque nullo.

Tra le duedomande non vi è nesso di pregiudizialità.

La responsabilità perviolazione degli obblighi informativi precontrattuali da partedell’intermediario o del consulente, infatti, può in teoria sussistereanche quando per suo tramite o su sua proposta venga stipulato uncontratto perfettamente valido ed efficace, ma inadeguato (violazionedella c.d. know your customer rule).

Se tra due domande manca unvincolo di pregiudizialità ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c.,la parte che le ha proposte resta libera di scegliere quale di esseformulare in via principale, e quale in via subordinata, e tale scelta -costituendo esercizio del diritto di difesa - non è censurabile, nésindacabile in questa sede».Ciò posto deve subito essere chiarito che la fattispecie oggetto diCass.

S.U., n. 14939 del 2023, non è sovrapponibile a quella oggettodel presente giudizio, nella quale la conclusione dell’IRS non è statapreceduta da un incarico di consulenza, autonomo rispetto alcontratto derivato.

L’attività di consulenza, e la correlativa denunziadi violazione degli obblighi di informazione, non sono dedotte qualeoggetto di un contratto autonomo, ma si collocano, incidentalmente,nella stessa negoziazione del IRS da parte della Banca, comunquetenuta, secondo la Regione attrice, al rigoroso rispetto degli obblighiinformativi e delle prescrizioni comportamentali ex artt. 21 TUF e 26Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026e ss. del Reg.

Consob n. 11522/1998, connaturate alla prestazione diun servizio di negoziazione.Nello stesso tempo deve rilevarsi che le violazioni denunziatedall’attrice riguardano obblighi di comportamento riferiti a unmomento antecedente al compimento dell’operazione negoziale,pacificamente intervenuta quando l’accordo ISDA non era statoancora concluso.

Insomma, l’operazione nel momento in cui fucompiuta era priva di un inquadramento generale (come sarebbestato, invece, qualora la operazione si fosse inserita nel momentoesecutivo di un contratto-quadro).

Se questo è vero, la conseguenza,sul piano della qualificazione della domanda, sembra invero evidente:la domanda risarcitoria, così come proposta dalla Regione, suppone ladenunzia della violazione dell'art. 1337 c.c., da cui discende, sulpiano della deduzione si intende, l'obbligo per l'intermediario dirisarcire gli eventuali danni.Viene in considerazione il seguente principio: «In tema diintermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazionedel cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge ponea carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi diinvestimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n.1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, conconseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella faseantecedente o coincidente con la stipulazione del contratto diintermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti(cd.

"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essereaccostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, aresponsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre allarisoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioniNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiutein esecuzione del "contratto quadro"» (Cass., S.U., n. 26724/2007).È oramai acquisito che non costituiste ostacolo a tale inquadramentol'avvenuta stipulazione del contratto.

Infatti, la violazione dell'obbligodi comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattativee nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel casodi rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulatoun contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto conclusosia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittimadel comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento deldanno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero almaggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto inviolazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostratal'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a dettocomportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale ediretto.Com’è noto, l’opinione prevalente riconduce la responsabilitàprecontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta,posta dagli artt. 1337 e 1338 c.c. a tutela del corretto dipanarsidell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilitàextracontrattuale (Cass. n. 24738/2019; Cass. n. 16735/2011).La natura della responsabilità precontrattuale, sia essaextracontrattuale o contrattuale, non è comunque decisiva ai fini delpresente giudizio, poiché anche l’opinione che riconduce laresponsabilità precontrattuale nella nozione di responsabilitàcontrattuale da "contatto sociale qualificato" - inteso come fattoidoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal qualederivano, a carico delle parti obblighi di buona fede, di protezione e diNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026informazione, in virtù degli artt. 1175 e 1375 c.c. – non ritiene che laresponsabilità abbia titolo nel contratto stipulato dalle parti, che puòanche non essere stato stipulato, ma direttamente dalla legge, purmutuando dalla responsabilità contrattuale la disciplina, soprattutto intermini di onere della prova e prescrizione (Cass. n. 14188/2016).In effetti, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fedenello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo non solo in casodi rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancataconclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido oinefficace, ma anche in caso di contratto validamente conclusoquando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice dimerito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative,di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizioprobabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contrattostesso (Cass. n. 5762/2016; Cass. n. 4715/2022).Le considerazioni che precedono sono sufficienti a escludere che ladomanda proposta in via principale, di risarcimento del danno siaricompresa nell’accordo ISDA, non solo perché questo è statosottoscritto dopo l’operazione, ma inoltre perché la responsabilitàfatta valere con pretesa risarcitoria non trova titolo costitutivo nelcontratto già stipulato dalle parti (a cui si potrebbe riferirsi l’accordo),ma direttamente nella legge (cfr. Cass. n. 2145/2025).vicenda, non resta che ripetere quanto già affermato da questeSezioni Unite in numerose occasioni aventi ad oggetto controversieanaloghe a quella oggetto del presente regolamento di giurisdizione:a) l’art. 13 dell’ISDA non riguarda le domande extracontrattuali eNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026precontrattuali; b) la giurisdizione si stabilisce in base alla domandaprincipale, a nulla rilevando quelle subordinate (Sez.

S.U. n.29107/2020; n. 28384/2020; n. 1311/2017; n. 19675/2014; n.2926/2012).Va da sé, una volta identificato nella legge e non nel contratto il titolodi responsabilità fatta valere dalla Regione nel presente giudizio, chela circostanza rappresentata dalla Banca in questa sede, che il giudiceinglese ha pronunciato sentenza di merito, con cui ha riconosciuto lapiena validità ed efficacia tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], non haalcun rilievo, nemmeno come affermazione implicita dellagiurisdizione inglese.

La responsabilità ex art. 1337 c.c. èconfigurabile pure in presenza di un contratto valido.

In quantoall’ulteriore rilievo proposto dalla ricorrente, che il giudice ingleseavrebbe anche riconosciuto l’idoneità delle informazioni, fornite daDexia alla Regione, ad assolvere gli oneri informativi posti a caricodella Banca dalla normativa italiana, il medesimo evoca una questionedi merito riguardante la fondatezza della domanda, del pari irrilevanteai fini della giurisdizione.Le considerazioni che precedono, nello stesso tempo, segnano unairriducibile distinzione rispetto a una diversa vicenda, recentementeesaminata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1582/2026,intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione promosso nelcorso di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Con taleordinanza, le Sezioni Unite hanno dichiarato, in applicazione dellaclausola 13 inclusa nell’ISDA [OSCURATO:PERSONA], il difetto digiurisdizione del giudice italiano.

Infatti, in quel caso, fu riconosciutoche «la domanda spiegata dall’odierna ricorrente in sedeamministrativa ha avuto di mira, sia pur per il formale tramiteNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’annullamento della Determinazione n. 96/2022, l’accertamentodella validità dei contratti di swap conclusi tra le parti, a frontedell’atto di annullamento in autotutela».

Si trattava, quindi, di unacontroversia relativa al contratto, presupposto che non ricorre nelcaso in esame.È ancora irrilevante ai fini della giurisdizione l’assunto, proposto da[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, la Regione pur formalmente chiedendol’accertamento della responsabilità contrattuale (o precontrattuale) diDexia ed il risarcimento del danno, nella sostanza mira a privare diefficacia il contratto di [OSCURATO:PERSONA].

In proposito, non resta che precisare,sulla scia di Cass., S.U., n. 14939 del 2023, che «in virtù del principiodispositivo nulla vieta alla parte di scegliere lo strumento giuridicoritenuto più appropriato per tutelare i propri interessi, che si tratti dinullità, annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento deldanno.

Pretendere di essere risarciti per essere stati indotti astipulare un contratto valido ma rovinoso, così come invocare lanullità di quel contratto, sono domande che potranno anche condurrein concreto al medesimo risultato, ma restano diverse per natura,presupposti, oggetto e onere della prova».3.

Quanto al terzo motivo, il quale pone il problema di giurisdizionecon riferimento alla domanda subordinata, giova richiamare ilprincipio secondo il quale nel caso di domande cumulate avvinte danesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare lagiurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesal'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tuttesull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso disubordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il giudizio dilegittimità avente ad oggetto la questione di giurisdizione va risoltoNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulladomanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmentediversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima,rilevante solo condizionatamente alla definizione della domandapregiudiziale (cfr. Cass., S.U., n. 7822/2020; n. 16458/2020; n.2481/2024).Tanto premesso il motivo è fondato: le domande subordinateproposte dalla Regione, di nullità, risoluzione e risarcimento dainadempimento contrattuale dell’IRS, rientrano nella formula relatingto, this Agreement “in relazione all'accordo”, usata da previsionecontrattuale invocata dalla Banca in questa sede per farne discenderela giurisdizione del giudice inglese.

Tale conclusione non trovaostacolo nella circostanza che l’operazione, oggetto della domanda, fuconclusa prima dell’ISDA [OSCURATO:PERSONA].

Si legge testualmentenella parte introduttiva dell’ISDA che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e RegioneEmilia-Romagna «have entered and/or anticipate entering into one ormore transactions (each a “Transaction”) that are or will be governedby this [OSCURATO:PERSONA] [...]»; nella traduzione: «hanno stipulatoe/o prevedono di stipulare una o più transazioni (ciascuna una"Transazione") che sono o saranno regolate da questo AccordoQuadro [...]Pertanto, in relazione alla domanda principale sussiste la giurisdizioneitaliana, mentre per la domanda subordinata sussiste la giurisdizionedel giudice inglese.Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice di merito.

Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo perpronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato (Cass., S.U., n.28802/2022; n. 22674/2022).Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano in relazione alladomanda principale e la giurisdizione del giudice inglese in relazionealla domanda subordinata.Così deciso in Roma, il 23.6.2026 [OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n.15197/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il qualeconclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione delgiudice italiano.1. In relazione un’operazione di Interest rate [OSCURATO:PERSONA] (IRS) concluso il17 settembre 2004 con [OSCURATO:PERSONA], a copertura di un mutuo atasso variabile in essere fra la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e la CassaDepositi e prestiti, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizioDexia dinanzi al Tribunale Bologna esponendo di averecommissionato, dopo la sottoscrizione del contratto, appositiapprofondimenti peritali sullo swap strutturato da [OSCURATO:PERSONA]. Precisavache tali approfondimenti avevano disvelato molteplici criticitànell’operato della Banca. In particolare, era emerso che l’IRS, almomento della sottoscrizione, presentava un valore negativo perl’Ente; nondimeno tale sperequazione delle condizioni di partenza(mark-to-market) non era stata oggetto di informazione da partedella Banca. L’attrice richiamava, in relazione a questo aspetto, laregola, stabilita dalla Consob, secondo la quale, in relazione a queicontratti che presentino al momento di stipula un valore di mercatonegativo per una delle due controparti, i termini finanziari dellatransazione debbono essere riequilibrati attraverso il pagamento diuna somma di denaro, che prende il nome di up front. Laddove, pursussistendo tale squilibrio iniziale, non sia stata data al clienteinformazione della circostanza, o non sia stato corrisposto l’up front,Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026si genera il fenomeno dei cc.dd. costi impliciti o occulti (nel senso dioccultati al cliente dall’intermediario). Tali costi, se applicati adun’Amministrazione, costituiscono indebitamento.L’attrice precisava ancora che la verifica tecnica eseguita avevaquantificato in euro 1.635.708,36 il mark-to-market negativo delloswap, rimasto privo di informazione, compensazione e giustificazionee da considerare quindi quale costo implicito dell’operazione.La Regione esponeva ancora che il tecnico incaricato aveva svoltoanche un’analisi probabilistica per scenari, da cui si desumeva unosquilibrio probabilistico a tutto svantaggio della Regione, che non erastata informata della misura e consistenza dell’alea dell’operazione.Poste tale premesse sulle criticità correlate alla strutturazione delloswap per cui è causa, la Regione chiedeva, in via principale,l’accertamento della responsabilità precontrattuale e/oextracontrattuale della banca ai sensi degli artt. 1337, 1338, 1440,2043 c.c., 21 TUF e 26 e ss. Reg. Consob n. 11522/1998, conconseguente risarcimento dei danni.L’attrice precisava che su tali domande sussisteva pacificamente lagiurisdizione del giudice italiano, che non potrebbe ritenersi scalfitadal fatto che le parti avevamo stipulato tra loro un “accordo quadro”nelle forme dell’ISDA [OSCURATO:PERSONA] (ISDA), indicando in esso ilgiudice inglese quale competente in caso di controversie relative atale contratto. Secondo l’attrice, anche a volere assimilare l’ISDA al“contratto quadro” previsto dal TUF e dal [OSCURATO:PERSONA],occorreva considerare che esso era stato stipulato soltanto in data 29ottobre 2004, mentre le condotte denunziate avevano avuto luogofino al 17 settembre 2004, data di conclusione dell’operazione illecitaproduttiva dei danni di cui la Regione reclamava il risarcimento.Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sottolineava ancora l’attrice essere un dato ormai acquisito ingiurisprudenza che l’operatività in “derivati” presuppone losvolgimento di attività di consulenza da parte dell’intermediario,connaturata alla stessa negoziazione del contratto. Ad ogni modo,tenuto conto del fatto che (quantomeno) sino alla data dellanegoziazione dell’IRS la Regione era un cliente retail e non un“operatore qualificato” ex art. 31 comma 2 Reg. Consob n.11522/1998, la Banca era tenuta al rigoroso rispetto degli obblighiinformativi e delle prescrizioni comportamentali ex artt. 21 TUF e 26e ss. del medesimo Reg. Consob n. 11522/1998, connaturate allaprestazione di un servizio di negoziazione.Secondo l’attrice, l’accertamento della responsabilità precontrattualee/o extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre, quanto alleconseguenze, alla declaratoria di inefficacia degli effetti dello swap,con la condanna della Banca al risarcimento del danno, di cuicostituivano componenti gli importi pari ai costi impliciti/up front noncorrisposti e tutti gli importi già regolati. Si chiedeva ancoral’accertamento che la Regione non era vincolata da alcunaobbligazione in dipendenza dello swap in essere, con inibitoria aDexia di esercitare qualsiasi pretesa correlata al “derivato”.In via subordinata rispetto alle domande principali, la Regioneproponeva domanda di nullità, risoluzione del contratto e risarcimentoda inadempimento contrattuale dell’IRS, includendo anche talidomande nella competenza giurisdizionale del giudice adito.2. Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. replicava, per quanto interessa inquesta sede, che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto gli obiettivi che la Regionesi proponeva di perseguire tramite la sua sottoscrizione: essi hannocertamente stabilizzato il livello dei tassi di interesse dovuti dallaNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Regione sul mutuo sottostante, consentendo ad essa di beneficiare diun’adeguata copertura contro il rischio di incremento dei tassi diinteresse. Seppure sia stato ex post accertato che la Regione avrebbepotuto astenersi dal ricercare tale copertura, posto che i tassi sonorimasti ai minimi storici, la considerazione non ha alcuna rilevanza aifini del presente giudizio: le condizioni dello [OSCURATO:PERSONA] apparivano, almomento della stipula, perfettamente in linea con quelle chepresentavano i mutui a tasso fisso aventi la medesima durata.In via pregiudiziale la Banca eccepiva il difetto di giurisdizione delgiudice italiano su tutte o, in ogni caso, sulla grande maggioranzadelle domande proposte dalla Regione, essendo lo [OSCURATO:PERSONA] regolatodall’ISDA, soggette quindi alla giurisdizione esclusiva delle Cortiinglesi. La convenuta osservava che, nonostante la diversaarticolazione proposta nella citazione della Regione, la domandariguardava la nullità dello [OSCURATO:PERSONA], la quale rivestiva, sotto un profilologico, carattere preliminare rispetto a quella concernente la pretesainesatta esecuzione degli obblighi comportamentali nella fase dellasua negoziazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Con il presentare la domandainerente alla nullità dello [OSCURATO:PERSONA] come subordinata rispetto a quellainerente all’accertamento della responsabilità, precontrattuale oextracontrattuale della Banca, la Regione aveva fatto una scelta privadi senso logico, che non si spiegava altrimenti se non con l’intento ditentare di eludere la clausola di giurisdizione dell’Accordo ISDA.Invero, con la propria domanda di responsabilità proposta in viaprincipale, la Regione mirava a conseguire i medesimi risultati chediscenderebbero da una dichiarazione di nullità dello [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, la domanda riguardante l’accertamento diresponsabilità precontrattuale o extracontrattuale per inadempimentoNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026della normativa di settore non può che assumere, secondo unapproccio di prevalenza della sostanza del petitum sulla forma,carattere oggettivamente subordinato rispetto a quella inerente allaverifica della validità dello [OSCURATO:PERSONA], che è dunque la domanda conriferimento alla quale va verificata la sussistenza della giurisdizioneitaliana.Dopo lo svolgimento dell’udienza di prima comparizione e lo scambiotra le parti delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., conprovvedimento in data 7 marzo 2024, il Tribunale di Bolognadisponeva consulenza tecnico contabile sui quesiti indicati nelmedesimo provvedimento.Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. veniva, peraltro, fusa perincorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.A., che si costituiva nel giudizio di merito,con comparsa di intervento in data 26 marzo 2024, facendo proprietutte le difese già articolate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., compresal’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito.Per quanto riguarda tale eccezione, il Tribunale ne riservava ladecisione unitamente all’eventuale merito.3. Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento preventivo digiurisdizione sulla base di tre motivi.La ricorrente deduce: a) che ha avviato un distinto giudizio nel RegnoUnito, finalizzato ad accertare la piena validità ed efficacia delcontratto derivato; b) che il giudice inglese ha pronunciato sentenzadi merito, con cui ha riconosciuto la piena validità ed efficacia tra leparti del [OSCURATO:PERSONA] e l’idoneità delle informazioni, fornite daDexia alla Regione, ad assolvere gli oneri informativi posti a caricodella Banca dalla normativa italiana.[OSCURATO:PERSONA]Romagna ha depositato controricorso.Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari lagiurisdizione italiana.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo (“sul difetto di giurisdizione del giudice italianosu tutte le domande della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 2,della legge 218/1995, a fronte della clausola di giurisdizionedell’accordo ISDA”), la ricorrente evidenzia che, nel giudizio di merito,la Regione aveva svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le seguenti domande:a) una domanda principale finalizzata ad accertare una suppostaresponsabilità precontrattuale o, in alternativa una responsabilitàextracontrattuale per violazione di obblighi informativi e di condottaapplicabili in relazione al [OSCURATO:PERSONA]; b) una domandasubordinata finalizzata ad accertare la nullità del contratto derivato;c) e una domanda ulteriormente subordinata alternativa finalizzata arichiedere la risoluzione anticipata del [OSCURATO:PERSONA]. Laricorrente sostiene che tutte le domande, sopra riportate, sonosottratte alla giurisdizione del giudice italiano a fronte della clausoladi giurisdizione esclusiva, riportata nell’Accordo ISDA.Si sostiene che la tesi della Regione, secondo cui le proprie domandesarebbero volte ad accertare una supposta responsabilitàprecontrattuale o extra-contrattuale, costituisce niente di più che unespediente per sottrarre la controversia alla clausola di giurisdizione.Infatti, argomenta ancora la ricorrente, gli obblighi di consulenza (chela Regione assume non adempiuti) non trovano giustificazione in undistinto contratto, ma, piuttosto, implicitamente, nel contesto dellanegoziazione del [OSCURATO:PERSONA]. Si fa notare che l’Accordo ISDAinterviene anche su tali questioni, il che le rende, inevitabilmente,Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026questioni relative al medesimo Accordo ISDA, assoggettandone,dunque, la definizione alla giurisdizione esclusiva del giudice inglese.A dire della ricorrente, il fatto che l’Accordo ISDA sia stato stipulatosuccessivamente al [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla questione digiurisdizione, essendo perfettamente concepibile che le parti decidanodi rimettere le controversie che dovessero sorgere da un determinatocontratto ad un giudice straniero anche in un momento successivo alperfezionamento di esso. Nessuna norma, insomma, impone distipulare simultaneamente l’accordo di deroga della giurisdizione ed ilcontratto cui tale accordo si riferisce.2 Con il secondo motivo (“in via subordinata e condizionata almancato accoglimento del primo motivo di ricorso”) la ricorrentesostiene che il giudice italiano difetta in ogni caso di giurisdizione aisensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 218/1995, riguardando ladomanda principale della Regione l’accertamento di responsabilitàcontrattuali ai sensi dell’accordo ISDA. Si sostiene che gli obblighidegli intermediari di “informazione cd. attiva circa la natura, i rischi ele implicazioni della singola operazione e di segnalazione delleoperazioni inadeguate” sono obblighi che incombonosull’intermediario in esecuzione del contratto quadro in materia diinvestimenti e che, conseguentemente, se violati, generano unaresponsabilità di tipo contrattuale e non precontrattuale o extra-contrattuale.3 Con il terzo motivo di ricorso (“in via subordinata e condizionata almancato accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso”) sisostiene che, seppure si dovesse riconoscere la giurisdizione delgiudice italiano sulla domanda principale, deve in ogni casoriconoscersi la sussistenza della giurisdizione inglese sulle domandeNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026subordinate della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dellalegge 218/1995.I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.L’analisi della vicenda deve partire dalla pronuncia di queste SS.UU.,n. 14939 del 2023, intervenuta in una causa promossa da un enteterritoriale contro l’attuale ricorrente in relazione a due contratti diinterest rate swap (IRS) suggeriti dalla [OSCURATO:PERSONA].In quella vicenda, l’ente territoriale (la Provincia di Pesaro-Urbino)formulò le seguenti domande: a) in via principale, chiese la condannadella società convenuta al risarcimento del danno per inadempimentodegli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di consulenza; b) invia alternativa, chiese la condanna della convenuta al risarcimentodel danno per responsabilità precontrattuale o aquiliana; c) in viasubordinata, chiese che fosse dichiarata la nullità del contratto diswap stipulato nel 2005 e condannata la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme addebitate all’ente alla Provincia in esecuzione del suddettocontratto di swap.Le Sezioni Unite, in quella occasione, affermarono che «lagiurisdizione si determina in base alla domanda principale, a nullarilevando il contenuto delle domande subordinate. E nel caso dispecie la Provincia ha proposto in via principale due domandealternative: -) accertamento dell’inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delcontratto di consulenza, per violazione del dovere di informazione e dioffrire contratti adeguati; -) risarcimento del danno da violazione deidoveri di correttezza durante le trattative (cfr. atto di citazione, p. 27,§ 4). Dunque, è rispetto a tali domande che va valutata lasussistenza della giurisdizione, non rispetto alla domanda di nullitàdel contratto di swap [...]. Non è decisiva in senso contrario laNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026deduzione della ricorrente, secondo cui la subordinazione delladomanda di nullità a quella di inadempimento nel caso di speciesarebbe “artificiosa”. Infatti, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e la Provinciahanno concluso due contratti: un contratto di consulenza ed uncontratto di swap. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il primo non è statoadempiuto, per violazione degli obblighi informativi precontrattuali, e- in subordine - che il secondo sarebbe comunque nullo. Tra le duedomande non vi è nesso di pregiudizialità. La responsabilità perviolazione degli obblighi informativi precontrattuali da partedell’intermediario o del consulente, infatti, può in teoria sussistereanche quando per suo tramite o su sua proposta venga stipulato uncontratto perfettamente valido ed efficace, ma inadeguato (violazionedella c.d. know your customer rule). Se tra due domande manca unvincolo di pregiudizialità ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c.,la parte che le ha proposte resta libera di scegliere quale di esseformulare in via principale, e quale in via subordinata, e tale scelta -costituendo esercizio del diritto di difesa - non è censurabile, nésindacabile in questa sede».Ciò posto deve subito essere chiarito che la fattispecie oggetto diCass. S.U., n. 14939 del 2023, non è sovrapponibile a quella oggettodel presente giudizio, nella quale la conclusione dell’IRS non è statapreceduta da un incarico di consulenza, autonomo rispetto alcontratto derivato. L’attività di consulenza, e la correlativa denunziadi violazione degli obblighi di informazione, non sono dedotte qualeoggetto di un contratto autonomo, ma si collocano, incidentalmente,nella stessa negoziazione del IRS da parte della Banca, comunquetenuta, secondo la Regione attrice, al rigoroso rispetto degli obblighiinformativi e delle prescrizioni comportamentali ex artt. 21 TUF e 26Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026e ss. del Reg. Consob n. 11522/1998, connaturate alla prestazione diun servizio di negoziazione.Nello stesso tempo deve rilevarsi che le violazioni denunziatedall’attrice riguardano obblighi di comportamento riferiti a unmomento antecedente al compimento dell’operazione negoziale,pacificamente intervenuta quando l’accordo ISDA non era statoancora concluso. Insomma, l’operazione nel momento in cui fucompiuta era priva di un inquadramento generale (come sarebbestato, invece, qualora la operazione si fosse inserita nel momentoesecutivo di un contratto-quadro). Se questo è vero, la conseguenza,sul piano della qualificazione della domanda, sembra invero evidente:la domanda risarcitoria, così come proposta dalla Regione, suppone ladenunzia della violazione dell'art. 1337 c.c., da cui discende, sulpiano della deduzione si intende, l'obbligo per l'intermediario dirisarcire gli eventuali danni.Viene in considerazione il seguente principio: «In tema diintermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazionedel cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge ponea carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi diinvestimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n.1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, conconseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella faseantecedente o coincidente con la stipulazione del contratto diintermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti(cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essereaccostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, aresponsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre allarisoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioniNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiutein esecuzione del "contratto quadro"» (Cass., S.U., n. 26724/2007).È oramai acquisito che non costituiste ostacolo a tale inquadramentol'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, la violazione dell'obbligodi comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattativee nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel casodi rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulatoun contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto conclusosia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittimadel comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento deldanno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero almaggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto inviolazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostratal'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a dettocomportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale ediretto.Com’è noto, l’opinione prevalente riconduce la responsabilitàprecontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta,posta dagli artt. 1337 e 1338 c.c. a tutela del corretto dipanarsidell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilitàextracontrattuale (Cass. n. 24738/2019; Cass. n. 16735/2011).La natura della responsabilità precontrattuale, sia essaextracontrattuale o contrattuale, non è comunque decisiva ai fini delpresente giudizio, poiché anche l’opinione che riconduce laresponsabilità precontrattuale nella nozione di responsabilitàcontrattuale da "contatto sociale qualificato" - inteso come fattoidoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal qualederivano, a carico delle parti obblighi di buona fede, di protezione e diNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026informazione, in virtù degli artt. 1175 e 1375 c.c. – non ritiene che laresponsabilità abbia titolo nel contratto stipulato dalle parti, che puòanche non essere stato stipulato, ma direttamente dalla legge, purmutuando dalla responsabilità contrattuale la disciplina, soprattutto intermini di onere della prova e prescrizione (Cass. n. 14188/2016).In effetti, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fedenello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo non solo in casodi rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancataconclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido oinefficace, ma anche in caso di contratto validamente conclusoquando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice dimerito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative,di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizioprobabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contrattostesso (Cass. n. 5762/2016; Cass. n. 4715/2022).Le considerazioni che precedono sono sufficienti a escludere che ladomanda proposta in via principale, di risarcimento del danno siaricompresa nell’accordo ISDA, non solo perché questo è statosottoscritto dopo l’operazione, ma inoltre perché la responsabilitàfatta valere con pretesa risarcitoria non trova titolo costitutivo nelcontratto già stipulato dalle parti (a cui si potrebbe riferirsi l’accordo),ma direttamente nella legge (cfr. Cass. n. 2145/2025).vicenda, non resta che ripetere quanto già affermato da questeSezioni Unite in numerose occasioni aventi ad oggetto controversieanaloghe a quella oggetto del presente regolamento di giurisdizione:a) l’art. 13 dell’ISDA non riguarda le domande extracontrattuali eNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026precontrattuali; b) la giurisdizione si stabilisce in base alla domandaprincipale, a nulla rilevando quelle subordinate (Sez. S.U. n.29107/2020; n. 28384/2020; n. 1311/2017; n. 19675/2014; n.2926/2012).Va da sé, una volta identificato nella legge e non nel contratto il titolodi responsabilità fatta valere dalla Regione nel presente giudizio, chela circostanza rappresentata dalla Banca in questa sede, che il giudiceinglese ha pronunciato sentenza di merito, con cui ha riconosciuto lapiena validità ed efficacia tra le parti del [OSCURATO:PERSONA], non haalcun rilievo, nemmeno come affermazione implicita dellagiurisdizione inglese. La responsabilità ex art. 1337 c.c. èconfigurabile pure in presenza di un contratto valido. In quantoall’ulteriore rilievo proposto dalla ricorrente, che il giudice ingleseavrebbe anche riconosciuto l’idoneità delle informazioni, fornite daDexia alla Regione, ad assolvere gli oneri informativi posti a caricodella Banca dalla normativa italiana, il medesimo evoca una questionedi merito riguardante la fondatezza della domanda, del pari irrilevanteai fini della giurisdizione.Le considerazioni che precedono, nello stesso tempo, segnano unairriducibile distinzione rispetto a una diversa vicenda, recentementeesaminata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 1582/2026,intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione promosso nelcorso di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Con taleordinanza, le Sezioni Unite hanno dichiarato, in applicazione dellaclausola 13 inclusa nell’ISDA [OSCURATO:PERSONA], il difetto digiurisdizione del giudice italiano. Infatti, in quel caso, fu riconosciutoche «la domanda spiegata dall’odierna ricorrente in sedeamministrativa ha avuto di mira, sia pur per il formale tramiteNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’annullamento della Determinazione n. 96/2022, l’accertamentodella validità dei contratti di swap conclusi tra le parti, a frontedell’atto di annullamento in autotutela». Si trattava, quindi, di unacontroversia relativa al contratto, presupposto che non ricorre nelcaso in esame.È ancora irrilevante ai fini della giurisdizione l’assunto, proposto da[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, la Regione pur formalmente chiedendol’accertamento della responsabilità contrattuale (o precontrattuale) diDexia ed il risarcimento del danno, nella sostanza mira a privare diefficacia il contratto di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, non resta che precisare,sulla scia di Cass., S.U., n. 14939 del 2023, che «in virtù del principiodispositivo nulla vieta alla parte di scegliere lo strumento giuridicoritenuto più appropriato per tutelare i propri interessi, che si tratti dinullità, annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento deldanno. Pretendere di essere risarciti per essere stati indotti astipulare un contratto valido ma rovinoso, così come invocare lanullità di quel contratto, sono domande che potranno anche condurrein concreto al medesimo risultato, ma restano diverse per natura,presupposti, oggetto e onere della prova».3. Quanto al terzo motivo, il quale pone il problema di giurisdizionecon riferimento alla domanda subordinata, giova richiamare ilprincipio secondo il quale nel caso di domande cumulate avvinte danesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare lagiurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesal'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tuttesull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso disubordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il giudizio dilegittimità avente ad oggetto la questione di giurisdizione va risoltoNumero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulladomanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmentediversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima,rilevante solo condizionatamente alla definizione della domandapregiudiziale (cfr. Cass., S.U., n. 7822/2020; n. 16458/2020; n.2481/2024).Tanto premesso il motivo è fondato: le domande subordinateproposte dalla Regione, di nullità, risoluzione e risarcimento dainadempimento contrattuale dell’IRS, rientrano nella formula relatingto, this Agreement “in relazione all'accordo”, usata da previsionecontrattuale invocata dalla Banca in questa sede per farne discenderela giurisdizione del giudice inglese. Tale conclusione non trovaostacolo nella circostanza che l’operazione, oggetto della domanda, fuconclusa prima dell’ISDA [OSCURATO:PERSONA]. Si legge testualmentenella parte introduttiva dell’ISDA che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e RegioneEmilia-Romagna «have entered and/or anticipate entering into one ormore transactions (each a “Transaction”) that are or will be governedby this [OSCURATO:PERSONA] [...]»; nella traduzione: «hanno stipulatoe/o prevedono di stipulare una o più transazioni (ciascuna una"Transazione") che sono o saranno regolate da questo AccordoQuadro [...]Pertanto, in relazione alla domanda principale sussiste la giurisdizioneitaliana, mentre per la domanda subordinata sussiste la giurisdizionedel giudice inglese.Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice di merito. Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo perpronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato (Cass., S.U., n.28802/2022; n. 22674/2022).Numero registro generale 24694/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 22456/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano in relazione alladomanda principale e la giurisdizione del giudice inglese in relazionealla domanda subordinata.Così deciso in Roma, il 23.6.2026 [OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]