CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 06203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21017/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 579/2022 depositata i l 11/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. FATTO E DIRITTO 1. Il presente giudizio scaturisce dalla notificazione di un avviso di accertamento n. MUO100001660U emesso a seguito dell’omesso versamento dell’imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 504 del 1998, relativamente all’anno d’imposta 2010, per un importo pari a euro 26.713,99 oltre interessi pari a euro 5.032,48 e conseguenti sanzioni amministrative per euro 32.056,79. L’atto impositivo era emesso nei confronti della ditta Ciro di Martino, in qualità di Centro trasmissione dati (hinc: CTD) e raccoglitore di scommesse per conto di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: [OSCURATO:PERSONA]), alla quale l’atto impositivo veniva notificato in qualità di coobbligata solidale. 1.1. Quest’ultima ha proposto ricorso contro l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che lo ha rigettato con provvedimento confermato dalla sentenza Commissione tributaria regionale di Roma (hinc: CTR) n. 579/2022 depositata in 11/02/2022. 1.2. In particolare, l’atto impositivo riguardava l’imposta unica dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS) e in assenza di concessione rilasciata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi ai sensi dell’art. 15, comma 8-duodecies, d.l. n. 78 del 01/07/2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. 2. La CTR, in sintesi, ha ritenuto: − infondata la doglianza per omessa pronuncia sul lamentato vizio di nullità dell'accertamento per la mancata traduzione in lingua inglese, osservando,al riguardo, sia che , in base alla normativa vigente, non vi è norma che contempli come causa di nullità la mancata traduzione in lingua inglese dell’atto notificato;sia che, nella specie, non è stato minimamente leso il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto, che ha proposto tempestivamente il ricorso in lingua italiana, con formulazione di numerose, argomentate ed ampie difese; − alla luce degli artt. 3 e 11 d.lgs. n. 504 del 1998, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, sono infondate le doglianze relative alla carenza di soggettività passiva, ai fini dell’imposta, in capo al CTD: (anche) le ricevitorie operanti per conto dei bookmakersprivi di concessione, come nella specie, svolgono una attività gestoria che costituisce il presupposto soggettivo dell'imposizione e, conseguentemente, sono obbligate al versamento del tributo. La ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite dei propri centri di trasmissione dati, ha integrato il presupposto d’imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo; − in merito al presupposto oggettivo, in relazione al fatto generatore dell’[OSCURATO:PERSONA], la legge di stabilità per il 2011 non ha portato alcun elemento innovativo al termine raccolta contemplato nel d.lgs. n. 504 del 1998, ma si è limitata a chiarire che l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta delle scommesse viene effettuata abusivamente, ovvero senza le previste concessioni; − è infondata la contestazione relativa all’assenza del cd. presupposto territoriale dell’imposta e, di conseguenza, all’insussistenza dell’obbligazione solidale in capo a [OSCURATO:PERSONA], considerato che, come precisato da Cass. n. 9735 del 2021, «il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse che risiede, in relazione a ogni scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia»; − le doglianze relative alla mancata conformità della normativa italiana con quella unionale sono infondate, a seguito di CGUE 26/02/2020 (C-788/18, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); − è infondata la richiesta di disapplicazione dell'art. 3 d. lgs. n. 504 del 1998, per incompatibilità con gli artt. 49 e 56 ss. TFUE, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE in materia di servizi di gioco e di discriminazione fiscale, nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto. Non sussiste, infatti, alcuncontrasto della normativa italiana con i principi di cui alla normativa europea, come precisato da Cass. 21/04/2021, n. 10473, anche con riferimento agli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dal legislatore italiano; − è infondata la richiesta di disapplicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 per violazione dell’art. 401 Direttiva 2006/112/CE, in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari, diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata, in quanto l’imposta unica non presenta certamente la terza e la quarta caratteristica essenziale dell'IVA, ossia la riscossione dell'imposta in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, nonché l'esistenza di un diritto alla detrazione dell'imposta pagata in occasione della precedente fase dello stesso processo; − è infondata la censura di nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in merito alla violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5, commi 1 e 6, comma 2, legge n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, inerente all'applicazione dell’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza.I primi giudici, nel riconoscere la legittimità dell'accertamento impugnato, hanno ritenuto corretta e condivisibile l'applicazione delle sanzioni pecuniarie così come disposta dall'Ufficio. 3. Contro la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con otto motivi di ricorso (dei quali tre in via pregiudiziale, uno in via preliminare e quattro nel merito). 4. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre dare atto della tardività della notifica e della conseguente inammissibilitàdel controricorso, avvenuta a mezzo pec, in data 11/10/2022, a fronte della notifica del ricorso del 01/09/2022. 1.1. Sempre, in via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rimessione alla pubblica udienza chiesta, nelle conclusioni, dalla parte ricorrente, dal momento che i motivi di ricorso riguardano questioni oggetto di una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Cass., Sez. U, 19/02/2024, n. 4331, v. anche Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437; Cass.26/10/2022, n. 31679). 2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso in via pregiudiziale è stato chiestodi sollevare una nuova questione di legittimità c ostituzionale con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66,legge n. 220 del 2010 e da C. cost. n. 27 del 2018. 2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, evidenziando come C. cost. n. 27 del 2018 imponga l’inapplicabilità della norma illegittima nei confronti del titolare del CTD obbligato principale e, ancor di più nei confronti del bookmaker,che originariamente è stato inciso dal tributo in via solidale. 3. Con il secondo motivodi ricorsoin via pregiudiziale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 220del 2010, con specifico riferimento all’art. 1, comma 64, laddove viene identificata la ratio legis nell’applicazione dell’imposta unica a soggetti che svolgono attività illecita, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 3.1. Con tale motivo la ricorrente richiama la finalità perseguita dall’art. all’art. 1, comma 64, legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), ove statuisce che le norme ivi contenute si applicano : «… al fine di rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82 …» La finalità della legge di stabilità del 2011 , di sanzionare l’attività di gioco illecita, ad avviso della ricorrente,non è conciliabile con la peculiare situazione in cui operano [OSCURATO:PERSONA] e i CTD alla stessa affiliati, posto che queste ultime non svolgono alcuna attività illecita. A supporto di tale tesi richiama la giurisprudenza della CGUE, del Consiglio di Stato (n. 1685 del 2022) e quella penale di questa Corte (n. 25439 del 2020), per evidenziare che l’affermazione giudiziale della liceità dell’operato di [OSCURATO:PERSONA] e dell’inconfigurabilità, relativamente al suo modus operandi, della fattispecie di reato di illecita intermediazione nella raccolta scommesse, assumepiena rilevanza nel giudizio tributario. 4. Con il terzo motivo di ricorso in via pregiudiziale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504del 19 98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. È stato proposto e/o chiesto di sollevare d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, par. 3, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, par. 3, del reg. proc. CGUE, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della CGUE, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE. 4.1. Con tale motivo la ricorrente sollecita una nuova rimessione degli atti alla CGUE, rilevando che la sentenza 26/02/2020 (causa C-788/18) – la quale ha affermato che: «L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di [OSCURATO:PERSONA] stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse.» - sia connotata da una motivazione insufficiente e contraddittoria e sia in contrasto con altri precedenti della stessa CGUE (causa C-243/01, Gambelli; cause riunite C- 338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e altri; cause riunite C-72/10 e C- 77/10, Costa e Cifone; causa C-375/14 Laezza) e con gli stessi principi di diritto dalla stessa enunciati. 5. Con l’unico motivo di ricorso in via preliminare è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in merito all’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese. 6. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66 , legge n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 6.1. Con tale motivo la ricorrente, richiamando C. cost. n. 27 del 2018, evidenzia che la responsabilità d’imposta del beneficiario sostanziale della “gestione” altrui ha natura “dipendente”, in quanto, per espressa volontà legislativa, egli non integra il presupposto d’imposta (la “gestione”), ma è mero titolare dell’interesse economico sottostante. Di conseguenza, l’obbligazione facente capo al coobbligato in via dipendente [il terzo beneficiario] esiste solo in quanto esista l’obbligazione principale facente capo ad altro soggetto [il gestore per conto terzi] e non viceversa. Il bookmaker estero, infatti, non partecipa alla verifica fiscale, non instaura alcun contraddittorio con l’ADM e non può esplicare alcuna attività di difesa, in quanto non è parte durante le procedure di verifica del presunto mancato pagamento dell’imposta unica. 7. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 288del 1998, art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. , con riferimento al presuppostoterritoriale dell’imposta. 7.1. Con tale motivo la ricorrente – in relazione al requisito della territorialità – evidenzia che l’applicazione dei principi generali del codice civile conduce a ritenere che il contratto di scommessa stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e i giocatori italiani si perfezioni a Malta, vale a dire, ai sensi dell’art. 1327 c.c. , «nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione». Anche nell’ipotesi in cui la pubblicazione del palinsesto e delle quote da parte del bookmaker fosse intesa alla stregua di un’offert a al pubblico ex art. 1336 c.c., e non già quale «invito ad offrire», il luogo di conclusione del contratto risulterebbe essere, in ogni caso, il territorio della Repubblica di Malta. In sostanza, qualunque sia lo schema contrattuale adottato (invito ad offrire ovvero offerta al pubblico), il contratto si conclude indubitabilmente a Malta, cosicché l’atto impugnato risulta emesso in assenza (oltre che del presupposto soggettivo, altresì) del presupposto territoriale necessario per l’applicazione del tributo, atteso che la conclusione del contratto di scommessa avviene sicuramente al di fuori del territorio italiano e, più precisamente, nella Repubblica di Malta, ove sono localizzati il server e le professionalità specificamente deputate da [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione del rischio e all’accettazione delle scommesse (i cd. Risk manager). 8. Con terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto unionale di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio del legittimo affidamento, con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. 8.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la prospettiva recepita dall’Ufficio comporta la manifesta discriminazione dei bookmakerscondotta, ancora una volta, in violazione della libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss. TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza unionale e nazionale. Difatti, l’operatore comunitario [OSCURATO:PERSONA] non può essere forzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker esteri, poiché protagonista e destinatario di una copiosa serie di sentenze della CGUE e della magistratura nazionale che ne hanno definitivamente accertato l’illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l’effetto, hanno riconosciuto la piena legittimità della sua attività verso l’Italia per il tramite dei CTD. È, peraltro, proprio in ragione dei suddetti illegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano – e non già per effetto di una libera scelta – che [OSCURATO:PERSONA] si è vista costretta a operare in modo transfrontaliero da Malta e, conseguentemente, assolvere all’estero l’imposizione specifica sulle attività di gioco ([OSCURATO:PERSONA]). 8.2. Il bookmakerconcessionario, che svolge la funzione di banco e si presenta come parte contrattuale nel negozio di scommessa, è perfettamente in grado di traslare l’onere impositivo sulle quote offerte allo scommettitore con il quale conclude il contratto. Per contro, la ricevitoria di [OSCURATO:PERSONA] non svolge la funzione di banco, non è parte nel contratto di scommessa e non fissa le quote applicate allo scommettitore italiano, il quale conclude il contratto di scommessa direttamente con [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, la ricevitoria di [OSCURATO:PERSONA] –allorché viene chiamata a rispondere dell’imposta (al pari dei bookmaker s concessionari, quale soggetto passivo principale) – non è in grado di traslarne in alcun modo l’onere sugli scommettitori. 8.3. La ricorrente ha, quindi, chiesto una nuova rimessione degli atti alla CGUE per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE, alla luce delle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10) e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenza Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08) e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13) e i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici di cui all’art. 1-3 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 504, come modificato dall’art. 1, comma, 66,lett. b) , della l egge di s tabilità 2011. 8.4. La ricorrente ha, infine, evidenziato che, in base all’art. 1, comma 945, legge n. 208 del 2015 «a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza». Le scommesse sportive, pertanto, non sono più tassate sull’ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L’imposta unica è stata modificata da indiretta (sul consumo di ricchezza dello scommettitore) a diretta, sull’esercizio di attività economica di bookmaking. Tuttavia, in forza dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 (così come modificato dalla legge n. 208 del 2015), nei confronti delle ricevitorie non collegate al totalizzatore nazionale, l’imposta u nica si applica, a decorrere dal 01/01/2016, «su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente aquello di riferimento». Ad avviso di parte ricorrente, con tale previsione, viene nuovamente differenziatala posizione diStanleybet rispetto al le ricevitorie affiliate dai concessionari nazionali o a questi collegate, dimostrando in modo assolutamente chiaro che l’imposta unica, per le annualità 2011-2015, è soltanto una «sanzione»che grava sui CTD, che operano per una società “costretta” a svolgere la propria attività in assenza di concessione, per le continue discriminazioni subite. 9. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5, commi 1 e 6, comma 2, legge n.472 del 1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. 9.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria. 10. Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre rilevare che le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimi interventi - recentemente confermati anche da Cass. 23/05/2025, n. 13818, Cass.06/02/2025, n. 3052, Cass. 16/01/2025, n. 1111 ( ex multis, Cass.30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n. 8907 e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass. 02/04/2021, n. 9144, n. 9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082,Cass. 07/03/2023, n. 6761; Cass. 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ.)– non solo da parte di questa Corte ma anche ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con un formante giurisprudenziale ormai ampiamente consolidato nel senso che: -la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011. Con il dispositivo della pronuncia costituzionale appena richiamata viene dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», nella parte in cui prevedono che –nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione»; -il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, legge 13/12/1989, n. 401, non produce nessuna influenza sulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non ne comporta la sottrazione dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010; -l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né emergono profili di doppia imposizione. La CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakersnazionali e bookmakersesteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nello Stato membro interessato». Non può essere, inoltre, evocata la libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incidere sul sistema nazionale interno di imposizione dell’attività di gioco e scommessa, che esula completamente dalla nozione di tributo armonizzato. Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europeale questioni pregiudiziali dedotte nel ricorso; -nessuna specifica previsione normativa dispone che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di aver potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non poter, in alcun modo,ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine; - ai fini del requisito di territorialità non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia; -è inammissibile l’evocazione di un trattamento discriminatorio rispetto a una legge entrata in vigore il 01/01/2016 (art. 1, comma 945, legge n. 208 del 2015), in relazione a imposte che risultano riferite all’annualità del 2011, come precisato anche da C. cost. n. 27 del 2018, considerato 3.3.; - i l rilievo autonomo dei ruoli di bookmaker e ricevitore si riverbera anche sul piano civilistico, nella relazione con lo scommettitore: sono due i rapporti obbligatori,quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore. Non si attaglia quindi al rapporto tra bookmaker e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo. 11. Sono quindi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bisc.p.c. i primi tre motivi di ricorso in via pregiudiziale e l’unico motivo di ricorso in via preliminare, nonché il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, stante il consolidato orientamento di questa Corte, con la conseguenza che non ricorrono i requisiti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla CGUE, secondo quanto richiesto dalla ricorrente. 12. Il quarto motivo di ricorso –incentrato sulla la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, legge n.472 del 1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000 – è, invece, fondato. 12.1. Questa Corte, ha, infatti, evidenziato che (anche) la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva(Cass., 23/05/2025, n. 13818). 12.2. Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi di un anno d'imposta (il 2010) antecedente al 2011. 13. In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e devono essere rigettati gli altri motivi. 13.1. Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile. 13.2. Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. 13.2. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. P.Q.M la Cort