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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25950/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia in data 7/10/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art 114 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, per avere, in concorso con altri due soggetti, portato in luogo pubblico un fucile a pompa marca Winchester modello 1300, Defender cal. 12; fatto accertato il 15/7/2014 in Vigevano.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen.

La frase intercettata in ambientale (con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto: "No, a parte gli scherzi, cosa facciamo, lo dobbiamo portare via 2 ") potrebbe avere una molteplicità di interpretazioni, potendo l'affermazione "lo dobbiamo portare via" significare che gli altri due soggetti a bordo dell'autovettura dovevano andare ancora a ritirare l'oggetto, tanto è vero che, nei successivi passaggi, essi si sarebbero posti il problema se pagarlo subito, parzialmente o nella totalità nonché se provarlo.

Analogamente, le dichiarazioni di Merlin, che spiegava di avere avvisato la persona dalla quale dovevano andare a prendere il fucile rappresentandole che sarebbe stato in ritardo in quanto aveva altri impegni, dimostrerebbero che, in quel momento, l'arma non si trovava ancora sull'autovettura.

Quanto, poi, all'affermazione contenuta in sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che le sue (armi) erano occultate in luoghi sicuri, che proponeva di utilizzare anche per occultare il fucile in questione, in realtà le relative intercettazioni ambientali sarebbero state erroneamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e non a Merlin, trattandosi di uno scambio verbale tra quest'ultimo e Peragine.

Lo stesso maresciallo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che nonostante il nascondiglio sia stato attenzionato, [OSCURATO:PERSONA] non ci avrebbe messo piede.

E anche secondo il Giudice di primo grado residuerebbe un dubbio ragionevole che sia stata trasportata un'altra arma e non il fucile indicato nel capo di imputazione, posto che esso non sarebbe mai stato ritrovato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, che sarebbe stato fondato sulla valorizzazione della sola capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal carattere, dai precedenti penali, dalla condotta antecedente al reato, obliterando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prestato alcun contributo all'attività criminosa agita da Peragine e da Merlin, i quali avevano acquistato e trasportato l'arma e non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai dichiarato di essersi prestato a nascondere armi e munizioni per conto di altri al fine di procurarsi la sostanza stupefacente al consumo della quale era aduso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la responsabilità dell'imputato è stata affermata a partire da alcune captazioni ambientali dalle quali era emerso che tre conversanti, tra cui vi era [OSCURATO:PERSONA], mentre si spostavano in auto, discutevano di un'arma, riconducibile a un fucile a pompa, di cui avevano in quel momento il possesso e che stavano portando in un nascondiglio.

Una circostanza che, peraltro, è stata riscontrata dal fatto che proprio tale conversazione aveva permesso agli operanti di individuare il nascondiglio, di metterlo sotto controllo e, mesi dopo, di procedere alla perquisizione e al sequestro delle armi in questione.

E proprio il tenore della conversazione è stato ritenuto indicativo della piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del trasporto dell'arma a bordo della vettura, dovendo escludersi che egli avesse ascoltato passivamente uno scambio tra gli altri due soggetti presenti in auto senza comprenderne la portata, avendo i loquenti, tra cui l'imputato, fatto espresso riferimento al possesso di un fucile "a pompa" di cui essi non sapevano cosa fare e dove occultarlo.

Una lettura del materiale istruttorio, priva di elementi di manifesta illogicità, che ha correttamente condotto i Giudici di merito a configurare il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo in assenza di licenza, rispetto alla quale le odierne censure assumono un carattere meramente rivalutativo, non consentito in sede di legittimità, ove non è ammessa la possibilità di una differente lettura del materiale intercettativo, salvo il caso di palese travisamento dello stesso, qui non sussistente.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è stata motivatamente respinta in ragione del precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per detenzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Un apprezzamento di fatto, compiuto in un ambito connotato da ampia discrezionalità valutativa del Giudice di merito, che si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANDREA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia in data 7/10/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art 114 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, per avere, in concorso con altri due soggetti, portato in luogo pubblico un fucile a pompa marca Winchester modello 1300, Defender cal. 12; fatto accertato il 15/7/2014 in Vigevano. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. La frase intercettata in ambientale (con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto: "No, a parte gli scherzi, cosa facciamo, lo dobbiamo portare via 2 ") potrebbe avere una molteplicità di interpretazioni, potendo l'affermazione "lo dobbiamo portare via" significare che gli altri due soggetti a bordo dell'autovettura dovevano andare ancora a ritirare l'oggetto, tanto è vero che, nei successivi passaggi, essi si sarebbero posti il problema se pagarlo subito, parzialmente o nella totalità nonché se provarlo. Analogamente, le dichiarazioni di Merlin, che spiegava di avere avvisato la persona dalla quale dovevano andare a prendere il fucile rappresentandole che sarebbe stato in ritardo in quanto aveva altri impegni, dimostrerebbero che, in quel momento, l'arma non si trovava ancora sull'autovettura. Quanto, poi, all'affermazione contenuta in sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che le sue (armi) erano occultate in luoghi sicuri, che proponeva di utilizzare anche per occultare il fucile in questione, in realtà le relative intercettazioni ambientali sarebbero state erroneamente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e non a Merlin, trattandosi di uno scambio verbale tra quest'ultimo e Peragine. Lo stesso maresciallo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che nonostante il nascondiglio sia stato attenzionato, [OSCURATO:PERSONA] non ci avrebbe messo piede. E anche secondo il Giudice di primo grado residuerebbe un dubbio ragionevole che sia stata trasportata un'altra arma e non il fucile indicato nel capo di imputazione, posto che esso non sarebbe mai stato ritrovato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, che sarebbe stato fondato sulla valorizzazione della sola capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal carattere, dai precedenti penali, dalla condotta antecedente al reato, obliterando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe prestato alcun contributo all'attività criminosa agita da Peragine e da Merlin, i quali avevano acquistato e trasportato l'arma e non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai dichiarato di essersi prestato a nascondere armi e munizioni per conto di altri al fine di procurarsi la sostanza stupefacente al consumo della quale era aduso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la responsabilità dell'imputato è stata affermata a partire da alcune captazioni ambientali dalle quali era emerso che tre conversanti, tra cui vi era [OSCURATO:PERSONA], mentre si spostavano in auto, discutevano di un'arma, riconducibile a un fucile a pompa, di cui avevano in quel momento il possesso e che stavano portando in un nascondiglio. Una circostanza che, peraltro, è stata riscontrata dal fatto che proprio tale conversazione aveva permesso agli operanti di individuare il nascondiglio, di metterlo sotto controllo e, mesi dopo, di procedere alla perquisizione e al sequestro delle armi in questione. E proprio il tenore della conversazione è stato ritenuto indicativo della piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del trasporto dell'arma a bordo della vettura, dovendo escludersi che egli avesse ascoltato passivamente uno scambio tra gli altri due soggetti presenti in auto senza comprenderne la portata, avendo i loquenti, tra cui l'imputato, fatto espresso riferimento al possesso di un fucile "a pompa" di cui essi non sapevano cosa fare e dove occultarlo. Una lettura del materiale istruttorio, priva di elementi di manifesta illogicità, che ha correttamente condotto i Giudici di merito a configurare il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo in assenza di licenza, rispetto alla quale le odierne censure assumono un carattere meramente rivalutativo, non consentito in sede di legittimità, ove non è ammessa la possibilità di una differente lettura del materiale intercettativo, salvo il caso di palese travisamento dello stesso, qui non sussistente. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è stata motivatamente respinta in ragione del precedente penale specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per detenzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Un apprezzamento di fatto, compiuto in un ambito connotato da ampia discrezionalità valutativa del Giudice di merito, che si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell