Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01977/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.n. 23278/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata – Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 3875/2021 depositata il 05/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello contro sentenza del locale Giudice di Pace di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale su verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto rituale la notifica di dieci dei sedici verbali in relazione ai quali era stata avviata la procedura di riscossione.

2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

3. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.345 co. 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione alcuni documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] solamente in appello, attestanti in particolare la spedizione al destinatario dell’avviso di consegna al portiere, in relazione a tre verbali.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 139 comma 4, 140, 345 co. 3 e 149 c.p.c., nonché degli Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- artt. 2, 3 e 6 della L. 890/1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto rituale la notifica di tutti i verbali, eseguita mediante consegna al portiere, sulla scorta della sola attestazione di spedizione della raccomandata informativa, e senza la produzione del relativo avviso di ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, ancora, il ricorrente che nelle relate delle suddette notifiche non sarebbe stato dato atto delle vane ricerche dei soggetti abilitati a ricevere la notifica nell’ordine tassativamente prescritto dalla legge prima di poter procedere con la consegna al portiere, costituendo ciò ulteriore ragione di nullità delle notifiche.

Con riferimento, poi, al verbale n. 33110371687, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dato atto che la notifica sarebbe stata eseguita con consegna al portiere, laddove la stessa era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e senza prova della ricezione da parte del destinatario della raccomandata (cd.

CAD), dovendosi ritenere irrilevante l’avviso di ricevimento prodotto da [OSCURATO:PERSONA] -a dire del ricorrente - solamente in appello.

Con riferimento al verbale n. 631000864249, lamenta da ultimo il ricorrente che lo stesso non sarebbe stato notificato mediante consegna al portiere, come erroneamente (a suo dire) affermato dal Tribunale, ma mediante consegna a persona non identificata, con conseguente nullità della notifica.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Per quel che concerne i documenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe depositato solamente in appello, il ricorso difetta di specificità, avendo il Tonello fatto generico riferimento ad alcuni Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- documenti (attestanti l’invio delle raccomandate informative a seguito di consegna al portiere) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto per la prima volta in secondo grado, senza però descriverne compiutamente il contenuto e senza indicare il luogo processuale ove rinvenirli.

Orbene, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “error in procedendo”è anche giudice del fatto ed ha il "potere- dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr.

Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id.

Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id.

Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id.

Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id.

Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id.

Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id.

Sez.

L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; Id.

Sez.

L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id.

Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id.

Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id.

Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id.

Sez.

L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

Ciò tanto più nel caso di specie, ove il giudice di Pace aveva dato atto già in primo grado che i dieci verbali ancora in contestazione erano stati tutti ritualmente notificati con consegna al portiere, Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- per tuttirisultando l’invio della raccomandata informativa (cfr. il passo della pronuncia di prime cure riportato a pag. 8 di ricorso).

In ogni caso, per quel che concerne le dedotte nullità delle notifiche dei vari verbali di accertamento, i motivi risultano inammissibili in quanto il ricorrente si è limitato a denunciare vari vizi (deducendo vuoi la mancanza di attestazione delle vane ricerche, vuoi la mancata individuazione del soggetto ricevente l’atto, vuoi l’insufficienza delle attestazioni di invio delle raccomandate informative, vuoi l’esecuzione delle notifiche con modalità differenti da quelle accertate dai giudici di merito nelle loro pronunce) senza riportare però il contenuto delle relate e, dunque, senza confrontarsi con il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229).

In ogni caso, si deve rilevare che l’assunto secondo cui le notifiche mediante consegna al portiere sarebbero nulle in mancanza dell’avviso di ricevimento, essendo insufficiente la mera spedizione, è infondato.

Infatti, tale principio vale per la raccomanda contenente l’avviso di avvenuto deposito, spedita al destinatario in ipotesi di mancata consegna per irreperibilità c.d.

“relativa”; non vale, viceversa, per la diversa ipotesi di consegna al portiere, per la quale la legge (cfr. art. 139 c.p.c.) prescrive l’invio di una raccomanda semplice: infatti, “nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.

Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).

Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953, in motivazione).

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria sostenendo che il ricorso è dettagliato e che la contestazione è sulla mancanza di prova della spedizione della raccomandata e non sul suo ricevimento.

Dalla memoria non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.

In particolare,si deve ribadire il giudizio di regolarità delle notifiche di tutti i verbali di accertamento formulato dalla Corte d'Appello, risultando indicata sia la data di notifica sia il numero della relativa raccomandata e con rifer i mento al verbale n. 33110371687 essendo presente anche la ricevuta di ritorno .

Ric. 2021n. 2327 8 sez .

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7- Inoltre, deve ribadirsi anche la regolarità della produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale peraltro i l ricorrente aveva reiterato la domanda di disconoscimento con l’appello in quanto non esaminata dal primogiudice.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.n. 23278/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata – Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 3875/2021 depositata il 05/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto di appello contro sentenza del locale Giudice di Pace di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale su verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada. In particolare, il Tribunale ha ritenuto rituale la notifica di dieci dei sedici verbali in relazione ai quali era stata avviata la procedura di riscossione. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata. 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.345 co. 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione alcuni documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] solamente in appello, attestanti in particolare la spedizione al destinatario dell’avviso di consegna al portiere, in relazione a tre verbali. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 139 comma 4, 140, 345 co. 3 e 149 c.p.c., nonché degli Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- artt. 2, 3 e 6 della L. 890/1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto rituale la notifica di tutti i verbali, eseguita mediante consegna al portiere, sulla scorta della sola attestazione di spedizione della raccomandata informativa, e senza la produzione del relativo avviso di ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, ancora, il ricorrente che nelle relate delle suddette notifiche non sarebbe stato dato atto delle vane ricerche dei soggetti abilitati a ricevere la notifica nell’ordine tassativamente prescritto dalla legge prima di poter procedere con la consegna al portiere, costituendo ciò ulteriore ragione di nullità delle notifiche. Con riferimento, poi, al verbale n. 33110371687, il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dato atto che la notifica sarebbe stata eseguita con consegna al portiere, laddove la stessa era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e senza prova della ricezione da parte del destinatario della raccomandata (cd. CAD), dovendosi ritenere irrilevante l’avviso di ricevimento prodotto da [OSCURATO:PERSONA] -a dire del ricorrente - solamente in appello. Con riferimento al verbale n. 631000864249, lamenta da ultimo il ricorrente che lo stesso non sarebbe stato notificato mediante consegna al portiere, come erroneamente (a suo dire) affermato dal Tribunale, ma mediante consegna a persona non identificata, con conseguente nullità della notifica. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Per quel che concerne i documenti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe depositato solamente in appello, il ricorso difetta di specificità, avendo il Tonello fatto generico riferimento ad alcuni Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- documenti (attestanti l’invio delle raccomandate informative a seguito di consegna al portiere) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto per la prima volta in secondo grado, senza però descriverne compiutamente il contenuto e senza indicare il luogo processuale ove rinvenirli. Orbene, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per “error in procedendo”è anche giudice del fatto ed ha il "potere- dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; Id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014). Ciò tanto più nel caso di specie, ove il giudice di Pace aveva dato atto già in primo grado che i dieci verbali ancora in contestazione erano stati tutti ritualmente notificati con consegna al portiere, Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- per tuttirisultando l’invio della raccomandata informativa (cfr. il passo della pronuncia di prime cure riportato a pag. 8 di ricorso). In ogni caso, per quel che concerne le dedotte nullità delle notifiche dei vari verbali di accertamento, i motivi risultano inammissibili in quanto il ricorrente si è limitato a denunciare vari vizi (deducendo vuoi la mancanza di attestazione delle vane ricerche, vuoi la mancata individuazione del soggetto ricevente l’atto, vuoi l’insufficienza delle attestazioni di invio delle raccomandate informative, vuoi l’esecuzione delle notifiche con modalità differenti da quelle accertate dai giudici di merito nelle loro pronunce) senza riportare però il contenuto delle relate e, dunque, senza confrontarsi con il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229). In ogni caso, si deve rilevare che l’assunto secondo cui le notifiche mediante consegna al portiere sarebbero nulle in mancanza dell’avviso di ricevimento, essendo insufficiente la mera spedizione, è infondato. Infatti, tale principio vale per la raccomanda contenente l’avviso di avvenuto deposito, spedita al destinatario in ipotesi di mancata consegna per irreperibilità c.d. “relativa”; non vale, viceversa, per la diversa ipotesi di consegna al portiere, per la quale la legge (cfr. art. 139 c.p.c.) prescrive l’invio di una raccomanda semplice: infatti, “nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953, in motivazione). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria sostenendo che il ricorso è dettagliato e che la contestazione è sulla mancanza di prova della spedizione della raccomandata e non sul suo ricevimento. Dalla memoria non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. In particolare,si deve ribadire il giudizio di regolarità delle notifiche di tutti i verbali di accertamento formulato dalla Corte d'Appello, risultando indicata sia la data di notifica sia il numero della relativa raccomandata e con rifer i mento al verbale n. 33110371687 essendo presente anche la ricevuta di ritorno . Ric. 2021n. 2327 8 sez . M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -7- Inoltre, deve ribadirsi anche la regolarità della produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale peraltro i l ricorrente aveva reiterato la domanda di disconoscimento con l’appello in quanto non esaminata dal primogiudice. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del rico
Sentenza Cassazione n. 01977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris