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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 30703/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18971/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]’ N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ROSARIO -intimata- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 210/2021 depositatoil 03/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Avellino,e la prima anche creditrice ammessa al passivo , proposero opposizione contro l’istanza di omologazione del concordato fallimentare proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

La proposta di concordato aveva contemplato , oltre al pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al curatore e dei crediti in prededuzione, altresì il pagamento al 49,62 % dei creditori chirografari ammessi al passivo, senza interessi, entro quaranta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Afronte degli impegni concordatari aveva inoltre prospettato che già nel decreto di omologazione fosse disposto il trasferimento in favore della proponente (o di soggetti dalla stessa designati)di tutto il residuo complesso immobiliare acquisito all’attivo, dei crediti verso terzi e dei diritti anche derivanti dal positivo esercizio di azioni revocatorie.

L’adito tribunale rigettò le opposizionie omologò il concordato.

Per la parte che in effetti ancora rileva, osservò che il motivo comune concernentel’asserito pregiudizio per gli interessi dei creditori e per gli eredi del fallito in ragione della sottostima del valore dei beniacquisiti all’attivo, in particolar modo dell’immobile di maggior pregio sito in zona centrale di Avellino (via Matteotti) , era da considerare inamm issibile, in quanto coinvolgente il giudizio di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria: giudizio –questo di convenienza –viceversa riservato ai creditori e non sindacabile.

Il reclamo delle opponenti, ai sensi dell’art. 131 legge fall., è stato respinto dalla corte d’appello di Napoli,con aggiunta del rilievo che quanto sostenuto a proposito dell’incidenza sulla legittimità della procedura era rimasto indimostrato.

Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società D2 ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 125, 128 e 129 legge fall.in quanto era stata dalle opponenti espressamente contestata la valutazione dei cespiti costituenti l’attivo fallimentare e le modalità di informativa ai creditori delle stime di riferimento, anche e soprattutto rispetto alle vicende riguardanti l’immobile sopra citato; sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d’appello, in senso confermativo del medesimo giudizio espresso dal tribunale, l’oggetto del giudizio esorbitava completamente dal perimetro della valutazione di convenienza della proposta, essendo stato chiesto il vaglio giudiziale su profili attinenti alla legittimità della procedura concordataria.

Col secondo motivo è dedotto altresì l’omesso esame di fatti decisivo con riferimento (a) all’essere stata la vendita dell’immobile in questione sospesaper avere il tribunale ritenuto “vile” il valore di stima attribuito in sede di c.t.u. (345.000,00 EUR); (b) alla non menzione di tale circostanza nel parere del curatore; (c) all’essere stata dal tribunale disposta una nuova stima; (d) al non avere il curatore ottemperato a tale disposizione, né menzionatola circostanza nel parere sulla proposta di concordato; (e) al non essere stato l’immobile in questione mai posto in vendita; (f) al non essere stata neppure tale circostanza indicata dal curatore durante il procedimento concordatario.II. -Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile, perché, sotto spoglie di censura in iure , l’argomentare delle ricorrenti si sostanzia in un tentativo di revisione del giudizio di fatto.

III. -Le ricorrenti menzionano il principio giurisprudenziale secondo cui nel concordato fallimentare la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha a oggetto l'accertamento della convenienza della proposta ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto ilprofilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata e i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore(Cass. Sez. 1 n. 16738-11).

Non considerano però che a valle di tale principio sta la considerazione del divieto di abuso del diritto.

Edifatti – è stato precisato - il citato “ragionevole equilibrio” non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall'esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all'attivo costituisce null'altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti (così sempre Cass. Sez. 1 n. 16738-11).

IV. –Ora la ridefinizione dell'ambito del procedimento di omologazione, che ha aoggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi e alcune di esse risultino dissenzienti, implica che fuori dal caso in questione, nel quale è sempre necessario verificare se i creditori appartenenti alle predette classi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, re st a esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta.

Con un’unica eccezione: che, in ipotesi di proposta concordataria avanzata da un terzo, si riscontri un ingiustificato sacrificio per le ragioni del debitoreche, non essendo parte dell'accordo intervenuto tra il proponente e i creditori, si veda sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulti insufficiente rispetto al valore reale dell'attivo fallimentare.

Questa ipotesi va peraltro considerata nell’alveo dell’eventualità dell’abuso dello strumento concordatario, visto che questa Corte ha già affermato chenel sistema concorsuale la sottrazione al debitore del potere di amministrare i propri beni e di disporne trova giustificazione soltanto nei limiti risultanti dalla finalità cui è preordinata l’esecuzione collettiva , di soddisfacimento cioè delle pretese dei creditori, nella necessità di stabilire il giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi e quello del debitore al rispetto dei propri beni (cfr. Cass.Sez. 1 n. n. 6904-10).

Sicché, da tal punto di vista, l'utilizzazione del concordato non è sottratta al divieto di abuso del diritto, la cui applicazione, ormai ampiamente diffusa in riferimento sia agli istituti di diritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nel principio generale secondo cui l'ordinamento tutela il ricorso agli strumenti che esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fine per cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggio ulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi li subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell'agente (v.

Cass. Sez. 1 n. 3274-11).

E’ appena il caso di sottolineare che anche in periodo più recente questa Corte ha affermato che nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione -salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi e alcunedi esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, “ a eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto”(v.

Cass. Sez. 1 n. 24359 - 13 , Cass. Sez. 1 n. 19645-15).

V. - I l punto è che accertare che si sia concretizzato o meno , nel concordato fallimentare, un abuso per effetto della distorsione del fine della procedura –che è sempre quello della soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza – , con un eccesso di sacrificio imposto al patrimonio del fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori, integra un accertamento di fatto.

E di tale accertamento le ricorrenti inammissibilmente pretendono una revisione.

Il loro argomentare trova sintesi in ciò: che la corte d’appello, attraverso il giudizio di inammissibilità espresso dal tribunale, avrebbe inopinatamente applicato l’art. 129 legge fall. pur non ricorrendone i presupposti, in quanto era stata espressamente contestata, nella sede dell’opposizione, la ingiustificata sottovalutazione del patrimonio immobiliare e la mancata informativa dei creditori circa le vicende (poi indicate nel secondo motivo) relative all’immobile di via Matteotti.

Ma, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la corte d’appelloha fornito risposta a tale rilievo, seppure negativa sotto entrambi i profili.

Dopo aver ritenuto le opponenti legittima te all’opposizione, ne ha respinto gli asserti non solo perché era chiesto un sindacato sul merito della propostaconsentito solo nel caso della suddivisione dei creditori in classe, e sempre che vi fosse stata l’opposizione da parte di un creditore appartenente a una classe dissenziente – mentre, non essendo questa la situazione di specie, non era ammessa l’estensione del controllo del giudice alla valutazione di convenienza della propostarispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare -; ma anche perché la questione ulteriormente sollevata, circa la non correttezza dell’informazione in conseguenza delle lacune dei pareri e delle valutazioni di stima, non era positivamente riscontrabile.

In ciò la corte d’appello ha esaminato (e, invero , appositamente menzionato) tutti i fatti specificati nell’attuale secondo motivo di ricorso,e ha concluso nel complessivo senso che (i) le motiva zioni afferenti a i cespiti immobiliari fatte dal tecnico della proponente, sebbene esprimenti un valore più riduttivodi quello del c.t.u. nominato in sede fallimentare e di quell o di cui ai pareri del curatore, erano infine state liberamente e consapevolmente valutate dal comitato dei creditoriunitamente al fatto “che per l’immobile (..) non si [fosse] mai proceduto alla tentata vendita all’asta”; (ii) il comitato – quindi -aveva potuto fare le proprie valutazioni correttamente, giungendo alla valutazione di convenienza della proposta; (iii) non era stato “ dimostrato invece da parte opponente che quanto dedotto nell’atto di impugnazione [avesse] inciso sulla legittimità della procedura”.

VI. - In questo senso la corte territoriale, sebbene implicitamente, ha ritenuto indimostrato sia il fondamento di un’eventuale ipotesi di abuso in danno del fallito, sia l’effettività dell’assunto di carente informativa dei creditori in vista del voto a loro richiesto.

Le ricorrenti, nel dire il contrario in rapporto a fatti asseritamente non vagliati che, invece, la corte d’appello ha valutatonel senso della ininfluenza, finiscono con l’affermare che diverso avrebbe dovuto essere l’esito della valutazione complessiva.

E tuttavia questa cosa relega la loro critica in critica di merito, non suscettibile di trovare ingresso in cassazione.

VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18971/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]’ N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ROSARIO -intimata- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 210/2021 depositatoil 03/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Avellino,e la prima anche creditrice ammessa al passivo , proposero opposizione contro l’istanza di omologazione del concordato fallimentare proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La proposta di concordato aveva contemplato , oltre al pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al curatore e dei crediti in prededuzione, altresì il pagamento al 49,62 % dei creditori chirografari ammessi al passivo, senza interessi, entro quaranta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione. Afronte degli impegni concordatari aveva inoltre prospettato che già nel decreto di omologazione fosse disposto il trasferimento in favore della proponente (o di soggetti dalla stessa designati)di tutto il residuo complesso immobiliare acquisito all’attivo, dei crediti verso terzi e dei diritti anche derivanti dal positivo esercizio di azioni revocatorie. L’adito tribunale rigettò le opposizionie omologò il concordato. Per la parte che in effetti ancora rileva, osservò che il motivo comune concernentel’asserito pregiudizio per gli interessi dei creditori e per gli eredi del fallito in ragione della sottostima del valore dei beniacquisiti all’attivo, in particolar modo dell’immobile di maggior pregio sito in zona centrale di Avellino (via Matteotti) , era da considerare inamm issibile, in quanto coinvolgente il giudizio di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria: giudizio –questo di convenienza –viceversa riservato ai creditori e non sindacabile. Il reclamo delle opponenti, ai sensi dell’art. 131 legge fall., è stato respinto dalla corte d’appello di Napoli,con aggiunta del rilievo che quanto sostenuto a proposito dell’incidenza sulla legittimità della procedura era rimasto indimostrato. Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi. La società D2 ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 125, 128 e 129 legge fall.in quanto era stata dalle opponenti espressamente contestata la valutazione dei cespiti costituenti l’attivo fallimentare e le modalità di informativa ai creditori delle stime di riferimento, anche e soprattutto rispetto alle vicende riguardanti l’immobile sopra citato; sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d’appello, in senso confermativo del medesimo giudizio espresso dal tribunale, l’oggetto del giudizio esorbitava completamente dal perimetro della valutazione di convenienza della proposta, essendo stato chiesto il vaglio giudiziale su profili attinenti alla legittimità della procedura concordataria. Col secondo motivo è dedotto altresì l’omesso esame di fatti decisivo con riferimento (a) all’essere stata la vendita dell’immobile in questione sospesaper avere il tribunale ritenuto “vile” il valore di stima attribuito in sede di c.t.u. (345.000,00 EUR); (b) alla non menzione di tale circostanza nel parere del curatore; (c) all’essere stata dal tribunale disposta una nuova stima; (d) al non avere il curatore ottemperato a tale disposizione, né menzionatola circostanza nel parere sulla proposta di concordato; (e) al non essere stato l’immobile in questione mai posto in vendita; (f) al non essere stata neppure tale circostanza indicata dal curatore durante il procedimento concordatario.II. -Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile, perché, sotto spoglie di censura in iure , l’argomentare delle ricorrenti si sostanzia in un tentativo di revisione del giudizio di fatto. III. -Le ricorrenti menzionano il principio giurisprudenziale secondo cui nel concordato fallimentare la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha a oggetto l'accertamento della convenienza della proposta ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto ilprofilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata e i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore(Cass. Sez. 1 n. 16738-11). Non considerano però che a valle di tale principio sta la considerazione del divieto di abuso del diritto. Edifatti – è stato precisato - il citato “ragionevole equilibrio” non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall'esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all'attivo costituisce null'altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti (così sempre Cass. Sez. 1 n. 16738-11). IV. –Ora la ridefinizione dell'ambito del procedimento di omologazione, che ha aoggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi e alcune di esse risultino dissenzienti, implica che fuori dal caso in questione, nel quale è sempre necessario verificare se i creditori appartenenti alle predette classi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, re st a esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta. Con un’unica eccezione: che, in ipotesi di proposta concordataria avanzata da un terzo, si riscontri un ingiustificato sacrificio per le ragioni del debitoreche, non essendo parte dell'accordo intervenuto tra il proponente e i creditori, si veda sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulti insufficiente rispetto al valore reale dell'attivo fallimentare. Questa ipotesi va peraltro considerata nell’alveo dell’eventualità dell’abuso dello strumento concordatario, visto che questa Corte ha già affermato chenel sistema concorsuale la sottrazione al debitore del potere di amministrare i propri beni e di disporne trova giustificazione soltanto nei limiti risultanti dalla finalità cui è preordinata l’esecuzione collettiva , di soddisfacimento cioè delle pretese dei creditori, nella necessità di stabilire il giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi e quello del debitore al rispetto dei propri beni (cfr. Cass.Sez. 1 n. n. 6904-10). Sicché, da tal punto di vista, l'utilizzazione del concordato non è sottratta al divieto di abuso del diritto, la cui applicazione, ormai ampiamente diffusa in riferimento sia agli istituti di diritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nel principio generale secondo cui l'ordinamento tutela il ricorso agli strumenti che esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fine per cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggio ulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi li subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell'agente (v. Cass. Sez. 1 n. 3274-11). E’ appena il caso di sottolineare che anche in periodo più recente questa Corte ha affermato che nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione -salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi e alcunedi esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, “ a eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto”(v. Cass. Sez. 1 n. 24359 - 13 , Cass. Sez. 1 n. 19645-15). V. - I l punto è che accertare che si sia concretizzato o meno , nel concordato fallimentare, un abuso per effetto della distorsione del fine della procedura –che è sempre quello della soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza – , con un eccesso di sacrificio imposto al patrimonio del fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori, integra un accertamento di fatto. E di tale accertamento le ricorrenti inammissibilmente pretendono una revisione. Il loro argomentare trova sintesi in ciò: che la corte d’appello, attraverso il giudizio di inammissibilità espresso dal tribunale, avrebbe inopinatamente applicato l’art. 129 legge fall. pur non ricorrendone i presupposti, in quanto era stata espressamente contestata, nella sede dell’opposizione, la ingiustificata sottovalutazione del patrimonio immobiliare e la mancata informativa dei creditori circa le vicende (poi indicate nel secondo motivo) relative all’immobile di via Matteotti. Ma, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la corte d’appelloha fornito risposta a tale rilievo, seppure negativa sotto entrambi i profili. Dopo aver ritenuto le opponenti legittima te all’opposizione, ne ha respinto gli asserti non solo perché era chiesto un sindacato sul merito della propostaconsentito solo nel caso della suddivisione dei creditori in classe, e sempre che vi fosse stata l’opposizione da parte di un creditore appartenente a una classe dissenziente – mentre, non essendo questa la situazione di specie, non era ammessa l’estensione del controllo del giudice alla valutazione di convenienza della propostarispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare -; ma anche perché la questione ulteriormente sollevata, circa la non correttezza dell’informazione in conseguenza delle lacune dei pareri e delle valutazioni di stima, non era positivamente riscontrabile. In ciò la corte d’appello ha esaminato (e, invero , appositamente menzionato) tutti i fatti specificati nell’attuale secondo motivo di ricorso,e ha concluso nel complessivo senso che (i) le motiva zioni afferenti a i cespiti immobiliari fatte dal tecnico della proponente, sebbene esprimenti un valore più riduttivodi quello del c.t.u. nominato in sede fallimentare e di quell o di cui ai pareri del curatore, erano infine state liberamente e consapevolmente valutate dal comitato dei creditoriunitamente al fatto “che per l’immobile (..) non si [fosse] mai proceduto alla tentata vendita all’asta”; (ii) il comitato – quindi -aveva potuto fare le proprie valutazioni correttamente, giungendo alla valutazione di convenienza della proposta; (iii) non era stato “ dimostrato invece da parte opponente che quanto dedotto nell’atto di impugnazione [avesse] inciso sulla legittimità della procedura”. VI. - In questo senso la corte territoriale, sebbene implicitamente, ha ritenuto indimostrato sia il fondamento di un’eventuale ipotesi di abuso in danno del fallito, sia l’effettività dell’assunto di carente informativa dei creditori in vista del voto a loro richiesto. Le ricorrenti, nel dire il contrario in rapporto a fatti asseritamente non vagliati che, invece, la corte d’appello ha valutatonel senso della ininfluenza, finiscono con l’affermare che diverso avrebbe dovuto essere l’esito della valutazione complessiva. E tuttavia questa cosa relega la loro critica in critica di merito, non suscettibile di trovare ingresso in cassazione. VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de
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