CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 36307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 991/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti PIETROPESACANE ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZAdepositata il 25/05/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 25/5/2022, la Corte d’appello di Potenza haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni sofferti dall’attorea seguito dell’illecita divulgazione, da parte della Compass, di dati riguardanti una pretesa insolvenza finanziaria del Pinto; dati nellaspecie acquisiti, dalla banca convenuta, a seguito di una fraudo- lentasostituzione di persona posta in essere da terzi ai danni del Pinto; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, pur ri- conoscendo l’impossibilità per la banca convenuta di avvedersi della fraudolentasostituzione di persona posta in essere da terzi attraverso l’esibizionedi documenti personali del Pinto abilmente contraffatti, ha comunquerilevato la responsabilità della Compass per essere solo tar- divamenteintervenuta a impedire l’ulteriore propagazione degli effetti dannosidella pubblicazione dei dati dell’attore; ciòposto, al di là dell’accertamento dell’illecita condotta della banca convenuta,la corte territoriale ha evidenziato come l’attore non avesse inogni caso fornito elementi di prova sufficientemente certi in ordine al ricorso di conseguenze dannose concretamente subite per effetto dell’illecitodella controparte, da tanto conseguendo l’inevitabile rigetto delladomanda; avversola sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corsoper cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione; laCompass [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considera- Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione,ai fini della decisione, della documentazione prodotta dalla con- tropartee raccolta nel fascicolo di primo grado (al n. 6), consistente nellafotocopia di documenti rilasciati alla Compass, ritualmente depo- sitati in atti, con particolare riguardo alla circostanza dell’obiettiva il- leggibilitàdella fotocopia della presunta patente di guida del Pinto rila- sciataalla banca avversaria ai fini del conseguimento del finanziamento allapersona presentatasi con la falsa identità dell’odierno ricorrente: circostanza che avrebbe adeguatamente comprovato la sottrazione dellacontroparte al doveroso approfondimento al fine di evitare le gravi conseguenzedannose dedotte in questa sede; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnato peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.pc.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione dell’effettivo iter seguito dalla Compass per l’accettazione delle do- mande di finanziamento, così come attestato dalla documentazione prodotta dalla stessa Compass nel giudizio di primo grado e raccolta nelfascicolo avversario (al n. 5); iter attestato dalla documentazione consistente nella fotocopia della Procedura [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Compasss.p.a.) prevenzione frodi, ritualmente depositato in atti, dalle quali era possibile ricavare la conseguenza dell’omesso svolgimento, daparte della banca avversaria, dei doverosi approfondimenti istruttori aifini del riconoscimento del finanziamento in favore del soggetto fal- samentepresentatosi con l’identità del Pinto; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., per avere la corte territorialeerroneamente escluso che i rischi connessi ad un’inesatta o infondatasegnalazione di insolvenza finanziaria nelle banche dati pri- vatenon debba necessariamente ridondare a carico dell’operatore fi- nanziario che alimenta tale servizio informativo, piuttosto che del Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cliente,in ragione del carattere rischioso e pericoloso dell’attività svolta dall’operatorefinanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c.; tuttie tre i motivi sono inammissibil i per irrilevanza, dovendo at- tribuirsi efficacia assorbente, rispetto all’eventuale accertamento dell’an debeatur riferibil e ai profili di illiceità descritti dal ricorrente , all’infondatezza delle restanti censure avanzate in ordine all’effettivo ricorsodi un quantum debeatur , sulla base delle argomentazioni di se- guitoesposte; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte terri- torialeomesso di compulsare e valorizzare i documenti analiticamente richiamati in ricorso in relazione alla prova dei danni concretamente sofferti dal Pinto a seguito dell’illecito della controparte, nella specie esclusa dal giudice d’appello in contrasto con il contenuto degli ele- mentidi prova complessivamente acquisiti al giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail C ollegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione ilnuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., conla legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile conricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri menteincomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo edesauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cunodei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in que- stasede. conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento, in favore dell’at- tore,del danno morale quale conseguenza del reato di sostituzione di Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri persone(sussumibile nel paradigma dell’art. 494 c.p.) dedotto a fon- damentodella propria richiesta risarcitoria; danno da liquidarsi neces- sariamentecon valutazione equitativa; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente abbia dedotto l’erroneità del mancato riconosci- mento,in proprio favore, del risarcimento del danno morale quale con- seguenza del reato di sostituzione di persona sussumibile nel para- digmadi cui all’art. 494 c.p., senza tuttavia considerare come la com- missionedi tale ultimo reato non possa in nessun caso ascriversi , nean- chea titolo di concorso ( nella specie neppure adombrato) , alla respon- sabilità della banca convenuta , bensì (eventualmente) a carico de l terzoautore dell ’ illecita sostituzione di persona ; ne deriva l’evidente infondatezza del preteso risarcimento di un dannomorale conseguente a un fatto penalmente rilevante in nessun modo attribuibile alla responsabilità della controparte chiamata a ri- sponderne; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonché per omesso esamedi fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erro- neamentetrascurato il riconoscimento, in favore dell’attore, del risar- cimentodel danno costituito dalla perdita delle chances connesse alla fruttuosaesecuzione di contratti già conclusi e alla mancata possibilità dipartecipare a bandi di gare indetti da stazioni appaltanti pubbliche in conseguenza dell’illecito comportamento della controparte: danno chela corte territoriale sarebbe stata tenuta a liquidare con valutazione equitativa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, l’odierno ricorrente, lungi dal prospettare concretamente il Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsodi una violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice d’ap- pello, si sia unicamente limitato a dolersi del mancato riconoscimento dellaperdita di chances connesse alla fruttuosa esecuzione di contratti giàconclusi o alla mancata possibilità di partecipare a gare , sul mero pianodella valutazione probatoria ; sitratta, con evidenza, dell’allegazione di vicende asseritamente dannose di cui, tuttavia, il ricorrente non fornisce alcun riscontro ( né argomentativo, né probatorio ) suscettibile di essere valorizzato sul pianodel carattere significativo , o comunque apprezzabile , delle pos- sibilità favorevoli ( chances ) asseritamente perdute e, dunque, di un motivo che appare inammissibile sotto il duplice profilo , da un lato, dell’inammissibileprospettazione di una rilettura dei fatti di causa e dei mezzi di prova (non consentita in sede di legittimità) e, dall’altro, dell’inadeguatoassolvimento de gli oneri di allegazione del ricorso im- posti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. , tale da precludere la possibilità di ap- prezzarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezzadel motivo d’impugnazione proposto; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., (così come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricor- renteal rimborso, in favore di controparte, delle spese relative ad en- trambi i gradi del giudizio, trascurando la possibilità della compensa- zione di tali spese in ragione della non completa soccombenza dell’odiernoattore in relazione al riconoscimento della responsabilità dellaCompass con riferimento alla commissione dell’illecito dedotto in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di spese processuali, la facoltà di Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 991/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dispornela compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la con- seguenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306– 01 e successiv e conformi ); ciò valendo in particolare in rela- zioneal caso in esame, in cui l’istante è rimasto doppiamente soccom- bente(in primo grado e in appello) a seguito del rigetto della domanda risarcitoriaoriginariamente proposta ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- datein complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussi