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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:431
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0627_RES

Causa C‑627/22 AB contro [OSCURATO:PERSONA]Süd (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2024 «Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sulla libera circolazione delle persone – Lavoratore di uno Stato membro che ha trasferito il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA] – Vantaggi fiscali – Imposta sul reddito – Meccanismo dell’“imposizione su richiesta” – Contribuenti beneficiari – Limitazione ai lavoratori dipendenti parzialmente assoggettati ad imposta che hanno la loro residenza in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo (SEE) – Parità di trattamento» Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Libera circolazione delle persone – Interpretazione dell’accordo – Lavoratore dipendente – Nozione – Contribuente cittadino di uno Stato membro che ha trasferito la propria residenza da detto Stato membro verso la [OSCURATO:PERSONA] pur mantenendo il suo luogo di lavoro nello Stato membro – Inclusione – Possibilità per la persona interessata di far valere il principio della parità di trattamento nei confronti del suo Stato di origine (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, art. 15 e allegato I, artt. 6 e 9) (v. punti 66‑70, 75) Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi fiscali – Normativa di uno Stato membro che prevede un vantaggio fiscale a favore dei contribuenti cittadini di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dello [OSCURATO:PERSONA] europeo, residenti nel territorio di uno di tali [OSCURATO:PERSONA] – Esclusione di questo vantaggio fiscale per i cittadini di tale Stato membro che ivi percepiscono redditi imponibili ma che risiedono in [OSCURATO:PERSONA] – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, artt. 7 e 16 e allegato I, artt. 9,§ 2, e 21, §§ 2 e 3) (v. punti 83‑87, 102, 104‑106, 108, 118 e dispositivo) Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Clausola di standstill dell’articolo 13 – Portata – Diritto degli [OSCURATO:PERSONA] parti dell’accordo di mantenere restrizioni esistenti al principio della parità di trattamento – Assenza (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, art. 13) (v. punti 111, 113) [OSCURATO:PERSONA] di una controversia relativa al trattamento, da parte di uno Stato membro, dei redditi derivanti da un’attività di lavoro dipendente esercitata da uno dei suoi cittadini presso un’impresa nazionale stabilita nel suo territorio, quando tale cittadino ha trasferito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’ALCP ( 1 ) osta a un regime fiscale che stabilisce un trattamento differenziato dei contribuenti in ragione della loro residenza.

Dal 2017 al 2019 AB, un cittadino tedesco, ha esercitato un’attività dipendente presso una società stabilita in Germania, in telelavoro dal proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA] nonché nell’ambito di viaggi di lavoro in Germania.

Mentre tale reddito tedesco era soggetto ad una imposta parziale sul reddito, l’integralità della sua retribuzione era assoggetta a un’imposta sui redditi dal lavoro dipendente prelevata mediante ritenuta alla fonte dal suo datore di lavoro.

Oltre al reddito da lavoro dipendente, AB percepiva redditi provenienti dalla locazione e dall’affitto di due immobili situati in Germania.

Poiché ha sostenuto spese professionali, ovvero spese legate all’uso di un veicolo personale nonché altre spese di trasferta connesse alla sua attività imponibile in Germania, AB ha presentato una domanda di imposizione sul reddito che consente la presa in considerazione delle spese professionali e la detrazione dell’imposta tedesca sui redditi da lavoro dipendente già pagata mediante ritenuta alla fonte dall’importo calcolato dell’imposta tedesca sul reddito.

L’amministrazione tributaria ha respinto detta domanda in quanto quest’ultima era limitata ai lavoratori aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione o in uno Stato parte dell’Accordo SEE ( 2 ).

A seguito di diversi reclami amministrativi infruttuosi AB ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Colonia, Germania), giudice del rinvio.

Secondo AB la limitazione dell’imposizione su richiesta ai contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o in un altro Stato parte dell’accordo SEE sarebbe contraria all’ALCP.

Per risolvere tale controversia, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un siffatto regime fiscale che riserva determinate agevolazioni fiscali ai contribuenti aventi la loro residenza in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’accordo SEE ad esclusione dei cittadini di uno Stato membro residenti in [OSCURATO:PERSONA] e che percepiscono redditi da un’attività di lavoro dipendente in tale Stato membro, sia compatibile con gli articoli 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP.

La Corte ha risolto questa questione negativamente.

Giudizio della Corte Innanzitutto, la Corte rileva che AB rientra nell’ambito di applicazione dell’ALCP in quanto lavoratore dipendente frontaliero ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP ( 3 ) o, qualora non fosse soddisfatto il requisito del ritorno al domicilio, in quanto lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 6 di tale medesimo allegato ( 4 ).

Infatti, tale articolo non osta a che lo Stato di origine di un cittadino possa essere considerato lo «Stato ospitante», in una situazione come quella di cui al procedimento principale, e che tale cittadino possa esservi considerato come un «lavoratore subordinato», ai sensi del capo II dell’allegato I dell’ALCP.

Il diritto di soggiorno sancito dall’ALCP, ovvero il diritto dei cittadini di una parte contraente di stabilire la propria residenza sul territorio dell’altra parte contraente indipendentemente dall’esercizio di un’attività economica, conferma tale analisi.

Di conseguenza, un lavoratore dipendente come AB, cittadino di una parte contraente che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione e che occupa un impiego nel suo [OSCURATO:PERSONA] di origine, può, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 5 ), avvalersi dell’articolo 9 dell’allegato I dell’ALCP, che sancisce il principio di parità di trattamento, nei confronti del suo Stato di origine, al fine di godere dei medesimi vantaggi fiscali dei lavoratori dipendenti nazionali.

Tale riconoscimento consente, quindi, a tale lavoratore di godere pienamente del diritto di soggiorno previsto dall’ALCP, pur mantenendo la sua attività economica nel suo paese di origine.

La Corte ricorda poi ce, conformemente a una giurisprudenza precedente la data della firma dell’ALCP, il principio della parità di trattamento; vieta non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, applicando altri criteri di distinzione, come il criterio della residenza, pervenga al medesimo risultato, e che tale giurisprudenza è valida anche rispetto all’applicazione di detto accordo, conformemente al suo articolo 16, paragrafo

2. Di conseguenza, una normativa che stabilisce, per quanto riguarda la possibilità di beneficiare di un vantaggio fiscale, una disparità di trattamento in funzione della residenza del lavoratore dipendente, è tale da pervenire al medesimo risultato di una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP.

Sebbene un tale trattamento differenziato sia consentito in materia fiscale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP, nei confronti dei contribuenti che non si trovano in una situazione non comparabile, tale disposizione non può fungere da fondamento per negare un vantaggio fiscale a un lavoratore dipendente per il solo motivo che la sua residenza si trova in [OSCURATO:PERSONA] e non in Germania, dal momento che la normativa tedesca equipara la situazione dei contribuenti residenti alla situazione di taluni contribuenti non residenti e che nessun elemento è idoneo a dimostrare che la residenza di un contribuente proprio in [OSCURATO:PERSONA] renderebbe la sua situazione oggettivamente diversa da quella di un contribuente residente in Germania, ai fini dell’imposizione delle retribuzioni percepite in Germania, Inoltre, né l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP ( 6 ) né il richiamo a una un motivo imperativo si interesse generale attinente alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale tedesco, possono giustificare una tale differenza di trattamento nel caso di specie.

Infatti, da un lato, il rifiuto dell’imposizione su richiesta non sembra idoneo a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale e, dall’altro lato, non esiste alcun nesso diretto tra il beneficio dell’imposizione su richiesta e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale.

Infine, la Corte ritiene che né dalla formulazione dell’articolo 13 dell’ALCP, che prevede una clausola di standstill, né dal contesto in cui si inserisce tale articolo, è dagli obiettivi perseguiti dall’ALCP, risulta un eventuale diritto degli [OSCURATO:PERSONA] parte dell’ALCP al mantenimento delle restrizioni esistenti, che sarebbe contrario agli obiettivi dell’ALCP in materia di libera circolazione delle persone. ( 1 ) Accordo tra la Comunità europea ed i suoi [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ( GU 2002, L 114, pag. 6 ), come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito alla sua adesione all’Unione europea ( GU 2017, L 31, pag. 3 ) (in prosieguo: l’«ALCP»). ( 2 ) Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’ «accordo SEE»). ( 3 ) L’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP definisce il lavoratore dipendente frontaliero come un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 6 di detto allegato, è considerato lavoratore subordinato un cittadino di una parte contraente che occupa un impiego al servizio del datore di lavoro dello Stato ospitante. ( 5 )

V. sentenze del 28 febbraio 2013, Ettwein ( C‑425/11 , EU:C:2013:121 , punti 33 e 39 ), del 19 novembre 2015, Bukovansky ( C‑241/14 , EU:C:2015:766 , punti 36 e 47 ), del 21 settembre 2016, Radgen ( C‑478/15 , EU:C:2016:705 , punti 39 e 40 ), e del 26 febbraio 2019, Wächtler ( C‑581/17 , EU:C:2019:138 , punto 53 ). ( 6 ) L’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP prevede, in particolare, che tale accordo non vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0627_RES Causa C‑627/22 AB contro [OSCURATO:PERSONA]Süd (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2024 «Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sulla libera circolazione delle persone – Lavoratore di uno Stato membro che ha trasferito il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA] – Vantaggi fiscali – Imposta sul reddito – Meccanismo dell’“imposizione su richiesta” – Contribuenti beneficiari – Limitazione ai lavoratori dipendenti parzialmente assoggettati ad imposta che hanno la loro residenza in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo (SEE) – Parità di trattamento» Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Libera circolazione delle persone – Interpretazione dell’accordo – Lavoratore dipendente – Nozione – Contribuente cittadino di uno Stato membro che ha trasferito la propria residenza da detto Stato membro verso la [OSCURATO:PERSONA] pur mantenendo il suo luogo di lavoro nello Stato membro – Inclusione – Possibilità per la persona interessata di far valere il principio della parità di trattamento nei confronti del suo Stato di origine (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, art. 15 e allegato I, artt. 6 e 9) (v. punti 66‑70, 75) Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi fiscali – Normativa di uno Stato membro che prevede un vantaggio fiscale a favore dei contribuenti cittadini di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dello [OSCURATO:PERSONA] europeo, residenti nel territorio di uno di tali [OSCURATO:PERSONA] – Esclusione di questo vantaggio fiscale per i cittadini di tale Stato membro che ivi percepiscono redditi imponibili ma che risiedono in [OSCURATO:PERSONA] – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, artt. 7 e 16 e allegato I, artt. 9,§ 2, e 21, §§ 2 e 3) (v. punti 83‑87, 102, 104‑106, 108, 118 e dispositivo) Accordi internazionali – Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone – Clausola di standstill dell’articolo 13 – Portata – Diritto degli [OSCURATO:PERSONA] parti dell’accordo di mantenere restrizioni esistenti al principio della parità di trattamento – Assenza (Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, art. 13) (v. punti 111, 113) [OSCURATO:PERSONA] di una controversia relativa al trattamento, da parte di uno Stato membro, dei redditi derivanti da un’attività di lavoro dipendente esercitata da uno dei suoi cittadini presso un’impresa nazionale stabilita nel suo territorio, quando tale cittadino ha trasferito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che l’ALCP ( 1 ) osta a un regime fiscale che stabilisce un trattamento differenziato dei contribuenti in ragione della loro residenza. Dal 2017 al 2019 AB, un cittadino tedesco, ha esercitato un’attività dipendente presso una società stabilita in Germania, in telelavoro dal proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA] nonché nell’ambito di viaggi di lavoro in Germania. Mentre tale reddito tedesco era soggetto ad una imposta parziale sul reddito, l’integralità della sua retribuzione era assoggetta a un’imposta sui redditi dal lavoro dipendente prelevata mediante ritenuta alla fonte dal suo datore di lavoro. Oltre al reddito da lavoro dipendente, AB percepiva redditi provenienti dalla locazione e dall’affitto di due immobili situati in Germania. Poiché ha sostenuto spese professionali, ovvero spese legate all’uso di un veicolo personale nonché altre spese di trasferta connesse alla sua attività imponibile in Germania, AB ha presentato una domanda di imposizione sul reddito che consente la presa in considerazione delle spese professionali e la detrazione dell’imposta tedesca sui redditi da lavoro dipendente già pagata mediante ritenuta alla fonte dall’importo calcolato dell’imposta tedesca sul reddito. L’amministrazione tributaria ha respinto detta domanda in quanto quest’ultima era limitata ai lavoratori aventi il loro domicilio o la loro residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione o in uno Stato parte dell’Accordo SEE ( 2 ). A seguito di diversi reclami amministrativi infruttuosi AB ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Colonia, Germania), giudice del rinvio. Secondo AB la limitazione dell’imposizione su richiesta ai contribuenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o in un altro Stato parte dell’accordo SEE sarebbe contraria all’ALCP. Per risolvere tale controversia, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un siffatto regime fiscale che riserva determinate agevolazioni fiscali ai contribuenti aventi la loro residenza in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’accordo SEE ad esclusione dei cittadini di uno Stato membro residenti in [OSCURATO:PERSONA] e che percepiscono redditi da un’attività di lavoro dipendente in tale Stato membro, sia compatibile con gli articoli 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. La Corte ha risolto questa questione negativamente. Giudizio della Corte Innanzitutto, la Corte rileva che AB rientra nell’ambito di applicazione dell’ALCP in quanto lavoratore dipendente frontaliero ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP ( 3 ) o, qualora non fosse soddisfatto il requisito del ritorno al domicilio, in quanto lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 6 di tale medesimo allegato ( 4 ). Infatti, tale articolo non osta a che lo Stato di origine di un cittadino possa essere considerato lo «Stato ospitante», in una situazione come quella di cui al procedimento principale, e che tale cittadino possa esservi considerato come un «lavoratore subordinato», ai sensi del capo II dell’allegato I dell’ALCP. Il diritto di soggiorno sancito dall’ALCP, ovvero il diritto dei cittadini di una parte contraente di stabilire la propria residenza sul territorio dell’altra parte contraente indipendentemente dall’esercizio di un’attività economica, conferma tale analisi. Di conseguenza, un lavoratore dipendente come AB, cittadino di una parte contraente che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione e che occupa un impiego nel suo [OSCURATO:PERSONA] di origine, può, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 5 ), avvalersi dell’articolo 9 dell’allegato I dell’ALCP, che sancisce il principio di parità di trattamento, nei confronti del suo Stato di origine, al fine di godere dei medesimi vantaggi fiscali dei lavoratori dipendenti nazionali. Tale riconoscimento consente, quindi, a tale lavoratore di godere pienamente del diritto di soggiorno previsto dall’ALCP, pur mantenendo la sua attività economica nel suo paese di origine. La Corte ricorda poi ce, conformemente a una giurisprudenza precedente la data della firma dell’ALCP, il principio della parità di trattamento; vieta non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, applicando altri criteri di distinzione, come il criterio della residenza, pervenga al medesimo risultato, e che tale giurisprudenza è valida anche rispetto all’applicazione di detto accordo, conformemente al suo articolo 16, paragrafo 2. Di conseguenza, una normativa che stabilisce, per quanto riguarda la possibilità di beneficiare di un vantaggio fiscale, una disparità di trattamento in funzione della residenza del lavoratore dipendente, è tale da pervenire al medesimo risultato di una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. Sebbene un tale trattamento differenziato sia consentito in materia fiscale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP, nei confronti dei contribuenti che non si trovano in una situazione non comparabile, tale disposizione non può fungere da fondamento per negare un vantaggio fiscale a un lavoratore dipendente per il solo motivo che la sua residenza si trova in [OSCURATO:PERSONA] e non in Germania, dal momento che la normativa tedesca equipara la situazione dei contribuenti residenti alla situazione di taluni contribuenti non residenti e che nessun elemento è idoneo a dimostrare che la residenza di un contribuente proprio in [OSCURATO:PERSONA] renderebbe la sua situazione oggettivamente diversa da quella di un contribuente residente in Germania, ai fini dell’imposizione delle retribuzioni percepite in Germania, Inoltre, né l’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP ( 6 ) né il richiamo a una un motivo imperativo si interesse generale attinente alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale tedesco, possono giustificare una tale differenza di trattamento nel caso di specie. Infatti, da un lato, il rifiuto dell’imposizione su richiesta non sembra idoneo a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale e, dall’altro lato, non esiste alcun nesso diretto tra il beneficio dell’imposizione su richiesta e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale. Infine, la Corte ritiene che né dalla formulazione dell’articolo 13 dell’ALCP, che prevede una clausola di standstill, né dal contesto in cui si inserisce tale articolo, è dagli obiettivi perseguiti dall’ALCP, risulta un eventuale diritto degli [OSCURATO:PERSONA] parte dell’ALCP al mantenimento delle restrizioni esistenti, che sarebbe contrario agli obiettivi dell’ALCP in materia di libera circolazione delle persone. ( 1 ) Accordo tra la Comunità europea ed i suoi [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ( GU 2002, L 114, pag. 6 ), come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito alla sua adesione all’Unione europea ( GU 2017, L 31, pag. 3 ) (in prosieguo: l’«ALCP»). ( 2 ) Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’ «accordo SEE»). ( 3 ) L’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP definisce il lavoratore dipendente frontaliero come un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 6 di detto allegato, è considerato lavoratore subordinato un cittadino di una parte contraente che occupa un impiego al servizio del datore di lavoro dello Stato ospitante. ( 5 ) V. sentenze del 28 febbraio 2013, Ettwein ( C‑425/11 , EU:C:2013:121 , punti 33 e 39 ), del 19 novembre 2015, Bukovansky ( C‑241/14 , EU:C:2015:766 , punti 36 e 47 ), del 21 settembre 2016, Radgen ( C‑478/15 , EU:C:2016:705 , punti 39 e 40 ), e del 26 febbraio 2019, Wächtler ( C‑581/17 , EU:C:2019:138 , punto 53 ). ( 6 ) L’articolo 21, paragrafo 3, dell’ALCP prevede, in particolare, che tale accordo non vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris