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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1986

Cassazione n. 21105/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1986 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partv4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla determinazione della pena in concreto inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278:170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1986 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partv4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla determinazione della pena in concreto inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278:170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 21105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris