CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 21119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23/01/2026 la Corte di appello di Lecce ha dichiaratoinammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del 23/03/2023 con la quale il Tribunale di Lecce avevacondannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art.585, comma 1bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenutatardività dell’impugnazione. Il difensore evidenzia che la Corte di appello haritenuto che l’appello sia stato proposto oltre il termine in quanto l’appellantenon poteva fruire della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 581 comma 1biscod. proc. pen.; ciò si è ritenuto in quanto, nel corso del processo di primogrado, il Tunno era stato giudicato con rito abbreviato richiesto dal difensore difiducia munito di procura speciale, con la conseguenza che l’imputato, sebbeneerroneamente indicato come assente nella sentenza di primo grado, non potevaessere considerato tale. Secondo il difensore tale conclusione era errata inquanto la procura speciale in atti, in forza della quale è stato ritenuto applicabilel’art. 420 comma 2ter cod. proc. pen. e l’imputato è stato conseguentementeritenuto presente, era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della suddettadisposizione normativa (sebbene utilizzata per chiedere il rito alternativo in unmomento successivo all’entrata in vigore della norma).3. Il 06/05/2026 il ricorrente personalmente ha depositato memoria (conallegati) insistendo per l’accoglimento del ricorso.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.L’art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen. stabilisce che è consideratopresente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, diessere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienzada un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimentospeciale. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs10.10.22 n. 150 (cd riforma Cartabia). L'art. 89 comma 1 del suddetto decreto,nel dettare la normativa transitoria, prevede tuttavia che quando, nei processipendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, inqualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è dispostoprocedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni inmateria di assenza anteriormente vigenti. Da ciò consegue che le nuovedisposizioni in materia di assenza, tra le quali vi è certamente anche il citatocomma 2ter dell'art. 420, non si applicano per i procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del decreto (30.12.2022) in cui a tale data l’assenzadell'imputato è stata già dichiarata.L'art. 585 c. 1bis cod. proc. pen. – che, come è noto, prevede un aumentodi 15 giorni del termine per la proposizione dell'impugnazione del difensoredell'imputato giudicato in assenza – è stato invece introdotto dall'art. 33 c. 1lett. f) del D. Lgs 10.10.22 n. 150 e secondo la citata normativa transitoria (art.89 comma 3) lo stesso si applica solo per le impugnazioni proposte avversosentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30.12.2022).Nel caso in esame, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai qualiquesta Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro) – risulta che l'odierno ricorrente nel giudizio di primogrado è stato dichiarato assente all'udienza del 26/09/2022, quindi primadell'entrata in vigore (30/12/2022) del D. Lgs 150 del 2022, sicché allo stesso,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era applicabile ladisposizione del comma 2ter dell'art. 420 cod. proc. pen.; il Tunno, dunque, nonpoteva essere considerato presente e si doveva invece ritenere che fosse stato“giudicato in assenza” (secondo la previgente normativa).D’altro canto, la sentenza di primo grado è stata emessa il 23/03/2023,dunque dopo l'entrata in vigore della cd riforma Cartabia, sicché all'appelloproposto avverso la stessa era applicabile, per quanto detto, l'aumento deltermine di 15 giorni per l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato“giudicato in assenza”.In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito,l'imputato, da un lato, non poteva essere considerato presente, e, dall'altro,aveva diritto alla proroga del termine per impugnare. Il termine per l'appello,che sarebbe ordinariamente scaduto il 07/04/2023, tenuto conto dell'aumento di15 giorni, veniva a scadere solo il 22/04/2023, sicché l'appello proposto il21/04/2023 è tempestivo. A prescindere dagli argomenti contenuti nel motivo diricorso, seppur per le diverse ragioni sopra indicate, la decisione della Corteterritoriale di ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo è quindiillegittima, in quanto non è stata fatta corretta applicazione delle disposizionisopra richiamate.2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con trasmissionedegli atti alla Corte di appello di Bari per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente