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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 02707/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21438/2017 proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE EN- TRATE, elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro SOCIETE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] Fontane161, presso NCTM [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1266/2016,depositata il 13/ 7/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bo- logna che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione parziale della compravendita di un bene immobile che le odierne partiricorrenti avevano proposto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]- mobilière, Eurekas.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che non fosse stata fornita la prova della conoscenza, da parte del terzo contraente (l’alienante Eureka) dell’accordo simulatorio diretto a farcomparire la [OSCURATO:PERSONA]- vile Immobilièrein luogo di Capirossi nell’accordo simulatorio.

Non presente nel giudizio di legittimità, pur indicata dalle parti ricor- renti fra le parti intimate , risulta [OSCURATO:PERSONA] , ma agli atti non ri- sulta la cartolinache attesti il ricevimento del ricorso da parte sua.

Pertanto il Collegio ravvede la necessità di rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alle parti ricorrenti sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso ad Anto- nietta Ferri, ovvero per produrre in giudizio la cartolina ch e attesti il ricevimento del ricorsoper cassazione.

P.Q.M.

La Corte assegna alle parti ricorrentisessanta giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per notificare il ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e/oper produrre in giudizio la cartolina che at testi il perfeziona- mento della predetta notificazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21438/2017 proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE EN- TRATE, elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro SOCIETE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] Fontane161, presso NCTM [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1266/2016,depositata il 13/ 7/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bo- logna che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione parziale della compravendita di un bene immobile che le odierne partiricorrenti avevano proposto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]- mobilière, Eurekas.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivodi ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che non fosse stata fornita la prova della conoscenza, da parte del terzo contraente (l’alienante Eureka) dell’accordo simulatorio diretto a farcomparire la [OSCURATO:PERSONA]- vile Immobilièrein luogo di Capirossi nell’accordo simulatorio. Non presente nel giudizio di legittimità, pur indicata dalle parti ricor- renti fra le parti intimate , risulta [OSCURATO:PERSONA] , ma agli atti non ri- sulta la cartolinache attesti il ricevimento del ricorso da parte sua. Pertanto il Collegio ravvede la necessità di rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alle parti ricorrenti sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso ad Anto- nietta Ferri, ovvero per produrre in giudizio la cartolina ch e attesti il ricevimento del ricorsoper cassazione. P.Q.M. La Corte assegna alle parti ricorrentisessanta giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per notificare il ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e/oper produrre in giudizio la cartolina che at testi il perfeziona- mento della predetta notificazion
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