CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 02156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui al capo L) in relazione al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Farina, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. I) Deduce che la contestazione è completamente mutata rispetto a quella di cui all'imputazione, essendosi passati dalla cessione illecita di stupefacente (al duo Sodani/Lombardi) a quella di "finanziamento" della droga da parte del prevenuto, essendo emerso che il Farina aveva prestato denaro al Soldani. Dalle conversazioni intercettate emerge soltanto la necessità del Farina di riavere indietro i propri soldi. Non risulta indicato il momento consumativo del reato, né il profitto che l'imputato avrebbe tratto dall'operazione. II) Denuncia la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, trattandosi di attività illecita non avente dimensioni ragguardevoli. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto svolge generiche censure di merito e non si confronta compiutamente con le esaurienti argomentazioni della sentenza impugnata, reiterando censure sulle quali la Corte di appello aveva già fornito risposte esaurienti. 3.1. In particolare, i giudici di .merito spiegano adeguatamente che non esiste vizio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi dello stesso episodio della vita e ritenendo evidente che l'individuata attività del prevenuto di "finanziatore" degli spacciatori sia idonea a configurare il concorso del medesimo nel reato; tale aspetto non viene nemmeno colto nei motivi di impugnazione, laddove il ricorrente si chiede retoricamente se il ricorrente, nella vicenda specifica, avesse un obbligo giuridico di denunciare i soggetti finanziati. 3.2. Si deve, quindi, convenire con il Procuratore generale nel senso che il primo motivo, dietro lo schermo del vizio della motivazione, sollecita una diversa valutazione delle circostanze fattuali, a fronte di una compiuta disamina effettuata dalla Corte territoriale, corretta in fatto ed in diritto e priva di evidenti illogicità, come tale insindacabile in Cassazione, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90 è stato adeguatamente argomentato sul non modesto dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente trattato, non ritenuto riconducibile ad una ipotesi di minima offensività penale della condotta, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in questa sede. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] dro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT