CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 1970
Cassazione n. 39613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario (art. 625-bis cod. proc. pen.) proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il 08/10/1970 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Sez. 2 della Corte di Cassazione si pronunciava su una vicenda che vedeva coinvolti, oltre alla ricorrente, vari coimputati, di cui era ipotizzata la responsabilità per plurimi reati, tra cui l'associazione per delinquere finalizzata al compimento di un numero elevato di fatti di abusivismo bancario e di riciclaggio, oltre che di delitti di falso e di reati di ostacolo all'autorità di vigilanza. Annullava, pertanto, la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, per quanto riguarda i reati del capo N) (art. 648-bis cod. pen.) e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per molti reati di cui al capo B), relativo all'abusivismo bancario, commessi dall'imputata in qualità di Direttore generale di [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] ma operante in Italia, riconoscendo la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. (già art. 4, I. n. 146 del 2006). 2. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2, per il tramite del suo difensore, l'imputata presenta ricorso straordinario, corredato di apposita documentazione, articolando un unico motivo. La ricorrente premette come integri errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omessa considerazione di un motivo, purché potenzialmente rilevante ai fini della decisione. Dunque, ritiene che la Corte di Cassazione abbia omesso di esaminare i motivi nuovi, in cui deduceva erronea applicazione della fattispecie sulla c.d. aggravante transnazionale (art. 61-bis cod. pen.), evidenziando l'assenza, nel caso di specie, del requisito richiesto dalle Sez. U. Adami del 2013, rappresentato dalla mancanza di immedesimazione, e cioè dalla necessaria alterità e diversità soggettiva tra il gruppo criminale organizzato che dà il contributo e i concorrenti nei reati che la circostanza aggrava, vale a dire la realtà plurisoggettiva beneficiaria del contributo. La sentenza avrebbe motivato, infatti, soltanto l'insussistenza di un bis in idem in relazione all'ipotesi associativa, venuta meno nel corso dei giudizi di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è stata introdotta all'esclusivo scopo di porre rimedio, a favore del condannato, ad un errore materiale o di fatto contenuto in una sentenza della Corte di cassazione, in quanto tale irrevocabile, ed è, come spiega la denominazione legale dell'istituto, esperibile soltanto in casi eccezionali, vale a dire sulla base di specifici presupposti. La giurisprudenza di questa Corte, ripetutamente pronunciatasi sul tema anche nella sua più autorevole composizione, ha quindi avuto modo di precisare che «l'errore materiale e l'errore di fatto [...] consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo», desumendone che «rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). In altre parole, «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.2. Ciò premesso, anche l'omessa considerazione di uno o più motivi di ricorso è astrattamente suscettibile di assumere rilevanza in sede di ricorso straordinario, purché, tuttavia, essa sia riconducibile ad un errore di fatto o materiale nel senso prima precisato. Perché ciò accada, la mancata risposta al motivo, che non deve aver ricevuto valutazione nemmeno implicita, deve essere dipesa da sviste o dimenticanze dovute a mero errore percettivo e non da eventuali interpretazioni giuridiche non condivisibili o erronee. Più diffusamente, spiega Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283, che «l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima [...]; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso» (analogamente, tra le tante, Sez. 3, ord. n. 31754 del 16/09/20 20, Ferrari, Rv. 280023; Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113). 3. Venendo al caso di specie, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna omessa considerazione dei motivi nuovi, nei termini poc'anzi precisati. La pronuncia, infatti, dedica ampio spazio (più di due pagine) all'interpretazione della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 61-bis cod. pen., ripercorrendo a tal fine la lettura fornita nella citata sentenza Sez. U. Adami, nell'intento di scandagliarne gli elementi costitutivi e di verificare, quindi, la sua applicabilità al caso concreto, anche con riferimento alle condotte di riciclaggio (per cui pende il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello di Bologna) e di abusivismo bancario, realizzate dall'imputata in concorso con gli altri imputati. Per tal via, fornisce una risposta, seppur non espressa e quand'anche non necessariamente condivisibile in punto di diritto, alla deduzione presentata dalla ricorrente sulla necessaria alterità del gruppo rispetto alle condotte realizzate dall'imputata in partecipazione, sottraendosi, di conseguenza, alla esperibilità del rimedio straordinario, in ragione del disposto testuale dell'art. 625-bis cod. pen. 4. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi