CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 1972
Cassazione n. 28114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1972 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta del 14 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico e reiterativo, in quanto si risolve nella pedissequa riproposizione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argonnentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione, da parte della Corte di appello, dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la pena edittale per il furto in abitazione aggravato è pari a dieci anni e che, essendo stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (sebbene l'aumento di pena non sia stato applicato ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. - vedi: Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986) il termine minimo ai sensi dell'art. 157 cod. pen. è pari ad anni tredici e mesi quattro, da aumentare di due terzi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., cosicché, essendo il reato stato commesso il 21 dicembre 2009, risulta evidente che esso non è ancora maturato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così