CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndo motivo di ricorso, con cui si contesta,rispettivamente, la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancatoaccoglimento della richiesta di sospensione del procedimento e di applicazionedelle sanzioni sostitutive, nonché il vizio di motivazione con riguardo alladosimetria della pena, oltre che reiterativi poiché riproduttivi di profili di censuragià adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito,sono manifestamente infondati;che, invero,lasentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) haposto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficioargomentazioni logiche e ineccepibili (la persistente assenza di volontàdell’odierna ricorrente ad essere collocata in una comunità terapeutica, nonché lamancanza di un collaudato percorso di disintossicazione) esprimendo un giudiziodi prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudiziotipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso inesame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravitàdel reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinqueredell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della sua personalità che nehanno orientato la decisione;che, infine, in relazione alla eccessività della pena,secondo l’indirizzoconsolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edmerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);rilevato, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, inragione della minore età della ricorrente al momento della commissione delreato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto,ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.