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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzarof il 28 aprile 2022/ ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Crotone il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzarof il 28 aprile 2022/ ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Crotone il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il