Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989A0142 - IT
Avis juridique important
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61989A0142
[OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 85 [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-142/89.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00867
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Scambio tra concorrenti di informazioni che possono essere usate per dar vita ad un' intesa
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza ° Intese ° Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale ° Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Oggetto o effetto anticoncorrenziale ° Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri ° Criteri ° Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)
4. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza ° Intese ° Attuazione di intese segrete per far fronte ad una presunta inerzia della [OSCURATO:PERSONA] ° Inammissibilità ° Obbligo di ricorrere alla facoltà di notifica
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, nn. 1 e 3)
6. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)
7. Concorrenza ° Ammende ° Pluralità di infrazioni ° Irrogazione di un' ammenda unica ° Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
8. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Intenzionalità ° Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
9. Concorrenza ° Ammende ° Pagamento ° Interessi di mora ° Applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un tasso maggiore rispetto a quello del Fondo europeo di cooperazione monetaria ° Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
[OSCURATO:PERSONA]
1. Costituisce pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] lo scambio tra imprese concorrenti di informazioni che possono essere usate per dar vita ad un' intesa.
2. Qualora un' impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all' intesa conseguente alle dette riunioni.
3. Per stabilire se si possa addebitare ad un' impresa una violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], le sole questioni pertinenti sono se essa abbia partecipato assieme ad altre imprese ad un accordo che aveva lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza e se questo accordo fosse atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri. E' irrilevante stabilire se la partecipazione individuale dell' impresa considerata potesse, malgrado le piccole dimensioni di quest' ultima, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri.
D' altronde la norma citata non esige che le constatate restrizioni della concorrenza abbiano in effetti pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che l' accordo era atto a produrre questo effetto.
4. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.
5. Quando la [OSCURATO:PERSONA] instaura, in forza del [OSCURATO:PERSONA] CECA, regimi di quote per determinati prodotti, i fabbricanti di un prodotto soggetto al [OSCURATO:PERSONA] CEE ma disciplinato dai detti regimi non possono avvalersi dell' inerzia della [OSCURATO:PERSONA] per colmare le lacune della normativa comunitaria riguardo al loro prodotto, attuando intese segrete contrastanti con l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tali produttori dispongono della facoltà di notificare le loro intese alla [OSCURATO:PERSONA] a norma del n. 3 della medesima disposizione, consentendole così di pronunciarsi circa la conformità delle intese ai criteri definiti in tale disposizione.
6. Perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.
7. [OSCURATO:PERSONA] può, in forza dell' art. 15 del regolamento n. 17, imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni. Ciò è vero tanto più quando le diverse infrazioni si sono concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e di quote e nello scambio di informazioni.
Inoltre, l' imposizione di un' unica ammenda non priva l' impresa interessata della possibilità di verificarne la fondatezza, né il giudice comunitario della possibilità di esercitare il proprio controllo di legittimità purché la decisione impugnata, considerata nel suo complesso, fornisca le indicazioni necessarie a tal fine.
8. Perché un' infrazione alle norme del [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch' essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.
9. [OSCURATO:PERSONA] può, quando infligge un' ammenda ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, in caso di ritardato pagamento e, comunque, in caso di ricorso, al fine di impedire la presentazione di ricorsi manifestamente infondati, imporre il versamento di interessi ad un tasso maggiorato rispetto a quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria.
[OSCURATO:PERSONA] causa T-142/89,
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 62, rue Guillaume,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata e difesa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Il prodotto oggetto della decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.
2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.
3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della [OSCURATO:PERSONA]).
4 [OSCURATO:PERSONA], il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984.
5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della [OSCURATO:PERSONA] effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: [OSCURATO:PERSONA] SA, Sotralentz SA, [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e [OSCURATO:PERSONA] eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese [OSCURATO:SOCIETA], G.B. [OSCURATO:PERSONA], NV [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE), [OSCURATO:PERSONA] SA (FBC), [OSCURATO:PERSONA] BV e ZND [OSCURATO:PERSONA] BV.
6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.
7 In esito di questo procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [OSCURATO:PERSONA]. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".
8 [OSCURATO:PERSONA] reca il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Le imprese [OSCURATO:PERSONA] SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés ([OSCURATO:PERSONA]), Sotralentz SA, [OSCURATO:PERSONA] SA ovvero [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l., [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA (ora Steelinter SA), NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (ora [OSCURATO:PERSONA] BV), [OSCURATO:PERSONA] BV, ZND [OSCURATO:PERSONA] BV, Baustahlgewebe GmbH, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini) e G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA] hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.
Articolo 3
A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:
1) [OSCURATO:PERSONA] SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;
2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;
3) Société des treillis et panneaux soudés ([OSCURATO:PERSONA]): un' ammenda di 150 000 ECU;
4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;
5) [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;
6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;
7) NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: un' ammenda di 550 000 ECU;
8) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 420 000 ECU;
9) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 375 000 ECU;
10) ZND [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 42 000 ECU;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;
12) [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 13 000 ECU;
13) [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;
14) G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 20 000 ECU;
(...)".
9 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] [punti 14 e 195, sub f)], l' impresa NV [OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA], è una divisione, priva di personalità giuridica, della società NV [OSCURATO:PERSONA]. E' quest' ultima che la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi considerato destinataria della decisione. In prosieguo si fa perciò riferimento alla ricorrente indifferentemente sotto il nome [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
Svolgimento del processo
10 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1989, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso, tendente all' annullamento della [OSCURATO:PERSONA]. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso.
11 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.
12 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.
13 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.
14 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
15 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
° di conseguenza, e in via principale, annullare la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui vi si accerta, a carico della ricorrente, un' infrazione all' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE;
° in subordine, ridurre l' ammenda di 55 000 ECU inflitta alla ricorrente;
° in ogni caso, ridurre al 9% il tasso d' interesse applicato all' ammenda;
° condannare la convenuta a tutte le spese.
17 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
Nel merito
18 La ricorrente adduce, in sostanza, due motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]
I ° Sull' accertamento delle intese
A ° Sul mercato francese
1. Per il periodo 1981-1982
Atto impugnato
19 [OSCURATO:PERSONA] (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l' aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA].
Argomenti delle parti
20 La ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni relative alle intese, ma sostiene che a torto la [OSCURATO:PERSONA] inferisce dalla sua partecipazione alle riunioni la sua partecipazione alle intese.
21 Essa fa valere, in primo luogo, che, data la modesta entità della propria quota di mercato in [OSCURATO:PERSONA], essa non ha svolto un ruolo decisivo nelle riunioni e che il suo obiettivo, nel parteciparvi, era quello di informarsi sull' andamento del mercato, onde determinare il proprio atteggiamento in piena libertà, in funzione dei propri interessi commerciali.
22 Per quanto riguarda i prezzi, la ricorrente contesta il fatto che la presunta intesa abbia consentito uno spettacolare aumento dei prezzi. Essa aggiunge che l' identità fra i prezzi da essa praticati e quelli degli altri produttori non è stata provata dalla [OSCURATO:PERSONA].
23 Per quanto concerne le quote, la ricorrente ammette di aver proceduto a scambi di vedute relativi ad ideali ripartizioni di merci, ma nega di aver partecipato a qualsiasi accordo in materia di quote e di esservisi attenuta. Essa contesta la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA], nel punto 49 della [OSCURATO:PERSONA] [allegato (all.) 25 della comunicazione degli addebiti (c.a.)], trae da una nota manoscritta della [OSCURATO:SOCIETA], e cioè che il volume delle vendite per i belgi in [OSCURATO:PERSONA] era di 8 000 tonnellate e che, poiché 4 000 tonnellate erano attribuite al gruppo [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE)/[OSCURATO:PERSONA] (FBC) ° la FBC provvedeva alla vendita della produzione della TFE °, anche la quota della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] doveva essere stata di 4 000 tonnellate.
24 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni riguardanti le intese e non nega che queste avessero uno scopo anticoncorrenziale. A suo avviso, il fatto che tale partecipazione mirasse a scambi di vedute su ideali ripartizioni dei prodotti non toglie alla stessa il carattere di violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], poiché una siffatta partecipazione è di per sé in contrasto con questa norma.
25 Essa aggiunge che i documenti menzionati nella [OSCURATO:PERSONA] provano a sufficienza che la ricorrente ha preso attivamente parte alle intese. Il fatto che la ricorrente non abbia rispettato i prezzi e le quote non influisce sull' esistenza dell' infrazione.
26 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, infine, che l' aumento dei prezzi era dovuto ad una situazione artificiosa (punto 24 della [OSCURATO:PERSONA]) e ch' essa ha indicato (nei punti 40-45 della [OSCURATO:PERSONA]) che fra i partecipanti si era manifestata qualche tensione riguardo ai prezzi, il che provocava lamentele da parte della ricorrente (punti 40 e 50 della [OSCURATO:PERSONA]).
Giudizio del Tribunale
27 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni, pur negando di aver sottoscritto accordi in materia di prezzi e di quote. Si deve però rilevare che la ricorrente non nega che le riunioni alle quali ha partecipato avessero lo scopo di fissare prezzi e quote. Occorre quindi accertare se a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] abbia inferito, dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni, la partecipazione della stessa alle intese.
28 Il Tribunale considera che i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono tali da provare che la ricorrente ha partecipato alle intese attuate sul mercato francese nel 1981 e nel 1982. In effetti, dalla nota della [OSCURATO:SOCIETA] (all. 25 c.a., punto 49 della [OSCURATO:PERSONA]) relativa alla riunione tenutasi a Parigi il 1 aprile 1981 fra i produttori francesi, italiani e belgi, risulta che in quel momento erano stati "già negoziati" per i produttori belgi quantitativi pari ad 8 000 tonnellate. Da un' altra nota, datata 23 ottobre 1981 e proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] (all. 1 c.a., punti 46 e 48 della [OSCURATO:PERSONA]), risulta che, secondo "recenti accordi", la quota dell' altro produttore belga era di 4 000 tonnellate. Giustamente, da questi due documenti la [OSCURATO:PERSONA] ha inferito che, in base agli accordi conclusi, a proposito dei quali, stando al secondo documento, la [OSCURATO:PERSONA] si lamentava del fatto ch' essi attribuivano "una quota eccessiva (...) ai produttori italiani e belgi", alla ricorrente era stata concessa una quota di 4 000 tonnellate.
29 Da un telex 15 marzo 1982, inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], risulta che "l' intesa franco-belgo-italiana dell' inizio del 1981" riguardava anche i prezzi, in quanto il signor Castelnuovo, della [OSCURATO:PERSONA], vi si lamenta del fatto che "il signor Montanelli della [OSCURATO:PERSONA] sta vendendo, tramite una società di Briançon, quantità abbastanza rilevanti di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA], a prezzi nettamente inferiori a quelli che sono stati convenuti" nel quadro di detta intesa, e si associa al signor [OSCURATO:PERSONA] nel ringraziare il signor Pittini, della [OSCURATO:SOCIETA], per il fatto di "preservare il mercato da colpi" (all. 17 c.a., punto 50 della [OSCURATO:PERSONA]).
30 Nell' aprile 1982, la ricorrente partecipava a discussioni per cercare di adattare e di far rispettare in futuro gli accordi, com' è provato da una nota del signor Cattapan, della [OSCURATO:SOCIETA], relativa ad una riunione del 6 aprile 1982 (all. 19 c.a., punto 50 della [OSCURATO:PERSONA]), nonché da un telex dello stesso, in data 20 aprile 1982 all' Italmet, agente in [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA], nel quale è riportato un telex del 19 aprile 1982 inviato ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (all. 20 c.a., punto 50 della [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui si sarebbe parlato dell' "iniziativa adottata da alcuni produttori francesi di presentarsi sul mercato a condizioni non conformi alle ultime direttive".
31 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese aventi lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982.
32 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
2. Per il periodo 1983-1984
Atto impugnato
33 [OSCURATO:PERSONA] (punti 51-76 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d' intese nelle quali erano coinvolti, da un lato, i produttori francesi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA]. Esse sarebbero state poste in atto fra l' inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l' adozione, il 14 ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l' Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania sarebbe fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi". La ricorrente non avrebbe più rispettato tali intese dopo il mese di giugno 1984 (punto 76 della [OSCURATO:PERSONA]).
Argomenti delle parti
34 La ricorrente nega di aver partecipato all' effettiva realizzazione delle quote e di aver avuto la quota del 2,86% che le viene imputata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base a documenti provenienti dall' "Association technique pour le développement de l' emploi du treillis soudé" (in prosieguo: l' "ADETS"). Essa sostiene di aver aderito all' ADETS soltanto nel 1986 e di non aver mai espresso il proprio consenso sul contenuto di tali documenti. A suo dire, i quantitativi da essa forniti superavano di molto le cosiddette quote.
35 Essa aggiunge che il suo nome non è menzionato nel protocollo di accordo del 14 ottobre 1983, il quale non è stato da essa firmato.
36 La ricorrente osserva che vi è contraddizione fra le tabelle figuranti nell' allegato 42 della comunicazione degli addebiti, che riguardano i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984, ed il punto 65 della [OSCURATO:PERSONA], in cui assertivamente sono riportati i dati delle stesse tabelle, ma che in realtà riguarda il periodo luglio 1983 - marzo 1984.
37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i documenti redatti dall' ADETS (all. 40-43 c.a., punto 62 della [OSCURATO:PERSONA]) rispondono esattamente ai termini del protocollo di accordo, dal quale si desume la partecipazione belga (punto 60 della [OSCURATO:PERSONA]), data l' esistenza di una convenzione stipulata tra i produttori stranieri ed i produttori francesi. Essa osserva che le tabelle prodotte in causa dalla ricorrente non hanno alcun valore probante perché non contengono dati comparabili a quelli dei documenti dell' ADETS e che, comunque, le forniture molto più consistenti delle quote hanno avuto luogo solo successivamente alla data ultima fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] per delimitare la durata dell' infrazione (punti 73 e 76). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in un siffatto contesto, la circostanza che la ricorrente non abbia firmato il protocollo di accordo non significa ch' essa non abbia partecipato alle intese. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l' allegato 42 è stato redatto per il mese di marzo 1984, ma riguarda le consegne di rete saldata sul mercato francese, in cifre globali per l' intero periodo luglio 1983 - marzo 1984, proprio come la tabella che figura nel punto 65 della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
38 Il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla ricorrente di aver partecipato all' insieme delle intese stipulate sul mercato francese (punto 51), che erano state preparate durante la prima metà del 1983 ed erano sfociate in un protocollo di accordo nel quale erano sanciti globalmente i risultati delle varie trattative (punto 60). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] [punto 60, sub c)], "la partecipazione belga è desumibile dal testo medesimo del 'protocole d' accord' ", mentre la quota attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] risulta da documenti contenenti raffronti mensili e globali fra le quote e le consegne reali (punto 62). [OSCURATO:PERSONA] si rileva che, nei mesi di maggio e giugno 1984, le società belghe, globalmente, cominciavano a superare le loro quote (punto 73), per concludere che, dopo il giugno 1984, la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri non rispettavano più le intese (punto 76).
39 Preliminarmente, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcuna prova quanto al coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle discussioni del 1983. La ricorrente, infatti, non era presente alla riunione tenutasi a Milano il 23 febbraio 1983 e nella quale avevano avuto luogo tali discussioni (all. 27 e 29 c.a., punto 53 della [OSCURATO:PERSONA]). D' altra parte, il telex 24 maggio 1983 del signor Choppin de Janvry, che rappresentava la Sacilor, relativo ad una riunione del 19 maggio (all. 30 c.a., punto 55 della [OSCURATO:PERSONA]) non è stato comunicato alla ricorrente e non può quindi esser fatto valere contro di essa.
40 Occorre tuttavia accertare se il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] non si possa desumere da documenti posteriori. In proposito, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], per provare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle intese concluse in materia di quote sul mercato francese per il periodo 1983-1984, ha prodotto in causa due tipi di documenti. Si tratta, in primo luogo, di un documento intitolato "protocole d' accord 'Treillis soudés' ", datato 14 ottobre 1983, e, in secondo luogo, di una serie di tabelle in cui sono riportati, per i mesi gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 1984, i dati relativi alle vendite dei vari produttori sul mercato francese e le rispettive quote di mercato, ed in cui questi dati vengono raffrontati a certe "previsioni".
41 Il Tribunale constata che, nelle clausole del protocollo di accordo, si insiste sulla necessità di "limitare e regolare le importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania (tranne quelle della [OSCURATO:PERSONA]), fissandole nella misura del 13,95% del consumo sul mercato francese, nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori ed i produttori francesi", e che detta cifra coincide perfettamente con le "previsioni" che vengono fatte nelle tabelle per i produttori belgi e italiani.
42 Questa perfetta corrispondenza assume rilievo del tutto particolare alla luce del fatto che la ricorrente è stata strettamente associata all' elaborazione di questi dati. [OSCURATO:PERSONA] disponeva, infatti, nel gennaio 1984, dei dati mensili sulle vendite della ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 1983, visto che questi dati sono compresi nella cifra globale relativa alle sue vendite che figura nella tabella del gennaio 1984 (all. 42 c.a., punti 62 e seguenti della [OSCURATO:PERSONA]). Ora, i dati riportati nelle tabelle corrispondono press' a poco alle vendite effettive della ricorrente, quali risultano dalle cifre ch' essa ha prodotto in udienza, e la ricorrente non ha dato alcuna spiegazione quanto al modo in cui tali dati sono stati trasmessi all' ADETS, della quale, a quell' epoca, essa non faceva parte.
43 A questi elementi si deve aggiungere il fatto che i dati relativi alle vendite della ricorrente figurano sotto la rubrica "Totale delle parti (' contractants' )" e sono raffrontati, in termini assoluti e in percentuale del mercato, ai dati figuranti nella colonna intitolata "quota prevista".
44 Infine, questi elementi sono corroborati dal fatto che da un telex del 13 aprile 1984 risulta che la ricorrente era stata invitata, per il 15 maggio 1984, ad una riunione che aveva lo scopo di "fare un bilancio della nostra cooperazione, procedere ad una rilevazione generale del mercato europeo ed elaborare, a partire dai risultati ottenuti, un calendario degli aumenti di prezzo con importi da stabilirsi, in considerazione della penetrazione reciproca dei mercati" (all. 47 c.a., punto 67 della [OSCURATO:PERSONA]).
45 Tenuto conto di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che la ricorrente ha partecipato alle intese in materia di quote, sul mercato francese, fino al giugno 1984.
46 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
B ° Sul mercato del Benelux
47 [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese riguardanti il mercato del Benelux e comprendenti in particolare, da un lato, intese in materia di quote e, dall' altro, intese in materia di prezzi.
1. Le intese in materia di quote
Atto impugnato
48 [OSCURATO:PERSONA] (punto 164) si sottolinea che, nel corso delle riunioni di Breda e di Bunnik ([OSCURATO:PERSONA]), benché non fossero state raggiunte intese sulle quote (proposte in tal senso sarebbero state discusse, senza portare, a quanto pare, ad un accordo), tuttavia, al fine di preparare la costituzione di un cartello in materia di quote, singole imprese avevano trasmesso a concorrenti dati specifici; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] dati sulle esportazioni (punto 85 della [OSCURATO:PERSONA]), il che costituisce una violazione dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
49 [OSCURATO:PERSONA] [punti 78, sub b), e 171] fa inoltre carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi, da un lato, ed i produttori del Benelux ("circolo di Breda"), dall' altro, intese consistenti nell' applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei [OSCURATO:PERSONA], come pure nella comunicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese.
Argomenti delle parti
50 La ricorrente non nega che, dopo la riunione del 26 agosto 1982, siano state attuate di concerto misure intese alla realizzazione di un cartello in materia di quote.
51 Per la [OSCURATO:PERSONA], è incontestabile che, dopo la riunione del 26 agosto 1982, erano stati fatti tentativi miranti alla costituzione di un cartello sulle quote, tentativi che erano falliti (punto 112 della [OSCURATO:PERSONA]). Cionondimeno, lo scambio, fra concorrenti, d' informazioni che avrebbero potuto servire per la creazione di un siffatto cartello costituiva, quanto meno, una pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
52 Il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] non fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un cartello in materia di quote, bensì di aver scambiato informazioni che potevano esser usate per creare un siffatto cartello.
53 Poiché la ricorrente non ha negato che abbia avuto luogo il suddetto scambio d' informazioni, il quale risulta d' altronde dal documento menzionato nel punto 85 della [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato l' esistenza di una pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punti 258-261).
54 Inoltre, il Tribunale constata che la ricorrente non nega affatto di aver partecipato alle intese riguardanti le restrizioni quantitative sulle esportazioni tedesche nel Benelux e la comunicazione dei dati relativi alle esportazioni.
2. Le intese in materia di prezzi
Atto impugnato
55 [OSCURATO:PERSONA] [punti 78, sub a) e b), 163 e 168] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese in materia di prezzi fra i principali produttori che vendono sul mercato del Benelux, compresi i produttori "non Benelux", nonché ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda ed a Bunnik fra l' agosto 1982 e il novembre 1985, riunioni alle quali avrebbero partecipato (punto 168 della [OSCURATO:PERSONA]) almeno la Thibodraad, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la FBC, la [OSCURATO:PERSONA], la ZND, la [OSCURATO:PERSONA] e, dei produttori tedeschi, almeno la BStG. [OSCURATO:PERSONA] si basa su numerosi telex inviati alla [OSCURATO:PERSONA] dal suo agente per il Benelux. Questi telex contengono dati precisi per ogni riunione [data, luogo, partecipanti, assenti, oggetto (discussione della situazione del mercato, proposte e decisioni in materia di prezzi), fissazione della data e del luogo della riunione successiva].
Argomenti delle parti
56 La ricorrente ammette di aver partecipato a talune riunioni relative al mercato del Benelux, nel corso delle quali sono state scambiate informazioni riguardanti i prezzi praticati, ma sostiene di avervi assistito soltanto per informarsi della situazione del mercato, di aver svolto un ruolo puramente passivo e di non essersi mai impegnata nei confronti degli altri partecipanti. Inoltre, per contestare di aver mai avuto un ruolo di capofila in questo campo, essa nega che la riunione tenutasi a Breda il 26 agosto 1982 sia stata convocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per iniziativa del signor [OSCURATO:PERSONA] (punto 84 della [OSCURATO:PERSONA]) e sottolinea che tale riunione è stata convocata dal signor Broekman, della Thibodraad.
57 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] era presente a tutte le riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik, nel corso delle quali sono stati fissati prezzi, e che il particolare interesse della ricorrente per l' intesa si desume dal suo telex del 26 marzo 1984 menzionato nel punto 97 della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla riunione del 26 agosto 1982, la [OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo che da un resoconto della [OSCURATO:PERSONA] su detta riunione risulta che questa era stata "convocata da [OSCURATO:PERSONA] su iniziativa del signor [OSCURATO:PERSONA]" e che la ricorrente non ha fornito alcuna prova per smentire quest' affermazione.
Giudizio del Tribunale
58 Il Tribunale considera che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni, pur negando di aver sottoscritto accordi in materia di prezzi. Si deve però rilevare che la ricorrente non contesta che le riunioni cui ha partecipato avessero lo scopo di fissare prezzi. Occorre quindi accertare se a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] abbia inferito, dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni, la partecipazione della stessa alle intese.
59 Il Tribunale considera che la ricorrente, contrariamente a quanto essa afferma, non si è limitata, nel corso delle riunioni, a raccogliere informazioni relative al mercato, ma vi ha partecipato attivamente. Al riguardo, è irrilevante che la ricorrente non abbia organizzato la riunione del 26 agosto 1982; è sufficiente infatti considerare quanto affermato dal signor [OSCURATO:PERSONA] in tale riunione circa la necessità di una soluzione per il mercato belga, o la posizione del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], quale risulta dal telex da lui inviato il 26 marzo 1984 al signor Marie, della [OSCURATO:PERSONA] (all. 68 c.a., punto 97 della [OSCURATO:PERSONA]), in cui si legge: "A seguito della riunione del 22 marzo 1984, riguardante il mercato belga, i prezzi della rete saldata per marzo/aprile sono stati aumentati da 17 400 FB a 18 500 FB; per maggio l' aumento previsto è di 500 FB/t. La preghiamo di comunicare queste istruzioni al signor Peters (...) in quanto abbiamo constatato che la Sua impresa è attiva sul mercato belga e interessata allo stesso, malgrado le dichiarazioni fatte dal signor Peters nel corso dell' ultima riunione a Breda". Va ricordato altresì che dal telex 3 aprile 1984 della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (menzionato nel punto 97 della [OSCURATO:PERSONA], all. 69 c.a.) emerge quale sia stato il ruolo svolto dal signor [OSCURATO:PERSONA] quanto all' accesso della [OSCURATO:PERSONA] al mercato belga.
60 Inoltre, anche ammettendo che la ricorrente non abbia partecipato attivamente alle riunioni, il Tribunale considera che, tenuto conto del fatto che lo scopo di queste ultime era manifestamente anticoncorrenziale, come provano i numerosi telex del signor Peters alla [OSCURATO:PERSONA] menzionati nella [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, partecipando a dette riunioni senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, ha indotto gli altri partecipanti a ritenere ch' essa approvava il risultato delle riunioni stesse e che vi si sarebbe attenuta (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], loc. cit., punto 232, e 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-907, punti 98-100).
61 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi sul mercato del Benelux nel periodo agosto 1982 - novembre 1985.
62 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
C ° Sul mercato tedesco
Atto impugnato
63 [OSCURATO:PERSONA] (punti 147 e 182) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori Benelux in Germania e, dall' altra, d' imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], a queste intese avevano partecipato la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]/Roermond, la TFE/FBC, la Thibodraad e la BStG (punti 150, 153, 154, 179 e 181 della [OSCURATO:PERSONA]).
Argomenti delle parti
64 La ricorrente nega di aver partecipato alle intese riguardanti il mercato tedesco. Essa sostiene di non aver avuto alcun interesse ad esportare su tale mercato, in quanto aveva un' affiliata al 100% in Germania, attraverso la quale si teneva perfettamente al corrente delle decisioni adottate dal cartello tedesco di crisi strutturale e, d' altro canto, per il tramite o con l' accordo della quale vendeva in Germania.
65 La ricorrente aggiunge che le sue esportazioni in Germania sono state particolarmente importanti fra il 1983 e il 1986, il che proverebbe che non ha partecipato all' intesa sulle quote.
66 Infine, la ricorrente fa valere ch' essa vendeva sistematicamente ad un prezzo inferiore di 10 DM al prezzo fissato dal cartello. Essa ha sottolineato, in udienza, che ad un' impresa non era vietato vendere i propri prodotti ad un prezzo il cui livello fosse vicino a quello dei prezzi imposti su un mercato, tanto più che questo prezzo era elevato e che la sua affiliata era tenuta a rispettarlo, data la sua appartenenza al cartello.
67 [OSCURATO:PERSONA] osserva che i documenti menzionati nella decisione provano a sufficienza la partecipazione della ricorrente alle intese.
68 Quanto all' affiliata della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua esistenza non basti a provare la mancanza d' interesse della [OSCURATO:PERSONA] per l' accesso al mercato tedesco. Essa aggiunge che l' importanza dei quantitativi spediti in Germania nel periodo considerato dimostra per l' appunto che la ricorrente era interessata ad affermarsi su tale mercato.
69 Essa rileva che il fatto che le esportazioni della [OSCURATO:PERSONA] in Germania siano aumentate nel 1982-1983 si spiega con l' aumento dei prezzi del mercato tedesco a seguito della costituzione del cartello di crisi, ed osserva che le esportazioni della [OSCURATO:PERSONA] si sono invece stabilizzate fra il 1983 e il 1985, anni che corrispondono a quelli delle intese. Essa vi ravvisa una conseguenza della stretta concertazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la BStG, cui si riferisce il signor Mueller, amministratore delegato della BStG, nel telex 15 dicembre 1983 [all. 65 (b) c.a., punto 92 della [OSCURATO:PERSONA]].
70 Quanto ai prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente ammette implicitamente di essersi allineata ai prezzi del cartello, il che non sarebbe avvenuto se avesse agito unicamente in funzione delle forze del mercato.
Giudizio del Tribunale
71 Il Tribunale ritiene che la partecipazione della ricorrente alle intese miranti a proteggere il mercato tedesco si desume dal telex 15 dicembre 1983 inviato dal signor Mueller alla Thibodraad e riferentesi alla riunione tenutasi a Breda il 5 dicembre 1983, alla quale aveva partecipato la ricorrente, telex in cui si dice: "Mi permetto tuttavia di fare osservare l' aumento del commercio transfrontaliero dal Belgio verso la Germania, che va manifestamente attribuito al secondo produttore belga, considerando il preciso accordo con [OSCURATO:PERSONA]". Il coinvolgimento della ricorrente nelle suddette intese è confermato dal telex 11 gennaio 1984, inviato dal signor Peters al signor Marie, che fa riferimento ad una riunione tenuta a Breda il 5 gennaio 1984 ed alla quale intervenivano la ricorrente, la FBC, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la BStG ed altre imprese olandesi. Detto telex precisa quanto segue: "I partecipanti abituali chiedono ai rappresentanti della BStG di non perturbare più i mercati del Benelux con esportazioni consistenti ed a prezzi molto bassi verso tali mercati. I Tedeschi si difendono spiegando che i Belgi (la [OSCURATO:PERSONA] e più di recente la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) esportano in Germania quantitativi analoghi. I Belgi precisano ch' essi rispettano i prezzi del mercato tedesco, che si deve parlare di percentuale di mercato e non di tonnellate. Non si è deciso nulla di concreto". Questi due elementi probatori sono inoltre corroborati da una nota interna del 24 aprile 1985 (all. 112 c.a., punto 153 della [OSCURATO:PERSONA]) elaborata dal signor Debelle, della FBC, relativamente ad una riunione tenutasi lo stesso giorno a Bunnik e secondo la quale il signor Ruthotto (rappresentante della BStG) aveva confermato, nel corso della riunione stessa, che "entrambi i produttori belgi si attenevano scrupolosamente agli accordi sui prezzi stipulati presso la BStG".
72 Da questi documenti emerge, quindi, che la ricorrente ha partecipato ad una concertazione con la BStG in merito alle proprie esportazioni sul mercato tedesco e ch' essa ha cercato, quanto meno, di far credere che rispettava i prezzi e i volumi di vendita convenuti.
73 Di fronte a questi vari elementi, la ricorrente non può far valere l' importanza delle proprie esportazioni in Germania, l' aumento delle stesse ed il fatto che, avendo un' affiliata in Germania, essa non aveva interesse ad esportare su tale mercato. Secondo il Tribunale, infatti, l' aumento delle esportazioni della ricorrente in Germania, fra il 1982 e il 1983, prova che la ricorrente era interessata al mercato tedesco e smentisce, perciò, la sua affermazione secondo cui il disporre di un' affiliata in Germania le faceva perdere qualsiasi interesse ad esportare su tale mercato. Si deve inoltre constatare che, dopo l' aumento registrato fra il 1982 e il 1983, le esportazioni della ricorrente sul mercato tedesco si stabilizzavano ad un livello elevato.
74 D' altra parte, per quanto riguarda i prezzi, il Tribunale constata che la ricorrente non ha provato in alcun modo ch' essa vendeva sistematicamente ad un prezzo inferiore di 10 DM al prezzo fissato dal cartello tedesco e non è quindi riuscita a controbattere il valore probatorio che si deve attribuire ai telex 11 gennaio 1984 e 24 aprile 1985, menzionati nel punto 90 della [OSCURATO:PERSONA], dai quali risulta che i produttori belgi rispettavano i prezzi del mercato tedesco.
75 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi e di quote sul mercato tedesco.
76 La censura della ricorrente dev' essere quindi respinta.
II ° Sulla mancanza di "carattere vincolante" degli accordi
Argomenti delle parti
77 La ricorrente sostiene di aver semplicemente partecipato ad un certo numero di riunioni, allo scopo d' informarsi, ed insiste sul fatto di non essersi in alcun modo impegnata, né sentita vincolata dalle proposte formulate in materia di prezzi o di quote nel corso delle riunioni, proposte che, d' altronde, non sarebbero state rispettate e non avrebbero dato luogo ad effettive sanzioni.
78 [OSCURATO:PERSONA] ricorda i fatti accertati nella [OSCURATO:PERSONA], per trarne la conclusione che esisteva una comune intenzione dei partecipanti di controllare permanentemente l' andamento del mercato e di sostituire una durevole collaborazione ai rischi della concorrenza.
Giudizio del Tribunale
79 Il Tribunale considera che i fatti accertati smentiscono il preteso carattere passivo del ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito delle intese, come pure l' affermazione della stessa secondo cui essa non si sarebbe impegnata, né si sarebbe sentita vincolata dai prezzi e dalle quote fissate nel corso delle riunioni. In proposito va rilevato che, nei contatti avuti con i concorrenti, la ricorrente ha cercato di far ritenere ch' essa rispettava le decisioni adottate nell' ambito delle intese e che vi si sarebbe attenuta, il che fa presumere che avesse assunto impegni al riguardo.
80 Ne consegue che la ricorrente non può sostenere, in realtà, che le intese non avessero carattere vincolante. La sua censura dev' essere quindi respinta.
III ° Sulla mancanza di "effetto rilevante" della restrizione di concorrenza
Argomenti delle parti
81 La ricorrente fa valere che le sue quote di mercato erano talmente modeste che la sua partecipazione alle riunioni criticate non poteva in alcun modo avere lo scopo di falsare, impedire o restringere la concorrenza.
82 Essa sostiene che, in ragione della trasparenza del mercato della rete saldata, dovuta al fatto che il prezzo di questa dipende per il 70-80% da quello della vergella, come pure da quello del tondino per cemento armato, prodotto concorrente i cui prezzi sono pubblici, le presunte intese hanno semmai potuto incidere sulla concorrenza solo in misura minima, che non potrebbe soddisfare la condizione relativa ad un apprezzabile effetto sulla concorrenza, qual è definita dalla costante giurisprudenza della Corte.
83 D' altra parte, la ricorrente sottolinea che, tenuto conto del fatto che sia il prodotto di base (vergella) sia il prodotto concorrente (tondino per cemento armato) erano soggetti, in forza del [OSCURATO:PERSONA] CECA, ad un regime obbligatorio di quote, le imprese produttrici di rete saldata si erano trovate ad adottare esse stesse, in mancanza di uno specifico strumento giuridico previsto dal diritto comunitario, disposizioni per far fronte alle difficoltà strutturali del settore. Essa ritiene che di ciò la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto, non solo nella determinazione dell' importo dell' ammenda, ma anche nell' accertamento dell' infrazione.
84 [OSCURATO:PERSONA] oppone che le intese accertate hanno avuto un effetto non trascurabile sulla concorrenza. Infatti, la partecipazione della ricorrente alle intese non dovrebbe essere valutata isolatamente, bensì nel più generale ambito delle intese concluse fra i vari partecipanti sui vari mercati parziali.
85 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che per l' appunto il fatto che il valore aggiunto della rete saldata è relativamente modesto porta ad esigere che le imprese non restringano la concorrenza effettiva residua (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punti 133 e 134).
86 [OSCURATO:PERSONA] dichiara di non ignorare quali effetti economici la situazione descritta abbia per la rete saldata, e di averne tenuto conto nel calcolare l' ammenda (punto 201 della [OSCURATO:PERSONA]). Essa non ne trae, tuttavia, le stesse conseguenze giuridiche della ricorrente, che si è ritenuta autorizzata a violare, in ragione di tali effetti, le norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le imprese possono adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi alle esigenze economiche, ma a condizione di farlo nel rispetto del [OSCURATO:PERSONA] e, in proposito, essa richiama l' art. 85, n. 3, di quest' ultimo.
Giudizio del Tribunale
87 L' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] vieta perché incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese o le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
88 Il Tribunale rileva che dal testo dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] risulta che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avessero per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Pertanto, è irrilevante la questione se la partecipazione individuale della ricorrente a tali accordi potesse, malgrado le piccole dimensioni dell' impresa, restringere la concorrenza (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1623, punto 216).
89 Per quanto riguarda la mancanza di effetti delle intese, il Tribunale ricorda che dalla giurisprudenza della Corte emerge che è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un' intesa, ove risulti, come nella fattispecie, ch' essa ha lo scopo di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-45).
90 In ogni caso, si deve constatare che le intese hanno avuto l' effetto di restringere il gioco della concorrenza, limitando le vendite su determinati mercati e consentendo, in tal modo, artificiali aumenti di prezzo (come provato dai documenti menzionati nei punti 50, 84-112 e 153 della [OSCURATO:PERSONA]).
91 D' altra parte, la modesta entità del valore aggiunto della rete saldata rispetto alla vergella e la sua sostituibilità nei confronti del tondino per cemento armato, prodotti che erano entrambi sottoposti ad un regime di quote in forza del [OSCURATO:PERSONA] CECA, determinavano certamente una riduzione del margine di concorrenza residua sul mercato della rete saldata. Il prezzo della vergella costituiva, infatti, un minimo, mentre, com' è stato rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 202), la sostituibilità del tondino per cemento armato rispetto alla rete saldata aveva l' effetto di limitare la differenza di prezzo che può esistere fra questi due prodotti e di ridurre, quindi, il margine di concorrenza sui prezzi. Tuttavia, restava ancora un margine sufficiente per consentire una concorrenza effettiva sul mercato, sulla quale le intese accertate nella [OSCURATO:PERSONA] avevano incidenza rilevante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], loc, cit.). Il sussistere di questo margine per una concorrenza effettiva è provato dall' esistenza delle intese censurate nella [OSCURATO:PERSONA], poiché siffatte intese, miranti a restringere la concorrenza, sarebbero state prive d' interesse per i produttori, se il mercato non avesse ammesso alcuna possibilità di concorrenza.
92 Quanto al fatto che sarebbe comprensibile che i produttori colmassero le lacune della normativa comunitaria riguardo ad un prodotto come la rete saldata, sul quale avevano ripercussioni così gravi i regimi di quote instaurati in forza del [OSCURATO:PERSONA] CECA, si deve osservare che i produttori avevano la facoltà di notificare le loro intese alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell' art. 85, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], il che avrebbe eventualmente consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi circa la conformità di dette intese ai criteri definiti in tale disposizione. Poiché non si è avvalsa di tale facoltà, la ricorrente non può far valere l' inerzia della [OSCURATO:PERSONA] per giustificare l' attuazione di intese segrete, contrastanti con l' art. 85. n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
93 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
IV ° Sulla mancanza di pregiudizio per il commercio fra Stati membri
Argomenti delle parti
94 La ricorrente fa valere, in primo luogo, ch' essa non ha mai avuto, nel partecipare alle riunioni criticate, l' intenzione di procedere a una ripartizione dei mercati, e che non si è mai impegnata, nemmeno verbalmente, ad astenersi dal vendere a questo o quel cliente oppure dal vendere a questo o quel prezzo.
95 In secondo luogo, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che gli accordi e le pratiche in questione abbiano realmente pregiudicato il commercio fra Stati membri. Al riguardo, essa sottolinea anzitutto che gli scambi intracomunitari di rete saldata sono particolarmente intensi soltanto nelle zone frontaliere, in ragione delle elevate spese di trasporto. Inoltre, essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che il commercio fra Stati membri sia stato pregiudicato a causa dell' esistenza di un' intesa globale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è riuscita a provare una siffatta intesa globale ed ha esaminato separatamente i singoli mercati parziali.
96 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' intenzione della ricorrente riguardo alla ripartizione dei mercati è irrilevante per la valutazione del suo comportamento alla stregua dell' art. 85, n. 1, in quanto la ricorrente ha partecipato ad un' intesa che ha effettivamente avuto lo scopo di restringere la concorrenza. Essa fa valere, inoltre, che non vi è contraddizione nel fatto di esaminare, da un lato, ciascun mercato parziale per individuare le singole intese ed i singoli partecipanti, e considerare, dall' altro, i loro effetti congiunti che devono necessariamente essere valutati tenendo conto del contesto globale. [OSCURATO:PERSONA] non ha semplicemente affermato trattarsi di accordi atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri, bensì ha concluso che si è effettivamente avuto un pregiudizio per tale commercio (punti 160, 168 e 189 della [OSCURATO:PERSONA]).
97 Inoltre, essa ricorda che la Corte, nella sentenza 1 febbraio 1978 (causa 19/77, Miller/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 15), ha dichiarato che "l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non prescrive che venga dimostrato che (gli) accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi (fra Stati membri), prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto".
98 Infine, essa osserva che le spese di trasporto non costituiscono un ostacolo insormontabile quando il prezzo del prodotto è relativamente elevato sul mercato di cui trattasi (punto 5 della [OSCURATO:PERSONA]).
Giudizio del Tribunale
99 Dal testo dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] si evince che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese fossero atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], loc. cit. punto 224). Pertanto, è irrilevante la questione se la ricorrente abbia avuto l' intenzione di ripartire i mercati e, perciò, di violare l' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
100 Si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, perché una decisione, un accordo o una pratica concordata possa pregiudicare il commercio fra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], loc. cit. punto 170).
101 Si deve d' altra parte rilevare che l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non esige né che gli autori delle pratiche restrittive della concorrenza abbiano avuto l' intenzione di limitare, con queste, gli scambi fra Stati membri, né che tali pratiche abbiano realmente pregiudicato in misura notevole gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi ch' esse erano atte a produrre questo effetto (sentenza Miller/[OSCURATO:PERSONA], loc. cit.).
102 In ogni caso, si deve sottolineare che le accertate restrizioni della concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito, poiché avevano lo scopo, ed hanno avuto l' effetto, di contingentare le importazioni dei vari produttori e di fissare i prezzi sui vari mercati. In proposito, va rilevato che alle intese in questione hanno partecipato produttori tedeschi, belgi, francesi, italiani ed olandesi. Giustamente, perciò, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le intese cui ha partecipato la ricorrente erano atte a pregiudicare il commercio tra Stati membri.
103 La censura della ricorrente non può, quindi, essere accolta.
104 Da tutto quanto precede risulta che il motivo attinente alla violazione dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere disatteso.
Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17
I ° Sulla mancata specificazione dei criteri per determinare la gravità delle infrazioni
Argomenti delle parti
105 La ricorrente sostiene che, benché essa sia menzionata più volte nell' esposizione dei fatti contenuta nella [OSCURATO:PERSONA], nulla, invece, nella parte di quest' ultima dedicata alla valutazione giuridica, fa emergere con precisione la gravità delle infrazioni di cui le si fa carico. Ora, l' art. 15 del regolamento n. 17 impone, a suo avviso, che la [OSCURATO:PERSONA] indichi per ogni singolo caso tanto gli elementi costituivi delle infrazioni, quanto i criteri applicati per irrogare le ammende. [OSCURATO:PERSONA] l' avrebbe posta nell' impossibilità di valutare la gravità del proprio comportamento rispetto a quello delle altre imprese, mentre le ammende variano notevolmente da un' impresa all' altra. Infine, la ricorrente osserva che, pur se la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver tenuto conto di determinate circostanze attenuanti, queste sono tuttavia descritte sommariamente, senza alcun riferimento alle imprese interessate.
106 [OSCURATO:PERSONA] oppone che si deve considerare la [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, non solo la sua parte "in diritto". Essa elenca tutti i punti della [OSCURATO:PERSONA] in cui sono state esaminate le particolari circostanze della partecipazione della ricorrente alle intese, per ciascun mercato, e ne desume di aver sufficientemente precisato gli elementi costitutivi di ciascuna infrazione ed illustrato i criteri di valutazione della gravità delle infrazioni, in particolare per quanto riguarda le circostanze attenuanti applicate per ciascuna impresa.
Giudizio del Tribunale
107 Il Tribunale rileva che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni, tanto più quando, come nel caso di specie, le infrazioni accertate nella [OSCURATO:PERSONA] si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti sui vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio d' informazioni (v., in proposito, sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663; 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825). Non si può ignorare che, com' è stato giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], in un dato momento la ricorrente partecipava ad intese sui mercati francese, tedesco e del Benelux.
108 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, si deve constatare che la ricorrente procede ad una lettura della decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la [OSCURATO:PERSONA] costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Il Tribunale ritiene infatti che la [OSCURATO:PERSONA], considerata nel suo complesso, abbia fornito agli interessati le indicazioni necessarie per rendersi conto della sua fondatezza o meno, e gli abbia permesso di esercitare il proprio controllo sulla sua legittimità. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti, va ricordato che, nella sua risposta scritta ai quesiti posti dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che alla ricorrente non si applicavano né attenuanti né aggravanti.
109 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
II ° Sull' assenza di intenzionalità
Argomenti delle parti
110 La ricorrente fa valere la propria buona fede e nega di aver agito intenzionalmente nel commettere le infrazioni. Essa sostiene che le imprese operanti sul mercato della rete saldata non potevano immaginare che i loro scambi d' informazioni e la loro concertazione avessero carattere illecito, tenuto conto del contesto economico di crisi e dello stretto legame esistente tra il mercato della rete saldata ed i mercati della vergella e del tondino per cemento armato, che erano soggetti alle "misure anticrisi" adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dell' industria siderurgica in forza del [OSCURATO:PERSONA] CECA. In proposito, la ricorrente ricorda l' esistenza di commissioni per i prodotti CECA, ed in particolare per la vergella, che riunivano i più grandi produttori al fine di discutere dei prezzi e delle quantità.
111 D' altra parte, essa fa valere che il mercato tedesco della rete saldata era a sua volta oggetto di un cartello di crisi strutturale, autorizzato dal Bundeskartellamt e tollerato dalla [OSCURATO:PERSONA] per quattro anni. Incontestabilmente, a suo avviso, com' è detto nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 206), l' esistenza di tale cartello aveva indotto i produttori degli altri Stati membri a tutelarsi.
112 La ricorrente conclude che, poiché una concertazione così stretta era stata ammessa per la vergella e poiché in Germania era stato autorizzato un cartello di crisi per la rete saldata, è evidente che i produttori di rete saldata hanno potuto ritenere, in piena buona fede, di aver anch' essi il diritto di riunirsi e di scambiarsi informazioni.
113 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la rete saldata è un prodotto soggetto al [OSCURATO:PERSONA] CEE, che ha proprie norme in materia di concertazione e che vieta formalmente qualsiasi forma di concertazione sulle quantità o sui prezzi. Se ritenevano che una concertazione fosse indispensabile in ragione della crisi strutturale nel settore della rete saldata, i produttori avrebbero dovuto cionondimeno rispettare le norme proprie del [OSCURATO:PERSONA] CEE. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le intese di cui trattasi non sono cartelli di crisi, che implicano necessariamente un piano di ristrutturazione e che possono esser autorizzati solo previa notifica al fine di ottenere un' esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. Essa osserva che nel calcolo dell' ammenda è stato tenuto conto degli effetti economici derivanti, per la rete saldata, dal suo rapporto con la vergella e con il tondino per cemento armato.
114 Per quanto concerne il cartello di crisi tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non esiste una competenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un' intesa nazionale di crisi e che è molto difficile valutare quando i provvedimenti nazionali vadano oltre l' interesse nazionale ed influiscano sull' interesse comunitario. In merito alla sua pretesa inerzia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sono intercorsi solo due anni fra il momento in cui ha ricevuto notifica del cartello da parte del Bundeskartellamt ed il momento in cui ha iniziato gli accertamenti. Essa afferma di aver agito non appena avuta conoscenza degli effetti perturbatori del cartello tedesco sugli scambi intracomunitari.
115 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva ch' essa ha indicato, nel punto 197 della [OSCURATO:PERSONA], che le imprese partecipanti hanno quasi sempre agito dissimulando le loro pratiche. Essa ricorda che, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte (sentenze 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2117, punto 41, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, [OSCURATO:PERSONA]Ex/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-261), perché un' infrazione si possa considerare intenzionale, "non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire il divieto di cui all' art. 85; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza". Tale condizione sarebbe soddisfatta nella fattispecie, in cui si tratta di accordi in materia di quote e di prezzi.
Giudizio del Tribunale
116 Il Tribunale ricorda che, perché un' infrazione alle norme del [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ex/[OSCURATO:PERSONA], loc. cit.; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1275, punto 350).
117 Inoltre, il Tribunale osserva che la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto di un insieme di circostanze valide per tutte le imprese, è stata indotta a limitare le ammende ad un importo notevolmente inferiore a quello che sarebbe stato giustificato in condizioni normali (punto 208 della [OSCURATO:PERSONA]). Fra le suddette circostanze sono menzionate la dipendenza, per il 75-80%, del prezzo della rete saldata dal prezzo della vergella, prodotto sottoposto a quote di produzione, la situazione di calo strutturale della domanda, l' esistenza di capacità eccedentarie, le fluttuazioni di breve periodo del mercato e l' insoddisfacente redditività del settore (punto 201 della [OSCURATO:PERSONA]), nonché la correlazione fra la rete saldata e il tondino per cemento armato (punto 202 della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, nella [OSCURATO:PERSONA] si è tenuto conto, a titolo di circostanza attenuante, che non giustifica tuttavia le misure illecitamente adottate, anche del fatto che l' esistenza del cartello di crisi strutturale in Germania aveva indotto le parti di altri Stati membri a cercare di tutelarsi a loro volta (punto 206 della [OSCURATO:PERSONA]).
118 La censura deve perciò essere respinta.
III ° Sulla presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
Argomenti delle parti
119 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione qualificando come grave l' infrazione, perché la gravità di un' infrazione dipende necessariamente dagli effetti che questa produce sul mercato e, nel caso di specie, tali effetti sono stati del tutto trascurabili. L' ammenda inflitta alla ricorrente dovrebbe quindi essere ricondotta a più eque proporzioni.
120 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver commesso alcun errore di valutazione. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la gravità di un' infrazione non dipende, a suo avviso, soltanto dagli effetti prodotti sul mercato. Gli accordi in materia di prezzi e di quote sono menzionati espressamente nell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e costituiscono, di per sé, infrazioni particolarmente gravi alle norme sulla concorrenza. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nella fattispecie, per stabilire il grado di gravità delle infrazioni, essa ha preso in considerazione i loro effetti reali sul mercato.
Giudizio del Tribunale
121 Il Tribunale ricorda che le intese alle quali ha partecipato la ricorrente hanno avuto per oggetto e per effetto la determinazione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni e delle importazioni sul mercato degli Stati membri originari della [OSCURATO:PERSONA] e che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, gli effetti di queste intese non possono assolutamente essere considerati trascurabili.
122 Secondo il Tribunale, i comportamenti costitutivi delle suddette intese devono essere considerati infrazioni gravi, dato il carattere manifesto della violazione dell' art. 85, n. 1, e in particolare delle lettere a) e c) di questa norma. Inoltre, occorre rilevare che nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 200) è stato tenuto conto del fatto che, in certi casi, i prezzi e i quantitativi convenuti non erano stati rispettati dalle parti, il che ha attenuato, in una certa misura, gli effetti economici diretti di tali infrazioni.
123 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto correttamente conto degli effetti dell' infrazione nel valutare la gravità della stessa.
124 La censura della ricorrente dev' essere perciò respinta.
IV ° Sulla sproporzionata entità dell' ammenda
Argomenti delle parti
125 In udienza, la ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, che l' ammenda inflittale, in percentuale del fatturato (3%), appare sproporzionata rispetto a quella irrogata ad altre imprese. In questi termini, infatti, l' ammenda che le è stata inflitta sarebbe quasi identica a quella delle imprese cui la [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito un ruolo guida nelle intese (3,15% per la BStG e 3,60% per la [OSCURATO:PERSONA]), mentre questa circostanza aggravante non può essere applicata nel suo caso. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente non fa parte di un potente gruppo economico, ma è un' impresa familiare, indipendente e non sovvenzionata.
126 In udienza, la ricorrente ha criticato, in secondo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata, per il calcolo dell' ammenda, sul suo fatturato del 1985, che è stato il più alto dell' intero periodo considerato. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assumere come base di calcolo il fatturato medio realizzato nell' intero periodo di riferimento.
127 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, come già spiegato nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è una grande impresa, che possiede affiliate in almeno altri due Stati membri, e che perciò essa non ha ritenuto includerla nel gruppo delle imprese indipendenti.
Giudizio del Tribunale
128 Il Tribunale constata, anzitutto, che dalle risposte date dalla [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti che le erano stati posti, nonché dalle sue memorie, risulta che nel caso della ricorrente non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante, né aggravante, e, inoltre, è stata inflitta un' ammenda pari al 3% del fatturato, mentre alla BStG e alla [OSCURATO:PERSONA] sono state irrogate ammende corrispondenti al 3,15% e, rispettivamente, al 3,60% del fatturato relativo alla rete saldata, pur essendo stata presa in considerazione, nel loro caso, una circostanza aggravante.
129 Secondo il Tribunale, la ricorrente non fornisce indizi sufficienti per provare, tenuto conto della durata e della particolare gravità delle infrazioni accertate a suo carico, ch' essa sia stata trattata più severamente delle imprese BStG e [OSCURATO:PERSONA].
130 In realtà, per quanto riguarda la differenza tra l' aliquota applicata alla ricorrente (3%) e quella applicata alla [OSCURATO:PERSONA] (3,60%), il Tribunale ritiene che non vi sia sproporzione, perché nel caso della [OSCURATO:PERSONA] si tiene conto di una circostanza aggravante. Quanto alla differenza tra l' aliquota applicata alla ricorrente (3%) e quella applicata alla BStG (3,15%), si deve constatare che, se è vero che alla BStG è stata applicata una circostanza aggravante ° il fatto di esser stata una delle iniziatrici e una delle principali autrici dei comportamenti censurati °, è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] imputa alla ricorrente la partecipazione alle intese sul mercato francese, nei periodi 1981-1982 e 1983-1984, mentre alla BStG non si fa carico della partecipazione a queste intese.
131 Tuttavia il Tribunale considera che a torto la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la ricorrente dal novero delle imprese non appartenenti ad un potente gruppo economico, alle quali ha applicato l' attenuante "della minore incidenza del loro comportamento illecito". [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], infatti, non fa parte di un potente gruppo economico, come non ne fanno parte la Sotralentz o la [OSCURATO:PERSONA], a differenza, in particolare, della FBC.
132 Ne consegue che, non applicando alla ricorrente la circostanza attenuante di cui sopra, ingiustamente la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un' ammenda che corrisponde al 3% del suo fatturato relativo alla rete saldata per il 1985.
133 Quanto alla scelta del 1985 come anno di riferimento onde stabilire il fatturato della ricorrente assunto come base per determinare l' importo dell' ammenda, occorre rilevare che la ricorrente afferma, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], che si tratta dell' anno in cui le sue forniture di rete saldata avevano raggiunto il livello più elevato, mentre per la maggioranza degli altri produttori era l' anno in cui le forniture erano al minimo (v. [OSCURATO:PERSONA], tabella 2). Conseguentemente, la scelta dell' anno in questione, resa nota solo in un momento successivo alla [OSCURATO:PERSONA], ha contribuito ad accentuare il carattere sproporzionato dell' ammenda inflitta alla ricorrente. L' ammenda del 3% del fatturato del 1985 è infatti, per la ricorrente, una sanzione più gravosa di quella inflitta agli altri produttori.
134 La censura della ricorrente dev' essere quindi accolta.
135 Tenuto conto di questi vari elementi, il Tribunale considera, nella sua competenza anche di merito, che l' importo dell' ammenda di 550 000 ECU inflitta alla ricorrente va ridotto di un quinto e stabilito in 440 000 ECU.
Sul tasso d' interesse applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di ricorso
Argomenti delle parti
136 La ricorrente fa valere che nella lettera raccomandata con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato la [OSCURATO:PERSONA] si diceva che, in caso di ricorso, le somme dovute avrebbero prodotto interessi al tasso del 10,50%. Questo tasso sarebbe quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU, quale stabilito il primo giorno feriale del mese nel quale la decisione viene adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU 1989, C 197, pag. 1), maggiorato di un punto e mezzo. La ricorrente ritiene che questa maggiorazione sia arbitraria e non si spieghi se non con l' intento della [OSCURATO:PERSONA] di dissuadere gli interessati dall' adire il Tribunale. Essa chiede perciò che il tasso d' interesse applicato all' ammenda venga ridotto al 9%.
137 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa censura è infondata, in quanto l' art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] dispone che, in caso di mancato pagamento dell' ammenda entro tre mesi, l' interesse è del 12,50%. E' quindi a favore delle imprese, per l' appunto al fine di non scoraggiare la loro azione dinanzi al Tribunale, che detto tasso viene ridotto in caso di ricorso.
Giudizio del Tribunale
138 Il Tribunale considera che alla [OSCURATO:PERSONA] era lecito maggiorare il tasso del Fondo europeo di cooperazione monetaria per il caso di ritardato pagamento e, comunque, per il caso di ricorso, al fine di impedire la presentazione di ricorsi manifestamente infondati, aventi il solo scopo di ritardare il pagamento dell' ammenda (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 141).
139 Il Tribunale rileva che la lettera d' accompagnamento prevede non già un aumento del tasso d' interesse in caso di ricorso, bensì una riduzione di questo tasso, in tale ipotesi, rispetto a quello che si applicherebbe in caso di ritardato pagamento.
140 Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso dissuadere gli interessati dal ricorso.
141 Questa censura dev' essere perciò respinta.
[OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese
Sulle spese
142 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto e ciascuna delle parti ha chiesto la condanna della controparte alle spese, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché tre quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è fissato in 440 000 ECU.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese e tre quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due quinti delle proprie spese.